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ARERA: avviata la consultazione per l’individuazione dei costi efficienti nel settore rifiuti

L’Autorità per le Reti, l’Energia e l’Ambiente ha avviato lo scorso 16 maggio una consultazione per determinare i costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento. Avrà termine fra meno di un mese, il 15 giugno 2023.

L’oggetto della consultazione

ARERA ha avviato una consultazione dal titolo “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento

L’obiettivo è quello di determinare i costi efficienti e standard di qualità, della raccolta differenziata, delle attività di recupero e di smaltimento.

Ciò viene svolto con l’obiettivo strategico di individuare i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy.

Ciò avverrà tenendo conto di corretti e imprescindibili criteri di sostenibilità e di efficienza, il fondamentale principio della “Extended Producer Responsibility” (EPR), per una configurazione delle filiere più efficace, conducendo analisi ed elaborazioni volte a identificare gli opportuni indicatori di costo, quali benchmark di efficienza a cui tendere.

ARERA

Che cos’è

Si tratta di un Autorità Amministrativa indipendente, istituita nel 1995[1].

Essa ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’azione dell’Autorità, inizialmente limitata ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi.

Le competenze nel settore rifiuti

Con la c.d. “Legge Finanziaria 2018” (L. n. 205 del 27 Dicembre 2017), inoltre, sono state attribuite da essa funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Pure per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995.

Oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei settori energetici, l’azione dell’Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

I propositi dell’Autorità

Le azioni strategiche di cui al presente provvedimento coprono il quadriennio in cui l’Autorità è chiamata ad accompagnare l’applicazione della disciplina tariffaria per il settore dei rifiuti, varata nell’agosto 2021, contribuendo a creare le condizioni per il raggiungimento dei nuovi target eurounitari e nazionali.

L’Autorità valuterà l’impatto degli sviluppi tecnologici sulla configurazione delle filiere, anche alla luce degli effetti conseguenti alle novità normative introdotte dal recepimento del “Circular Economy Package” (ed in particolare del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020), in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità, per tale tipologia di utenza, di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Peraltro, con riferimento alla definizione della domanda dei servizi pubblici di raccolta, trasporto e trattamento, o, sotto un profilo giuridico diverso ma con effetti in termini economici e finanziari analoghi, con riferimento alla definizione di rifiuto, l’appartenenza o meno al perimetro delle attività regolate e, conseguentemente, soggette al relativo recupero dei costi, secondo le modalità di prelievo all’utenza finale, appare un tema di grande rilevanza, che richiede all’Autorità di individuare – in esito ad una costante analisi evidence based – le misure più idonee a graduarne gli effetti in un orizzonte temporale congruo.

Alcuni degli strumenti economici richiamati dal citato decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e delle altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, richiedono lo sviluppo di interventi ulteriori, da inquadrare in un framework di progressiva stabilità e certezza della regolazione. In particolare, nuove misure verranno attivate con riferimento alla prevenzione e al riciclaggio, ai “regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati”, nonché ai “regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e [alle] misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la governance”*.

Le linee di intervento

 

Diverse sono, a tal proposito, le linee di intervento previste, oltre a quello sopra citato:

  • Aggiornamento e integrazione del metodo tariffario rifiuti, alla luce delle evidenze riferite alla prima applicazione delle misure recate dal MTR-2 per la promozione della capacità del sistema di gestire integralmente i rifiuti. Un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’accesso agli impianti, e la possibilità di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe agli impianti medesimi, saranno elementi che l’Autorità intende mantenere, in un’ottica di sostenibilità delle condizioni economiche applicate agli utenti, anche in sede di impostazione della disciplina tariffaria per il terzo periodo regolatorio.
  • Revisione dell’attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del “pay-as-you-throw”, con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti).
  • Disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, anche definendone le relative modalità di indicazione negli avvisi di pagamento e vigilando sul corretto utilizzo delle risorse che ne derivano (in coerenza con gli esiti della discussione parlamentare in ordine alle “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»)”).

 

 


[1] legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”

UE: al via la revisione del principio “chi inquina paga”

Diversi sono i principi alla base della gestione dei rifiuti: prevenzione, cooperazione, sostenibilità, ecc… Tuttavia, al grande pubblico è soprattutto noto il “polluter pays”, o altrimenti tradotto in “chi inquina paga”. La UE ha avviato una fase di consultazione, al fine di verificare l’efficacia del principio.

I principi alla base della gestione dei rifiuti

Livello comunitario

Con la Direttiva n. 98 del 2008, successivamente modificata dalla n. 851 del 2018, la Comunità europea fissa diversi principi alla base dell’attività oggetto di indagine. Fra questi si ricorda innanzitutto, quello di prevenzione e riduzione dei rifiuti, per cui occorre minimizzare la produzione, tramite pratiche pulite e sostenibili, a fine di contenere la quantità di rifiuti generati e promuovere l’efficienza delle risorse.

Poi la UE fissa un “ordine di priorità”, per cui si parte, nelle attività di gestione, dall’esperimento della prevenzione fino alla forma estrema individuata nello smaltimento.

