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ANGA: nuove regole raccolta per la raccolta differenziata e al trasporto dei consumabili da stampa esauriti  

L’evoluzione della disciplina in materia di classificazione e tracciabilità dei rifiuti solidi urbani riflette la progressiva integrazione tra i modelli regolatori europei e le risposte amministrative degli Stati membri. La recente deliberazione adottata dal Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali si inserisce in un percorso di profonda riconfigurazione dei titoli abilitativi, volto a raccordare i requisiti minimi d’iscrizione della Categoria 1 alle repentine trasformazioni merceologiche introdotte dalla decretazione ministeriale interna e dai regolamenti comunitari direttamente applicabili. La rimodulazione dei codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) per frazioni diffuse ad alta penetrazione domestica – quali i consumabili da stampa e i residui da infusi esausti – non risponde a criteri di mero formalismo burocratico, ma incide sulla determinazione della capacità tecnica e delle dotazioni logistiche richieste alle imprese, ridefinendo i perimetri operativi della Tabella D2 e imponendo un rigoroso cronoprogramma di adeguamento transitorio per salvaguardare la certezza giuridica delle filiere e la continuità delle attività di conferimento presso i centri di raccolta comunali.

Il quadro dei visti istituzionali e l’adeguamento della Delibera 5/2016

La Deliberazione n. 3 del 1 luglio 2026, recante il protocollo n. 3/ALBO/CN, si fonda su un articolato quadro di visti istituzionali che richiamano l’articolo 212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente) e l’articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento Albo). Quest’ultima disposizione affida espressamente al Comitato il compito di definire i criteri specifici e le modalità per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria delle ditte richiedenti. L’atto interviene modificando l’Allegato “D”, Tabella D2, della storica Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, coordinandosi con le repentine variazioni merceologiche imposte sia dalla decretazione ministeriale nazionale sia dai regolamenti europei direttamente applicabili.

L’impatto del Decreto MASE 26 marzo 2026 sulle cartucce toner esaurite

Un pilastro fondamentale della Deliberazione n. 3/2026 risiede nel recepimento del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026, il testo normativo deputato a ridisegnare la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani differenziati di cui all’articolo 183, comma 1, letter mm), del D.Lgs. 152/2006. Il citato decreto ministeriale ha formalmente aggiornato l’elenco dei flussi conferibili nelle piattaforme ecologiche comunali, prevedendo la totale eliminazione dal catalogo merceologico del vecchio codice transitorio EER 20 03 99 (cartucce toner esaurite). Al fine di sanare questa lacuna e garantire la piena legalità dei servizi di trasporto urbano, il Comitato Nazionale ha ridisegnato i vettori identificativi della Tabella D2, imponendo alle Sezioni Regionali un immediato allineamento delle istruttorie e dei registri informatici interni.

Le nuove codifiche speculari per i gruppi cartuccia e l’affiancamento al codice 08 03 18

In ossequio al nuovo assetto di classificazione dettato dal decreto ministeriale del 26 marzo, la rinnovata Tabella D2 introduce per la prima volta i codici speculari 16 02 15* (componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso) e 16 02 16 (componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15). Queste due stringhe identificative serviranno a tracciare in modo univoco i flussi di gruppi cartuccia esausti conferiti dai cittadini e dalle utenze domestiche o assimilate. Sotto il profilo della compliance documentale e operativa, la Deliberazione specifica che tali codici speculari si affiancano stabilmente al codice specifico EER 08 03 18, già storicamente previsto per i toner per stampa esauriti, garantendo una copertura totale sia per i flussi di provenienza urbana sia per le matrici speciali derivanti dalle attività d’ufficio e commerciali.

Il recepimento del Regolamento (UE) 2025/40 e il destino delle capsule di caffè

Il secondo asse d’intervento della Deliberazione n. 3/2026 investe la raccolta e il trasporto delle capsule di caffè o altri infusi esausti, modificando l’assetto che era stato transitoriamente delineato dalla precedente Deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025. L’evoluzione regolatoria è strettamente connessa all’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (che modifica il regolamento UE 2019/1020 e la direttiva UE 2019/904, abrogando la storica Direttiva 94/62/CE). Il testo eurounitario stabilisce che a decorrere dal prossimo 12 agosto 2026 le capsule esauste debbano essere classificate obbligatoriamente come imballaggi a tutti gli effetti di legge, anche laddove vengano conferite e raccolte insieme al loro contenuto organico residuo.

L’abrogazione della Delibera 3/2025 e il cronoprogramma per il codice EER 20 01 99

Considerato che la nuova classificazione comunitaria smentisce l’impianto provvisorio nazionale, il Comitato ha rilevato che risulta non più appropriata l’attribuzione del codice generico EER 20 01 99 (frazione merceologica non specificata altrove). L’Articolo 3 della nuova delibera dispone pertanto l’abrogazione formale della Deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025 a far data dal 12 agosto 2026. Il Comitato ha strutturato un preciso cronoprogramma per la gestione della transizione: fino allo sbarramento del 12 agosto, le imprese autorizzate potranno continuare a raccogliere le capsule esauste utilizzando il codice 20 01 99; successivamente a tale data, scatterà l’obbligo di cancellare tale codice dalle autorizzazioni, spostando i flussi sotto la corretta categoria degli imballaggi urbani o speciali, preservando la continuità operativa dei servizi di igiene urbana.

I parametri della dotazione minima: il riparto delle tonnellate e delle unità per classe

Nonostante lo scuotimento delle codifiche merceologiche, la Deliberazione n. 3/2026 mantiene del tutto invariata la struttura della dotazione minima di veicoli e di personale richiesta alle imprese per l’iscrizione nella sottocategoria della raccolta differenziata esclusiva. I parametri rimangono articolati sulle sei classi tradizionali (dalla F alla A) calcolate rigorosamente in base alla popolazione servita dal gestore:

ClassePopolazione servitaPortata utile complessiva veicoliOrganico minimo (unità)
F< 5.000 abitanti≥ 0,25 tonnellate1
EDa 5.000 a  20.000 abitanti≥ 0,50 tonnellate1
DDa 20.000 a 50.000 abitanti≥ 1,00 tonnellata2
CDa 50.000 a 100.000 abitanti≥ 2,00 tonnellate3
BDa 100.000 500.000 abitanti≥ 3,00 tonnellate5
A≥ 500.000 abitanti≥ 5,00 tonnellate8  

Le condizioni di vigenza e l’allineamento dei titoli autorizzativi

Ai sensi di quanto disposto dall’Articolo 2 del testo del Comitato, la Deliberazione entra formalmente in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Albo Nazionale. Le imprese associate che gestiscono servizi di igiene urbana o piattaforme ecologiche comunali dovranno attivarsi tempestivamente per verificare la conformità dei propri titoli autorizzativi in itinere. L’adeguamento della Tabella D2 impone una verifica puntuale delle scadenze e delle stringhe inserite nei provvedimenti, garantendo che i flussi di toner e consumabili da stampa abbandonino definitivamente le vecchie diciture urbane per approdare alle nuove codifiche speculari entro i termini prefissati dal Ministero, scongiurando sanzioni o contestazioni amministrative in sede di controllo doganale o territoriale.