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RENTRI e Legge di Bilancio 2026: i soggetti esclusi devono cancellarsi entro il 30 marzo. Niente rimborsi per chi ha già pagato

Importante chiarimento operativo dal Ministero dell’Ambiente per i soggetti che la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha escluso in extremis dall’obbligo di iscrizione al RENTRI. Con un comunicato diffuso oggi, 30 gennaio, il MASE ha fissato al 30 marzo 2026 la scadenza per presentare la pratica di cancellazione dal registro con effetto immediato per l’anno in corso. Chi non rispetta questa finestra temporale resterà iscritto come “volontario” fino al 2027, senza possibilità di recuperare i diritti di segreteria già versati.

Il perimetro delle esclusioni (legge 199/2025)

L’entrata in vigore della Legge 199 del 30 dicembre 2025 ha modificato l’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, riducendo la platea degli obbligati. Sono definitivamente esonerati dall’iscrizione al registro digitale:

  • I Consorzi di filiera e i sistemi autonomi di gestione (art. 237 TUA).
  • I produttori di rifiuti esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico (o in regime semplificato) ex art. 190 commi 5 e 6. Questa categoria include piccoli imprenditori agricoli (fatturato < 8.000 €), artigiani come parrucchieri ed estetisti che producono pericolosi, e le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (c.d. trasporto in conto proprio art. 212 c.8) se non obbligate come produttori.

La modifica all’art. 188-bis armonizza l’obbligo RENTRI con l’esonero dal registro cronologico cartaceo.

Per il trasporto in conto proprio (Cat. 2-bis Albo Gestori), l’esonero scatta solo se l’impresa non supera i 10 dipendenti e trasporta rifiuti non pericolosi, configurandosi come produttore iniziale non soggetto a obbligo pieno.

La procedura di cancellazione: scadenze e costi

Il Ministero ha chiarito l’iter per chi, rientrando in queste categorie, aveva già provveduto all’iscrizione o al pagamento.

  • Entro il 30 marzo 2026: la cancellazione ha effetto retroattivo per l’annualità 2026. L’azienda esce subito dal sistema.

Il termine del 30 marzo si allinea con le scadenze amministrative standard per i diritti annuali. La mancata cancellazione comporta la permanenza nel sistema come soggetto iscritto volontariamente ai sensi dell’art. 12 del D.M. 59/2023, status che implica la continuazione degli adempimenti digitali per l’anno solare in corso.

  • Dopo il 30 marzo: la cancellazione sarà efficace solo dal 1° gennaio 2027. Un punto dolente riguarda i costi: il comunicato specifica che non sono previsti rimborsi per i contributi annuali e i diritti di segreteria già versati. La quota 2026, se pagata, è persa.

Attenzione al FIR cartaceo

L’uscita dal RENTRI non significa deregulation totale. I soggetti esclusi dall’iscrizione devono comunque registrarsi nell’area riservata “Produttori non iscritti” del portale per vidimare digitalmente i nuovi formulari (FIR) cartacei, il cui utilizzo diventa obbligatorio dal 13 febbraio 2026. L’esonero riguarda la tenuta del registro digitale, non la tracciabilità del trasporto.

Il contributo annuale RENTRI ha natura tributaria/tariffaria legata alla disponibilità del servizio per l’anno solare. Una volta versato e avviato l’anno, non è ripetibile, analogamente a quanto avviene per i diritti annuali di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.