Il panorama fiscale della gestione dei rifiuti è stato al centro di un importante chiarimento fornito dal Governo. Durante un’interrogazione in Commissione Finanze alla Camera, la Sottosegretaria per l’Economia e le Finanze, Lucia Albano, ha delineato le nuove regole sull’applicazione dell’IVA, così come modificate dalla Legge di Bilancio 2025. L’intervento mira a ridefinire il perimetro delle aliquote, utilizzando la leva fiscale per incentivare le pratiche più sostenibili e penalizzare lo smaltimento finale.
Le attività con IVA agevolata al 10%
Come stabilito dall’articolo 1, comma 49, della Legge di Bilancio 2025, viene confermata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per un’ampia gamma di servizi centrali nella filiera dei rifiuti. Rientrano in questo regime agevolato:
- le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo;
- tali prestazioni si applicano ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali definiti dall’articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006);
- sono incluse nell’agevolazione anche le prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione.
Le esclusioni: aumento dell’IVA per smaltimento e incenerimento non efficiente
la novità più significativa risiede nelle attività esplicitamente escluse dal regime di favore, per le quali l’aliquota IVA sale a quella ordinaria del 22%. La stretta riguarda le opzioni finali e meno sostenibili della gerarchia dei rifiuti:
- il conferimento in discarica;
- l’incenerimento senza recupero efficiente di energia.
Come precisato nella relazione illustrativa della norma, questo aumento risponde alla precisa finalità di eliminare un “sussidio ambientale dannoso”. La misura intende quindi disincentivare economicamente le pratiche di smaltimento a favore di recupero e riciclo.
Il chiarimento decisivo: il trasporto resta al 10%
Un aspetto fondamentale, che risolve un potenziale dubbio operativo per le aziende del settore, è stato chiarito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il Ministero ha infatti precisato che l’aumento dell’IVA interessa esclusivamente l’operazione finale di consegna del rifiuto all’impianto di discarica o di incenerimento.
Di conseguenza, la fase antecedente del trasporto dei rifiuti verso tali impianti non è toccata dall’aumento. Essendo considerata a tutti gli effetti una “prestazione di gestione”, l’attività di trasporto continuerà a beneficiare dell’aliquota IVA agevolata al 10%.
Questa distinzione è cruciale, poiché definisce un quadro fiscale chiaro che penalizza lo smaltimento in sé, ma non le operazioni logistiche necessarie a completare il ciclo di vita dei rifiuti.


