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Pubblicato il Regolamento Imballaggi

Lo scorso dicembre la UE, attraverso il Consiglio, ha approvato il nuovo regolamento Imballaggi sostenibili. Alcune delle principali novità e i prossimi passaggi legislativi per la pubblicazione.

La strategia comunitaria sugli imballaggi viene rivista verso l’alto

La UE ha varato tali norme per ridurre i rifiuti e aumentare il riutilizzo nell’UE lo scorso 22 Dicembre 2024.

Con il Regolamento, l’idea della Comunità è quella di ridurre, in modo drastico, la produzione dei rifiuti originati dall’utilizzo degli imballaggi, con particolare riferimento a quelli a prevalente composizione plastica. Nel contempo:

  • vengono fissati obiettivi vincolanti di riutilizzo:
  • limitato l’utilizzo di talune tipologie di imballaggio monouso;
  • richiesto agli operatori economici di ridurre al minimo gli imballaggi utilizzati.

Lo scenario alla base del cambiamento

Prima di indagare alcune significative novità introdotte con l’atto, alcune considerazioni relative allo scenario di partenza.

Il mancato disaccoppiamento tra crescita della produzione dei rifiuti e riciclo dei rifiuti di imballaggio

La Comunità ha provveduto ad una novella della norma riguardante tale prodotto sulla scorta di significative preoccupazioni ambientali.

L’Unione ha mosso i primi passi verso la riforma, partendo dalla constatazione relativa al mancato disaccoppiamento tra riciclo dei rifiuti originati dall’utilizzo degli imballaggi e tassi di recupero come materia degli stessi: mediante Eurostat la UE si  è resa conto che, sebbene le percentuali relativo al loro recupero fossero aumentate nell’UE, la quantità di rifiuti generati dagli imballaggi cresceva più rapidamente della quantità riciclata[1].

L’attuale direttiva UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio è stata adottata per la prima volta nel 1994 ed è stata rivista più volte. Stabilisce norme per prevenire e gestire i rifiuti di imballaggio negli stati membri dell’UE. Tuttavia, diverse valutazioni della direttiva hanno dimostrato che non è riuscita a ridurre gli impatti ambientali negativi degli imballaggi.

Nel 2022 la proposta di Regolamento

In questo contesto, nel novembre 2022 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che sostituirebbe la direttiva esistente e aggiornerebbe l’attuale quadro per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio lungo l’intero ciclo di vita, verso un’economia circolare e un’Europa climaticamente neutra.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato le loro posizioni sul regolamento proposto rispettivamente a novembre e dicembre 2023. I due colegislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio il 4 marzo 2024 dopo due cicli di negoziati informali.

La differenza tra Direttive e Regolamenti

Nel passato, la disciplina era stata regolata mediante l’utilizzo dello strumento della Direttiva Comunitaria, mentre oggi viene applicato un Regolamento. Anche questa scelta appare significativa, per via delle differenze estitenti tra le due categorie.

La prima fissa un obiettivo che tutti gli Stati membri devono raggiungere, ma lasciano libertà su come farlo; in tal senso questi adattano, letteralmente, il proprio diritto nazionale per conformarsi agli obiettivi della direttiva entro un termine stabilito. Con essa ciascun Paese può tenere conto delle specificità nazionali nell’attuazione. In definitiva con la Direttiva si armonizzano i vari diritti di ciasscuno, pur consentendo un certo grado di diversità.

Al contrario, i Regolamenti sono immediatamente applicabili, senza bisogno di recepimento nel diritto nazionale, e prevedono un applicazione nei confronti di tutti gli individui, le imprese e gli Stati membri, così come emanati, in modo tale da garantire un’applicazione uniforme del diritto in tutta l’UE.

Gli obiettivi operativi

Quadro generale

Fra i target quantitativi da raggiungere, si segnala innanzitutto, lo stabilmento di taluni obiettivi al 2030 e il 2040 circa la percentuale minima di contenuto riciclato dei prodotti, ed in particolare, fra 15 anni, il tenore di rifiuti recuperati all’interno dei rpodotti dovrà giungere al 65% per le bottiglie di plastica monouso entro il 2040.

