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Albo gestori ambientali: nuovi criteri consolidati per le iscrizioni nelle categorie 4 e 5

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Deliberazione n. 4 il 20 maggio 2025, ridefinendo e consolidando i criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120. Questo importante provvedimento sostituisce la precedente Deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024 e integra ulteriori modifiche, con l’obiettivo di offrire un quadro normativo unificato e aggiornato per le imprese iscritte nelle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), chiarendo l’estensione delle attività di trasporto consentite.

Introduzione alla nuova delibera e obiettivi di consolidamento

La Deliberazione n. 4, adottata dal Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in data 20 maggio 2025, si pone come un testo unico per regolare specifici aspetti delle iscrizioni all’Albo.

La sua funzione primaria è quella di stabilire criteri aggiornati per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del Decreto Ministeriale 120/2014.

Con questa deliberazione, viene formalmente sostituita la precedente Deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024, con l’intento specifico di integrare in un unico atto anche le modifiche che erano state introdotte dalla Deliberazione n. 3 del 15 ottobre 2015, armonizzando così la disciplina in materia.

 

Contesto normativo di riferimento e implicazioni per le imprese

La delibera si innesta nel quadro normativo delineato dall’articolo 212 del Decreto Legislativo 152/2006, istitutivo dell’Albo, e dal regolamento attuativo contenuto nel Decreto Ministeriale 120/2014.

Un elemento centrale è l’articolo 8, comma 2, del citato DM 120/2014, il quale prevede che le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 abilitino anche all’esercizio delle attività contemplate nella categoria 2-bis (relativa ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non superano determinate soglie quantitative), a condizione che ciò non comporti variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per cui l’impresa è già iscritta.

La delibera tiene conto anche delle recenti evoluzioni legislative, come quelle introdotte dal Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166, che hanno inciso sulla gestione dei RAEE e sull’iscrizione all’Albo per alcune specifiche operazioni.

 

Criteri dettagliati per le imprese iscritte nella categoria 5

L’articolo 1 della deliberazione chiarisce le possibilità per le imprese iscritte nella categoria 5, relativa al trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Le imprese autorizzate all’autotrasporto per conto di terzi e dotate di veicoli ad uso di terzi, se iscritte in categoria 5, possono trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e a quelli di cui l’impresa stessa sia produttore iniziale o nuovo produttore, anche i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi o dall’impresa stessa (rientranti nella categoria 4 o come produttore iniziale nella categoria 2-bis).

È inoltre consentito il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi oggetto di commercio da parte dell’impresa o necessari per il funzionamento degli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente; tali circostanze devono essere annotate nel provvedimento d’iscrizione.

Analogamente, le imprese con veicoli ad uso proprio, iscritte in categoria 5, possono trasportare i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di propria produzione e quelli legati alla loro attività commerciale o funzionali ai propri impianti, nel rispetto della Legge 6 giugno 1974, n. 298.

Criteri dettagliati per le imprese iscritte nella categoria 4

L’articolo 2 si occupa delle imprese iscritte nella categoria 4, per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

Le imprese che effettuano trasporto per conto terzi, con iscrizione in categoria 4, sono abilitate a trasportare anche i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui alla categoria 2-bis, qualora ne siano produttori iniziali, nonché i rifiuti speciali non pericolosi oggetto della loro attività commerciale o funzionali ai loro impianti principali, previa annotazione nel provvedimento.

Per le imprese con veicoli ad uso proprio iscritte in categoria 4, è permesso il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi se oggetto di commercio o funzionali all’attività prevalente (conformemente alla Legge 298/1974), di rifiuti speciali non pericolosi di cui l’impresa sia nuovo produttore, e di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui sia produttore iniziale ai sensi della categoria 2-bis.

 

Modalità di adeguamento delle iscrizioni e disposizioni finali

Le imprese che sono già iscritte nelle categorie 4 o 5 e che intendono adeguare la propria iscrizione alle nuove disposizioni sono tenute a presentare una domanda di variazione, utilizzando il modello specifico allegato alla deliberazione (Allegato “B”).