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Appalti pubblici e CAM: la tempestività nel ricorso è fondamentale

Bando senza CAM? Attenzione ai 30 giorni: una recente sentenza del Consiglio di Stato mette in guardia le imprese; l’impugnazione per mancata inclusione dei Criteri Ambientali Minimi va fatta subito, pena l’irricevibilità. Vediamo perché l’omissione lede immediatamente i concorrenti e quali sono le conseguenze se non si dimostra il danno subito.

Termine perentorio per l’impugnazione

Le normative sugli appalti pubblici impongono alle stazioni appaltanti di includere specifici standard ambientali, noti come Criteri Ambientali Minimi (CAM), nei bandi di gara per numerose categorie di servizi e forniture. Qualora un’azienda ritenga che un bando violi tale obbligo – omettendo la stazione appaltante i CAM pertinenti – e intenda perciò contestarlo legalmente, deve agire con estrema prontezza.

La giurisprudenza amministrativa, come confermato dalla sentenza in esame, stabilisce infatti un termine molto stringente: l’azione legale deve essere avviata entro e non oltre 30 giorni dalla data ufficiale di pubblicazione del bando. Superare questa scadenza comporta la decadenza dal diritto di impugnazione, rendendo impossibile contestare successivamente la mancata inclusione dei criteri ambientali.

Conseguenze del ritardo: irricevibilità

La conseguenza processuale del mancato rispetto del termine di 30 giorni è drastica: il ricorso presentato tardivamente viene dichiarato “irricevibile”. Ciò significa che il giudice amministrativo non entrerà nemmeno nel merito della questione sollevata (ossia, non valuterà se i CAM siano stati effettivamente omessi illegittimamente), ma respingerà l’azione per un vizio procedurale insanabile.

Questa regola è stata ribadita con chiarezza dalla sentenza n. 3542 del Consiglio di Stato, l’organo di vertice della giustizia amministrativa italiana, pubblicata il 24 aprile 2025, che sottolinea come l’attesa dell’esito della gara precluda definitivamente la possibilità di contestare il bando per questo specifico motivo.

La logica dell’impugnazione immediata

L’imposizione di un onere di impugnazione così immediato si fonda su una precisa logica giuridica. Quando un bando di gara non specifica i Criteri Ambientali Minimi richiesti per legge, si configura una violazione normativa che ha un effetto diretto e immediato sui potenziali concorrenti.

L’assenza di tali specifiche, infatti, rende oggettivamente difficile, se non impossibile, per le imprese formulare un’offerta tecnica ed economica che sia al contempo congrua, consapevole e pienamente conforme ai requisiti ambientali non esplicitati.

La lesione dell’interesse a partecipare correttamente alla gara si concretizza, quindi, nel momento stesso in cui il bando viziato viene reso pubblico, e non dipende dall’esito finale della procedura di aggiudicazione. È per questo che la contestazione deve essere sollevata subito.

Il caso specifico e la conferma del consiglio di stato

La sentenza del Consiglio di Stato in questione ha esaminato un caso emblematico, confermando pienamente la precedente decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, il giudice amministrativo di primo grado. Il ricorso originario era stato presentato da un’impresa contro l’aggiudicazione di un appalto per il servizio di pulizia di veicoli e infrastrutture del trasporto pubblico.

L’impresa lamentava proprio l’omessa indicazione nel bando dei CAM specifici per i servizi di “pulizia”, per la gestione dei “rifiuti” prodotti e per la cura del “verde pubblico” eventualmente interessato.

Il Consiglio di Stato, applicando i principi sopra descritti, ha dichiarato tale ricorso irricevibile a causa della sua presentazione tardiva, avvenuta solo dopo l’aggiudicazione.

Ulteriore motivo di rigetto: mancanza di prova del danno

Oltre alla decisiva questione della tardività, il Consiglio di Stato ha rilevato un ulteriore motivo di debolezza nel ricorso, dichiarandolo anche “inammissibile”.

L’inammissibilità si verifica quando mancano i presupposti stessi per poter discutere la causa, indipendentemente dalla tempestività. In questo caso, l’impresa ricorrente, pur avendo denunciato la violazione delle norme sui CAM, non era stata in grado di fornire alcuna prova concreta del danno subito a causa di tale omissione. Non ha dimostrato, ad esempio, che con un bando corretto avrebbe certamente vinto la gara, o che avrebbe presentato un’offerta economicamente o tecnicamente diversa e più competitiva. La semplice violazione di legge, senza la prova di un pregiudizio effettivo e concreto per il ricorrente, non è sufficiente per ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione.

Contesto normativo

Questa vicenda si inserisce nel quadro normativo più ampio che regola la sostenibilità ambientale negli appalti pubblici. Il Codice dei Contratti Pubblici (recentemente aggiornato con il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36) impone alle Pubbliche Amministrazioni di integrare considerazioni ambientali nelle loro procedure di acquisto. Strumento chiave di questa politica sono proprio i Criteri Ambientali Minimi (CAM), adottati con specifici decreti ministeriali per diverse categorie merceologiche (come pulizia, rifiuti, verde pubblico, edilizia, ecc.), che definiscono requisiti ambientali obbligatori per le offerte presentate nelle gare pubbliche.