La manovra interessa anche le limitazioni riguardanti l’’introduzione delle sostante pericolose, o ritenute complesse da gestire nel fine vita del prodotto in esame, con particolare rifeirmento alla limitazione dell’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti sostanze per- e polifluorurate alchiliche ( PFAS ), laddove vengano superate determinate soglie

Vengono confermate le misure per favorire la riduzione in peso e in volume degli imballaggi ed evitando imballaggi non necessari.

Imballaggi in plastica monouso

Le nuove norme introducono restrizioni sugli imballaggi in plastica monouso per:

  • frutta e verdura preconfezionate di peso inferiore a 1,5 kg;
  • alimenti e bevande riempiti e consumati all’interno di hotel, bar e ristoranti;
  • porzioni individuali di condimenti, salse, panna e zucchero in alberghi, bar e ristoranti;
  • piccoli prodotti monouso per la cosmetica e l’igiene personale utilizzati nel settore alberghiero (ad esempio flaconi di shampoo o lozione per il corpo);
  • sacchetti di plastica molto leggeri (ad esempio quelli offerti nei supermercati per la spesa sfusa).

Obiettivi di riutilizzo e obblighi di ricarica

 

Il regolamento stabilisce nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori (ad esempio, obiettivi vincolanti del 40% per gli imballaggi per il trasporto e la vendita e del 10% per gli imballaggi raggruppati).

Secondo le nuove norme, le attività di asporto dovranno offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande calde o fredde o con cibo pronto, senza costi aggiuntivi.

Prossimi passi

L’adozione formale da parte del Consiglio odierno segna la fase finale della procedura legislativa ordinaria. Il regolamento sarà ora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore. Il regolamento sarà applicato 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.


[1] Nel 2022, l’UE ha generato quasi 186,5 chilogrammi di rifiuti di imballaggio a persona, di cui 36 erano imballaggi di plastica. Ciò significa che ogni giorno produciamo mezzo chilo di rifiuti di imballaggio a persona nell’UE.

Conai, il rapporto di sostenibilità 2024

Dal Consorzio nazionale imballaggi il nuovo rapporto di sostenibilità 2024 con l’analisi dei benefici economici ed ambientali derivanti dal riciclo registrati nel 2023, e pubblicato lo scorso 27 novembre 2024.

Le principali evidenze del Rapporto

Come emerge dalla documentazione messa a disposizizone dal Consorzio,

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Nel 2023, grazie al riciclo degli imballaggi, si sia evitata l’emissione di 10 milioni di tonnellate di CO2 e l’estrazione di 11,7 milioni di tonnellate di materia vergine. Oltre a un risparmio di 50 terawattora di energia che sarebbe stata invece necessaria per la produzione del materiale primario.

Miglioramento del sistema di rendicontazione Conai

Con il recepimento da parte dell’Italia del D.Lgs. n. 125/2024, relativo alla nuova disciplina europea sui bilanci green delle imprese, “[..] il Consorzio può prendere spunto da essa per adeguare ulteriormente il proprio sistema di rendicontazione”.

In particolare fornendo informazioni sugli impatti delle proprie attività sui fattori Esg (Environmental, social, governance) e su come tali fattori influenzano le performance finanziarie del Consorzio e delle imprese aderenti.

L’impatto del nuovo regolamento imballaggi

Le regole sulla gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti sono in corso di radicale mutamento.

Attualmente previste dal Codice ambientale, saranno in futuro dettate direttamente da un regolamento dell’Unione europea.

Con il Rapporto viene indagato sia il TUA (Tersto Unioc Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), sia lo schema di regolamento europeo sugli imballaggi (approvato in versione rettificata dal Parlamento Ue il 27 novembre 2024 ed ora in attesa del voto finale del Consiglio Ue).

Esso viene aggiornato al Programma di prevenzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio elaborato da Conai e approvato dal MASE nel giugno scorso.

Rendicontazione societaria di sostenibilità – Attuazione direttiva 2022/2464/Ue (cd. “Corporate sustainability reporting directive” – Csrd)

Determinate imprese sono obbligate a fornire periodicamente informazioni relative all’impatto delle proprie attività sull’ambiente e sulla società.

