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Sentenza Corte di Giustizia UE: stretta sull’In-House providing. Per il calcolo dell’80% conta il fatturato dell’intero Gruppo

Importante pronuncia della Corte di Giustizia Europea che ridisegna i confini degli affidamenti diretti nel settore rifiuti.

Con la sentenza emessa il 15 gennaio 2026 (Caso C-692/23), i giudici di Lussemburgo hanno accolto un’interpretazione restrittiva dei requisiti per l’in-house procurement, chiarendo che per verificare se una società pubblica svolge “la parte essenziale” della propria attività per l’ente controllante, bisogna guardare al fatturato consolidato dell’intero gruppo societario e non solo a quello della singola entità legale affidataria.

Il nodo giuridico: il limite dell’80% e le “scatole cinesi”

La sentenza interpreta specificamente l’Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

La Corte ha sancito che il requisito dell’attività prevalente non può essere soddisfatto artificialmente isolando una singola entità giuridica all’interno di un gruppo economico integrato, qualora tale entità non goda di reale autonomia di mercato.

La normativa europea prevede che l’affidamento in-house sia legittimo solo se la società controllata realizza più dell’80% della sua attività a favore dell’ente pubblico.

Il dubbio interpretativo riguardava i gruppi societari complessi.

In merito la Corte ha stabilito un principio di realtà economica: limitarsi a guardare il fatturato della singola persona giuridica permetterebbe facili elusioni (creando una società ad hoc per l’ente pubblico e spostando le attività di mercato su altre società del gruppo).

La Corte ha specificato che, ai fini del calcolo del fatturato totale medio degli ultimi tre anni, se l’entità controllata è priva di autonomia e agisce come mero strumento del gruppo, il perimetro di calcolo deve estendersi a tutte le attività del gruppo. La ratio è impedire che un operatore economico attivo prevalentemente sul mercato concorrenziale possa beneficiare di affidamenti diretti senza gara interponendo una società veicolo.

Le reazioni di FEAD e l’impatto sul mercato

La Federazione Europea delle Imprese di Gestione Rifiuti (FEAD) ha accolto con favore la sentenza del 19 gennaio.

Questa interpretazione “rigorosa” tutela la concorrenza e impedisce che le multi-utility pubbliche utilizzino la leva dell’in-house in modo distorto. Per le stazioni appaltanti italiane, la sentenza impone ora una verifica attenta degli assetti societari consolidati.

FEAD sottolinea come questa sentenza chiuda una “falla” normativa sfruttata dalle grandi holding miste.

Per l’Italia, l’impatto è critico per le società partecipate strutturate a gruppo: gli affidamenti diretti attuali potrebbero essere esposti a ricorsi se la capogruppo o le società “sorelle” operano massicciamente sul libero mercato, diluendo la percentuale di attività dedicata all’ente pubblico sotto la soglia critica dell’80% a livello consolidato.