Il CdC RAEE ha realizzato una guidagli obblighi di comunicazione relativi ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) per l’anno di riferimento 2024, con scadenza fissata al 31 maggio 2025. Vengono delineati i soggetti coinvolti, le modalità di ritiro contemplate dalla normativa, e le procedure telematiche da seguire sul portale del Centro di Coordinamento RAEE. Si approfondisce il quadro legislativo, con particolare attenzione al Decreto Legislativo 49/2014 e alle recenti modifiche introdotte dal cosiddetto “Decreto Infrazioni”, evidenziando gli obblighi di conservazione dei dati e le distinzioni procedurali per gli operatori in base al servizio di ritiro usufruito.
L’Imminente scadenza per la comunicazione dei dati RAEE
Si avvicina un appuntamento cruciale per gli operatori del settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche: il 31 maggio 2025 è infatti il termine ultimo stabilito per la dichiarazione telematica dei quantitativi di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) gestiti nel corso dell’anno solare 2024.
Questa comunicazione, da effettuarsi attraverso il portale dedicato del Centro di Coordinamento RAEE (Cdc Raee), rappresenta un adempimento fondamentale per garantire la tracciabilità e la corretta gestione di questa particolare tipologia di rifiuti. L’importanza di tale scadenza è stata ribadita da una specifica comunicazione emessa dallo stesso Centro di Coordinamento in data 8 maggio 2025, sottolineando la necessità per tutti i soggetti coinvolti di provvedere tempestivamente.
Soggetti coinvolti e tipologie di ritiro contemplate
L’obbligo di dichiarazione annuale coinvolge una pluralità di attori economici che operano a diretto contatto con i consumatori finali. Nello specifico, sono chiamati a rendicontare i volumi di RAEE ritirati i punti vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli installatori che forniscono e mettono in opera tali dispositivi, nonché i Centri di Assistenza Tecnica (CAT) autorizzati.
La comunicazione deve dettagliare i quantitativi derivanti sia dai ritiri “uno contro uno”, ovvero quelli effettuati contestualmente alla vendita di un nuovo prodotto equivalente, come previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 49/2014, sia dai ritiri “uno contro zero”, che riguardano la raccolta di RAEE di piccolissime dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 25 cm) presso i distributori con superfici di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, senza obbligo di acquisto da parte del consumatore, come specificato sempre nel medesimo decreto.
Il quadro normativo: conservazione dei dati e obblighi di comunicazione
La gestione e la comunicazione dei dati sui RAEE sono disciplinate in maniera stringente dal Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che recepisce la Direttiva europea 2012/19/UE. Tale decreto, recentemente integrato e modificato anche dalle disposizioni contenute nel cosiddetto “Decreto Infrazioni” (specificamente il DL 16 settembre 2024, n. 131, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166), impone ai distributori precisi obblighi.
Tra questi, vi è la necessità di conservare per un periodo di tre anni i dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati presso i propri punti vendita o tramite i servizi di installazione e assistenza. Un aspetto rilevante, come chiarito dalla normativa, è che qualora il trasporto dei RAEE dal punto di raccolta fino ai centri di raggruppamento o agli impianti di trattamento avvenga a cura e spese del distributore stesso, i dati relativi a tali quantitativi devono essere comunicati direttamente al Centro di Coordinamento RAEE.
Procedure differenti per la dichiarazione al portale Cdc RAEE
Le modalità operative per adempiere all’obbligo di comunicazione entro il 31 maggio 2025 variano in funzione del modello gestionale adottato dall’operatore. I punti vendita, gli installatori e i Centri di Assistenza Tecnica che hanno provveduto autonomamente alla gestione dei RAEE ritirati, senza quindi avvalersi del servizio di ritiro diretto organizzato e messo a disposizione dal Centro di Coordinamento RAEE, sono tenuti a compilare la dichiarazione completa dei quantitativi attraverso il portale telematico del Cdc.
Diversamente, per quegli operatori che sono stati serviti direttamente dal sistema consortile per il ritiro dei RAEE accumulati, o per coloro che, nel corso del 2024, non hanno gestito alcun tipo di rifiuto elettronico, la procedura è semplificata: essi dovranno trasmettere, sempre tramite il medesimo portale, un’apposita autocertificazione che attesti la loro specifica situazione, confermando o l’avvenuto servizio da parte del consorzio o la non gestione di RAEE nell’anno di riferimento.
Il Ruolo del “Decreto Infrazioni” e l’evoluzione normativa
È importante sottolineare come il quadro normativo sia in continua evoluzione, anche al fine di allineare la legislazione nazionale agli obblighi comunitari e risolvere eventuali procedure di infrazione. Il menzionato “Decreto Infrazioni”, ovvero il Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con la Legge 14 novembre 2024, n. 166, ha introdotto significative disposizioni che toccano trasversalmente la gestione dei rifiuti. Tra queste, si annoverano misure relative all’estensione del principio di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) nel contesto del commercio elettronico, ulteriori specificazioni per la gestione dei RAEE e interventi volti alla tutela della qualità dell’aria, ambiti che, seppur distinti, concorrono a definire un approccio più integrato e responsabile alla sostenibilità ambientale. Questi interventi legislativi mirano a rafforzare l’efficacia del sistema di raccolta e riciclo dei RAEE, in linea con gli obiettivi europei.