Tale obbligo, storicamente adempiuto attraverso il “bilancio di sostenibilità”, è stato ampliato dalla “direttiva Csrd” (Corporate Sustainability Reporting Directive), in Italia recepita con il Dlgs 125/2024, che ha introdotto al suo posto la nuova “rendicontazione di sostenibilità”.

Di conseguenza, a partire dal 2025, le aziende già obbligate all’eco-bilancio devono fornire informazioni più dettagliate, elaborando e pubblicando annualmente un report basato sui cd. parametri “Esg” (Environmental, Social, Governance).

Inoltre, dal 2026 anche molte imprese attualmente non tenute all’adempimento (come le grandi società non quotate) dovranno presentare annualmente i dati sugli aspetti ambientali, sociali e di governance. Dal 2027 sarà la volta delle Pmi quotate.

Nel Dossier l’analisi delle nuove regole. Il documento è aggiornato alle risposte Ue del novembre 2024 alle domande più frequenti (cd. “Faq”) sui nuovi adempimenti.

La mappa per orientarsi nel complesso e mutevole panorama normativo delle dichiarazioni sulla ecosostenibilità di organizzazioni, processi e prodotti.

Costantemente aggiornata alle novità di settore, tra cui quelle relative alla rendicontazione di sostenibilità delle imprese (fondata sui fattori “Esg“), alle certificazioni ed etichettature verdi, al greenwashing ed alla tutela dei consumatori.

RENTRI: il MASE rilascia una nuova documentazione relativa ai “Delegati”

In particolare, il MASE ha definito il complesso della documentazione necessaria a qualificare il personale a disposizione del Rappresentante legale come soggetto delegato ad operare per suo conto nell’ambiente RENTRI.

La differenza tra Operatori, Delegati e Utenti

Prima di vedere le maggiori informazioni che riguardano l’attestazione dei requisiti per i soggetti delegati, occorre marcare la differenza tra i soggetti chiamati in causa, ed in particolare la differenza tra Operatori, Utenti e Delegati.

In particolare si definisce:

  • utente, il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica del RENTRI per effettuare operazioni;
  • operatore, il soggetto iscritto al RENTRI;
  • operatore delegante, il produttore iniziale di rifiuti che adempie agli obblighi di cui al Titolo III del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 delegando, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La documentazione necessaria

Sul punto, la Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali, ha definito la documentazione che i soggetti delegati – ex art. 18, DM MASE 4 aprile 2023, n. 59 – devono allegare alla pratica di iscrizione per attestare il possesso di alcuni dei requisiti previsti dalle modalità operative allegate al decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023.

In particolare, tale articolo prescrive che i produttori iniziali di rifiuti possano adempiere agli obblighi di cui al Titolo III dello DM n. 59, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta.

In tal senso, i soggetti delegati – secondo tale articolo – devono iscriversi al Sistema in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle modalità operative (ex art. 21, DM n. 59).

Le modalità operative allegate al decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 stabiliscono, al punto 3.5.2, i requisiti che i soggetti individuati dall’art. 18 devono indicare in sede di iscrizione, ed in particolare:

  • i soggetti che, in quanto gestori di una piattaforma di conferimento o imprese di trasporto, chiedono di operare in quanto gestori di un circuito organizzato di raccolta devono allegare una dichiarazione[1];
  • le associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi, laddove non facciano capo a forze sociali rappresentate all’interno del Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro, o non siano rappresentative dei settori economici titolati a partecipare ai Consigli delle Camere di commercio devono allegare, oltre alla copia di un contratto collettivo nazionale del lavoro da esse sottoscritto, una dichiarazione[2].  

Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali, nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede legale del soggetto delegato, effettuano una verifica preliminare, anche avvalendosi della Camera di Commercio (CCIAA) competente per territorio e della Segreteria del Comitato nazionale dell’Albo Gestori ambientali, del possesso dei requisiti di cui all’art. 18 comma 2 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

All’esito positivo di tale verifica il richiedente è abilitato ad operare in quanto soggetto delegato.


