La decisione assunta dalla Commissione Ambiente (ENVI) del Parlamento europeo in merito alla disciplina dei rappresentanti autorizzati per la Responsabilità Estesa del Produttore definisce una linea di compromesso tra competitività delle piccole imprese e prevenzione delle frodi commerciali nel commercio intra-UE ed extra-UE. L’esclusione delle aziende terze dalla sospensione e l’aggancio della misura alla futura adozione del Circular Economy Act mirano a salvaguardare il mercato unico da concorrenza sleale e burocrazia sproporzionata.
| Elemento di disciplina EPR | Proposta Commissione Europea | Posizione approvata Commissione ENVI |
| Ambito soggettivo di esonero | Moratoria per tutti i produttori commerciali operanti all’estero | Riservata unicamente a micro e piccole imprese con sede legale nell’UE |
| Soglie dimensionali di riferimento | Nessuna differenziazione dimensionale stabilita | Meno di 50 occupati e bilancio/fatturato inferiore a 10 milioni di euro |
| Trattamento Operatori Extra-UE | Sospensione applicabile anche a importatori esteri | Obbligo confermato di nomina del rappresentante autorizzato in ogni Paese |
| Durata dell’esonero temporaneo | Sospensione fissa fino al 2035 | Clausola di decadenza automatica all’entrata in vigore del Circular Economy Act |
Tutela dei produttori unionali e contrasto all’elusione
La restrizione dell’esonero alle sole micro e piccole imprese europee impedisce che i colossi dell’e-commerce con sede in giurisdizioni extra-UE possano immettere manufatti sul territorio comunitario senza assolvere gli oneri di gestione a fine vita.
L’obbligo mantenuto in capo ai soggetti terzi assicura che i costi di raccolta e riciclo di batterie, packaging, prodotti tessili e RAEE continuino a essere coperti dai contributi ambientali obbligatori, evitando che il peso economico della gestione ricada sugli enti locali e sui cittadini dell’Unione.
Interoperabilità digitale e prospettive del Circular Economy Act
La proposta di anticipare la decadenza della deroga con l’entrata in vigore del Circular Economy Act stimola la convergenza verso un’architettura digitale unica per i registri EPR degli Stati membri. Il potenziamento dell’interoperabilità tra i database nazionali e l’armonizzazione dei modelli di rendicontazione dei volumi immessi in consumo rappresentano la sola risposta strutturale capace di conciliare la tracciabilità delle vendite transfrontaliere con la semplificazione reale per le imprese europee.


