:

Definizione dei confini tra MISP e autorizzazione ex D.Lgs. 36/2003: l’interpello 53741/2026 e le nuove responsabilità nella progettazione ambientale

La distinzione tra un intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) e la realizzazione di una “discarica di fatto” rappresenta storicamente uno dei nodi più critici e rischiosi nella progettazione delle bonifiche industriali e urbane.

Il dogma dell’immobilità fisica come precondizione per la MISP

L’interpello n. 53741 del MASE interviene con forza su questo punto, elevando l’assenza di movimentazione dei rifiuti a requisito fondamentale e discriminante.

Per restare legalmente e tecnicamente nell’alveo della normativa sulle bonifiche, il progetto deve dimostrare che gli scarti rimangano “statistici” nella loro posizione storica. L’intervento deve limitarsi esclusivamente alla creazione di barriere fisiche e chimiche (interventi di capping multistrato, diaframmi o confinamenti orizzontali e verticali) che impediscano la lisciviazione verso la falda e la dispersione dei contaminanti. In questo scenario statico, l’intervento viene classificato come puramente ripristinatorio: il rifiuto è considerato parte della matrice contaminata da isolare e non un oggetto di gestione operativa, sollevando il proponente dagli oneri gestionali tipici dei siti di smaltimento.

Le conseguenze operative della movimentazione in situ e l’aggravio dei requisiti tecnici

La criticità emerge prepotentemente qualora la sostenibilità economica, la logistica del cantiere o le caratteristiche idrogeologiche del sito impongano di spostare i rifiuti, anche solo per accorparli in un’unica area dedicata per ottimizzare le barriere di isolamento.

Secondo il Ministero, questa attività di “scavo e ricollocazione” rompe il nesso di continuità con la matrice originaria e trasforma l’area di destinazione in una discarica ai sensi del D.Lgs. 36/2003.

Per i progettisti, questa interpretazione comporta un aggravio progettuale e finanziario massiccio: l’area dovrà rispondere a tutti gli standard tecnici previsti per le nuove discariche, inclusi i sistemi di impermeabilizzazione del fondo (non richiesti per la MISP), i sistemi di captazione e trattamento del percolato e i piani di monitoraggio post-chiusura della durata di almeno trent’anni. L’approccio ministeriale è chiaramente volto a impedire che l’istituto della bonifica diventi una “scorciatoia” normativa per eludere gli standard di sicurezza ambientale europei previsti per lo smaltimento finale dei rifiuti.

Strategie di valutazione costi-benefici tra rimozione totale e mantenimento

Alla luce del nuovo orientamento ministeriale, i soggetti obbligati alla bonifica o i proponenti privati devono operare una valutazione costi-benefici estremamente più raffinata rispetto al passato.

Se il mantenimento dei rifiuti richiede spostamenti interni che attirano il regime della discarica, i costi di realizzazione e di gestione trentennale potrebbero rendere più vantaggiosa l’opzione dello scavo e del conferimento presso impianti esterni autorizzati (rimozione totale).

L’interpello 53741/2026 spinge dunque verso una progettazione che privilegi, ove possibile, l’isolamento in situ statico e rigoroso, penalizzando le soluzioni ibride che, pur semplificando la logistica di cantiere, espongono l’operatore a una responsabilità gestionale di lunghissimo periodo e a requisiti tecnici di “massima tutela” che possono compromettere l’equilibrio economico dell’intera operazione di riqualificazione.