[1] V. https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/template/modellorequisiticircorgraccolta.pdf

[2] V. https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/template/modellorequisiticoperturaterritoriale.pdf

Nuovo Regolamento Imballaggi: webinar organizzato dalla commissione Europea

Il prossimo 16 dicembre, la Commissione Europea organizza un Webinar sul Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR). Vediamo di cosa tratta il nuovo strumento di normazione comunitario

Cos’è il PPWR?

Innanzitutto, PPWR sta per “Packaging and Packaging Waste Regulation”, ed è un nuovo regolamento europeo che sostituisce la precedente direttiva sugli imballaggi, con l’obiettivo di rendere il sistema degli imballaggi nell’Unione Europea più sostenibile e circolare.

Quali sono le principali novità introdotte dal PPWR?

Il PPWR introduce una serie di cambiamenti molto significativi. Tra questi si ricordano: 

  • tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili entro il 2030;
  • il regolamento stabilisce i livelli minimi obbligatori di materiale riciclato per diverse tipologie di imballaggi; ed il focus sarà in particolare per i rifiuti di imballaggio in plastica;
  • le nuove norme stressano la riduzione degli imballaggi superflui, sia in termini di peso che di volume;
  • viene promosso, maggiormente rispetto al passato, il riutilizzo degli imballaggi, soprattutto per le bevande;
  • viene previsto un sistema di etichettatura ambientale uniforme per tutti gli imballaggi, per aiutare i consumatori a fare scelte più consapevoli.

 Quali sono le implicazioni del PPWR?

Si ritiene che il nuovo regolamento abbia un impatto significativo su tutta la filiera degli imballaggi, dai produttori ai consumatori, ed in particolare:

  • produrre una maggiore spinta verso l’innovazione: ad un livello maggiore rispetto al passato, le aziende saranno spinte a sviluppare nuovi materiali e soluzioni di packaging più sostenibili;
  • per taluni aspetti – vedi gli spazi da allestire per la realizzazione del sistema DRS relativo al depositov cauzionale di taluni imballaggi – l’implementazione del PPWR comporterà un aumento dei costi per le imprese, che dovranno adeguarsi ai nuovi standard;
  • allo stesso tempo, si presume che i consumatori debbano cambiare comportamento; in particolare, saranno sempre più consapevoli dell’impatto ambientale degli imballaggi e sceglieranno prodotti con packaging più sostenibile.

Il webinar

La Commissione Europea ha organizzato per il prossimo 16 dicembre un webinar sul Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR).

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al seguente link: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/auth/login

Le informazioni di dettaglio sul webinar e le modalità di partecipazione sono disponibili l seguente link:

https://environment.ec.europa.eu/events/upcoming-webinar-new-packaging-and-packaging-waste-regulation-ppwr-2024-12-16_en

Il Consiglio di Stato si esprime sulle volumetrie delle discariche

Con una sentenza, il Consiglio di Stato si esprime sul tema delle volumetrie autorizzate per il conferimento dei rifiuti negli invasi che la compongono.

Cosa dice la sentenza

Con sentenza  n. 8144 del 11 ottobre 2024, il Consiglio stabilisce che la volumetria autorizzata di tali confingurazioni impiantistiche, deve essere calcolata al netto – e non al lordo – del materiale utilizzato per il contenimento e la copertura giornaliera dei rifiuti.

Quali sono i rifiuti inclusi?

In particolare sono unicamente solo i rifiuti stoccati nell’impianto, “ossia l’unico materiale effettivamente inquinante” – oggetto dell’attività aziendale – quelli che contribuiscono al computo dei conferimenti, a fini dello smaltimento, 

Perché una sentenza sul punto

La normativa primaria sulle discariche (segnamente l’art. 10 del c.d. “Decreto Discariche”, il D.Lgs. n. 36/2003), così come modificato a seguito del recepimento delle Direttive del “Circular Economy” del 2018, ha generato dubbi interpretativi in tal senso: con la sentenza, il CdS stabilisce che la tesi “dell’inclusione” al fine di includere nella volumetria autorizzata lo spazio destinato al materiale di contenimento, è “discutibile“.

