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Razionalità logistica contro massimalismo normativo: l’Atto Delegato PPWR salva l’uso dei film estensibili. Analisi degli impatti sulla Reverse Logistics e ricalcolo dei target al 2030

L’adozione dell’Atto Delegato sul PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) da parte della Commissione Europea segna il trionfo del realismo industriale su un’impostazione normativa originariamente viziata da utopismo tecnologico. L’obbligo di garantire il 100% di riutilizzo per i film plastici e le reggette di ancoraggio dei pallet all’interno dei confini nazionali (o intra-aziendali) rischiava di paralizzare le operazioni di warehousing e distribuzione.

La correzione di rotta su un limite tecnologico insuperabile

A differenza di un pallet in legno o di un Intermediate Bulk Container (IBC) in plastica rigida, il film estensibile subisce uno stress meccanico (snervamento) durante l’applicazione che ne altera irreversibilmente le proprietà fisiche. Tentare di recuperare, riavvolgere e riutilizzare un film plastico avrebbe richiesto lo sviluppo di un’infrastruttura di reverse logistics economicamente insostenibile e ambientalmente peggiorativa a causa delle emissioni di trasporto aggiuntive. L’azione di advocacy di Confindustria, supportata da inoppugnabili studi di fattibilità tecnico-economica, ha evitato al comparto manifatturiero un salasso ingiustificato.

Implicazioni sui costi operativi e sull’efficienza della Supply Chain

Dal punto di vista della pianificazione dei costi operativi (OPEX), la deroga disinnesca una bomba a orologeria.

I Direttori della Logistica e i Packaging Engineer non saranno più costretti a investire ingenti capitali (CAPEX) per transigere frettolosamente verso sistemi di ancoraggio riutilizzabili complessi (es. reti in velcro o coperture rigide customizzate) che, pur esistendo in nicchie di mercato, non offrono attualmente la medesima garanzia di stabilità del carico e impermeabilizzazione dello stretch film tradizionale ad alto scorrimento.

Si preserva così l’efficienza e la sicurezza nei magazzini automatizzati e durante il trasporto su gomma, dove la tenuta del carico è un parametro critico per la prevenzione dell’infortunistica sul lavoro e per l’integrità della merce.

Riorientamento strategico: la compensazione sul target del 40%

L’esenzione dai vincoli sul film flessibile non deve tuttavia generare l’illusione di una deregolamentazione generale del packaging logistico. L’orizzonte temporale del 1° gennaio 2030 per il raggiungimento del 40% di imballaggi riutilizzabili per il trasporto B2B resta scolpito nella roccia. L’esclusione della pellicola dal calcolo del “100% obbligatorio” impone alle aziende di operare una profonda due diligence sui propri flussi di imballaggio per compensare il target macro.

La strategia aziendale dovrà necessariamente focalizzarsi sulla standardizzazione e sul riuso esasperato dei componenti rigidi. I Chief Procurement Officer (CPO) dovranno intensificare i contratti di pooling per pallet, casse pieghevoli (RPC) e contenitori industriali, trasformando l’imballaggio da bene di consumo a cespite condiviso, al fine di garantire la compliance aziendale senza sacrificare la sicurezza dell’ancoraggio flessibile.