Rilevante è il principio di responsabilità estesa del produttore (del prodotto, REP), per cui ad esso viene attribuita la responsabilità per qualsivoglia rifiuto originato, lungo l’intero ciclo di vita dello stesso, derivato dal suo utilizzo per indurre alla progettazione degli stessi secondo criteri ecologici (c.d. “ecodesign”), tali cioè da originare la minore quantità di rifiuti originati, e contenere l’impatto sull’uomo e sull’ambiente, legato ad errate forme di gestione.

Ultimo, ma non ultimo, il principio “chi inquina paga”, secondo il quale i costi della gestione dei rifiuti sono a carico di chi cagiona danni legati ad errate forme di gestione. In tal senso, e di riflesso, i produttori (imprese e individui) si assumono responsabilità finanziaria per il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti, al fine di disincentivare la produzione e la gestione irresponsabile dei rifiuti.

Livello interno

Il nostro Legislatore individua questi principi con l’art. 177 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo il quale “La  gestione  dei  rifiuti  e’  effettuata  conformemente  ai principi  di  precauzione,  di  prevenzione,  di  sostenibilità,  di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di  tutti i  soggetti  coinvolti   nella   produzione,   nella   distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza  nonché’  del  principio  chi inquina paga. A tale fine  la  gestione  dei  rifiuti  e’  effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità,  trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché’ nel rispetto  delle  norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso  alle  informazioni ambientali.”

La fase di consultazione

Sulla base dello stimolo indotto dalla relazione della Corte dei Conti Ue 12/2021, con la quale viene riscontrato come il principio sia integrato e applicato in varia misura nelle diverse politiche dell’Unione in materia ambientale, e che la sua copertura e applicazione sono incompleta, ed indetta dalla Commissione europea, la consultazione sul principio, sopra descritto, avrà luogo fino al 4 Agosto, e ha come obiettivo quello di consentire la raccolta dei contributi utili a disporre una valutazione circa l’efficace applicazione del principio Ue per consentire miglioramenti.

Il riesame

Il nuovo esame verrà legato alle diverse politiche ambientali messe a terra dalla UE[1].

Le modalità di revisione saranno guidate dal miglioramento della qualità dell’ambiente, ricercando i fattori che ne ostacolano l’effettiva applicazione e la capacità del principio di rispondere a problemi ambientali nuovi o emergenti e ai cambiamenti tecnologici.

La valutazione verificherà anche chi è responsabile dell’applicazione del principio (compreso il modo in cui la responsabilità è ripartita tra l’Unione e i suoi Stati membri).

Prossimi passaggi

La procedura prevede che, al termine della valutazione, l’insieme delle osservazioni raccolte dovrà sfociare nella produzione di una raccomandazione utile ad indicare le modalità per migliorare l’applicazione del principio

come peraltro annunciato nel Piano d’azione per l’inquinamento zero del 12 maggio 2021 proprio in seguito alle raccomandazioni della Corte dei Conti Ue.


[1] Con riferimento a cambiamenti climatici, le politiche delle acque, dell’aria e dei rifiuti.

Ministero dell’Ambiente: al via le definizioni delle Bref’s sui grandi volumi di prodotti chimici inorganici

Il MASE ha avviato la eedazione del Reference Document on the Best Available Techniques for Large Volume Inorganic Chemicals (LVIC BRef). Richiesta contributi sulle BAT candidate e segnalazione impianti rappresentativi.

L’aggiornamento della direttiva

La Commissione UE, nel novembre 2021 ha avviato la redazione del BREF LVIC (Large Volume Inorganic Chemicals) relativo alla fabbricazione di grandi volumi di prodotti chimici inorganici, nell’ambito dell’attività di aggiornamento dei BREF prevista dalla Direttiva 2010/75/UE (IED),

Il nuovo documento avrà un campo di applicazione molto esteso e diversificato (vedi allegato) e sostituirà due BREF attualmente esistenti:

  • LVIC-AAF (Ammonia, Acids and Fertilizers);
  • LVIC-S (Solids and Others) (allegato: Ambito di applicazione BREF LVIC.pdf).

Per favorire l’acquisizione di informazioni necessarie alla definizione del BREF, in base alle quali le Autorità competenti saranno chiamate a determinare le nuove condizioni di autorizzazione per le installazioni interessate, il MASE ha ritenuto opportuno coinvolgere le Autorità competenti stesse e le Associazioni di categoria, per acquisire da parte di tutti i soggetti nazionali potenzialmente interessati.

In questi giorni le imprese interessate dovrebbero ricevere dalla propria Autorità competente (Ministero o Regione/Provincia), la richiesta di:

  • manifestare il proprio interesse a partecipare alla raccolta dati (allegato: Template_for_LVIC_plants.xlsx);
  • descrivere le BAT, comprese le BAT emergenti, applicate nel proprio impianto (allegato: Template_candidate_BAT_and_ET.xlsx).

Si evidenzia, infine, che il modo migliore per poter influenzare i lavori a livello europeo è che il maggior numero di imprese interessate aderisca alla raccolta dati.