Il fatto

Così facendo, viene confermato l’annullamento dell’atto, mediante il quale una Provincia lombarda aveva inquadrato la proposta di adeguamento di una discarica come modifica “sostanziale” (quindi necessitante di ulteriore valutazione ambientale).

Preliminarmente, la Provincia aveva – erroneamente — ritenuto che l’impianto avesse già consumato tutta la volumetria a disposizione, avendo calcolato i volumi “al lordo” – e non “al netto” – del materiale di contenimento.

Come sta andando il recupero dei rifiuti in Europea?

Secondo Eurostat, tra il 2004 ed il 2022, si è assistito ad aumento del 40%. Ma qual è la differenza tra la situazione europea, nel suo complesso e quella italiana?

Lo studio di Eurostat

Secondo uno studio pubblicato il 17 ottobre 2024 Eurostat ha evidenziato, nell’intervallo di tempo considerato, un considerevole aumento dei rifiuti recuperati (40,6%), mentre la quantità complessiva dei rifiuti trattati è aumentata solo del 5%. Nello stesso lasso di tempo il quantitativo di residui destinati allo smaltimento ha segnalato un calo del 25,1%.

Nell’Ue il riciclaggio è la forma di recupero più utilizzata (40,8%) seguito dal riempimento (14,2%) (in cui i rifiuti non pericolosi sono utilizzati per il ripristino di aree escavate o per il rimodellamento del paesaggio) e dal recupero di energia (6,4%).

L’andamento del recupero tra i vari paesi comunitari

Lo studio ha inoltre messo in luce un diverso andamento tra i Paesi Ue nell’utilizzo dei diversi metodi di gestione dei rifiuti.

In Europa, i livelli di riciclo dei rifiuti variano significativamente, con l’Italia al vertice: nel 2022 ha riciclato l’83,4% dei rifiuti, superando di oltre 30 punti percentuali la media UE (52,6%) e distanziando paesi come Germania (70%), Francia (64,4%) e Spagna (59,8%).

Si ritiene questo sia dovuto, ovvero in gran parte attribuito a un solido sistema di gestione dei rifiuti e all’elevata efficienza dell’industria italiana nel recupero delle materie prime seconde, specialmente nei settori della carta e dell’imballaggio.

A livello di rifiuti urbani, invece, la Germania è leader con circa il 71% di riciclo, mentre la media UE si attesta poco sotto il 50%. Questo settore evidenzia come alcuni paesi abbiano ottenuto notevoli miglioramenti grazie a tecnologie avanzate e alla promozione dell’economia circolare, ma non sempre con livelli uniformi tra le diverse categorie di rifiuto.

L’italia e il mondo dei rifiuti

Secondo le statistiche Eurostat aggiornate a settembre 2024, l’Italia ha raggiunto traguardi importanti nel campo della gestione dei rifiuti ma deve ancora affrontare alcune criticità.

Nel 2022, il totale dei rifiuti urbani prodotti nel Paese ha segnato un calo, attestandosi a circa 29 milioni di tonnellate, con una produzione pro capite di 492 kg per abitante, in diminuzione rispetto all’anno precedente. Questo dato si allinea agli obiettivi di riduzione e prevenzione dei rifiuti dell’UE, volti a incentivare l’economia circolare e la sostenibilità ambientale.

La raccolta differenziata ha raggiunto il 65,2% dei rifiuti urbani prodotti, segnando un progresso e superando per la prima volta l’obiettivo europeo fissato per il 2012.

Tuttavia, persistono difficoltà nella gestione dei rifiuti organici e alimentari, che costituiscono una quota rilevante di quelli prodotti, principalmente da filiere come il settore alimentare e le famiglie. Inoltre, l’Italia ricorre ancora in misura eccessiva alla discarica, con il 17,8% dei rifiuti urbani smaltiti in questo modo, valore superiore all’obiettivo UE di riduzione al 10% entro il 2035.

Questi dati evidenziano i progressi dell’Italia nella raccolta differenziata ma segnalano anche la necessità di migliorare ulteriormente nella gestione sostenibile dei rifiuti, in particolare attraverso il riciclo e la riduzione del conferimento in discarica.