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UNI: rilasciata la prassi per la rendicontazione e per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio dei quantitativi dei rifiuti urbani

Con il rilascio di una prassi dedicata, UNI ha reso note le Linee guida per il monitoraggio e la verifica dei flussi di rifiuti urbani ai fini della rendicontazione per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio. Di cosa si tratta e principali caratteristiche.

Il contenuto e gli obiettivi

Una “guida” per la rendicontazione e per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio dei quantitativi dei rifiuti urbani, dalla raccolta fino al conferimento negli impianti di trattamento.

È stata pubblicata in settimana la Prassi di Riferimento UNI/PdR 132:2022 promossa da Utilitalia.

Obiettivi

permette di tracciare le quantità di rifiuti avviate a riciclaggio per il monitoraggio e la verifica del dato nel rispetto degli obiettivi europei del pacchetto Direttive “Economia Circolare”, che sono fissati sull’effettivo riciclaggio di quanto raccolto (65% entro il 2035) e non più sulla sola raccolta differenziata.

Gli operatori della filiera potranno quindi certificare la destinazione finale dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e dare evidenza della loro corretta gestione ai propri utenti e a tutti gli stakeholder, in un’ottica di trasparenza, di applicazione delle migliori pratiche e di un miglioramento continuo.

È uno strumento di cui potrà beneficiare l’intera filiera – dagli impianti di trattamento ai consorzi obbligatori, fino agli enti di controllo e alle Autorità di settore – per tutte le fasi di controllo e di monitoraggio dei dati.

Per maggiori informazioni

https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11806:rifiuti-calcolo-degli-obiettivi-di-riciclaggio&catid=170&Itemid=2612

L’AGCM torna sugli eventuali profili di non concorrenzialità per l’inclusione dei rifiuti prodotti dalle imprese nel novero degli urbani

Con il D.Lgs. n. 116 del 3 Settembre 2020, in recepimento delle Direttive del “Circular Economy Package” (i.e. Direttiva n. 851 del 4 Luglio 2018), veniva, tra le altre cose, da un lato eliminato l’istituto dell’assimilazione dei c.d. rifiuti “speciali” non pericolosi, ovvero quelli prodotti dalle Imprese, ai cosidetti “urbani”, e dall’altro sul nuovo regime che consentiva, alle stesse imprese, di continuare ad avvalersi dei propri recuperatori, in relazione alla possibilità offerta dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) di poter continuare ad avvalersi dei propri “recuperatori”. Laddove si fossero soddisfatte talune condizioni, il Produttore del rifiuto poteva esimersi dal conferire al Pubblico. L’AGCM è tornata sul tema, dando una propria valutazione su tali condizioni, che, se non soddisfatte, impongono alle Aziende di conferire al relativo circuito di raccolta.  

Il tema

Non vi è alcun ragionevole dubbio per inquadrare il nuovo formato dell’articolo 238, che recita quanto segue:

Con esso si prescrive che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (così come classificati ai sensi dell’art 183,  c. 1,  lett. b-ter),  n. 2 del TUA),  che  li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero  dei  rifiuti  stessi  sono  escluse dalla corresponsione  della  componente  tariffaria  rapportata  alla quantità dei rifiuti conferiti; le  medesime  utenze  effettuano  la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

Si tratta di uno strumento che prevede:

  1. un caso particolare, rappresentato da quello che prevede il conferimento da parte delle utenze non domestiche, dei rifiuti urbani, ovvero quelli classificati come tali laddove originati da determinate attività produttive e aventi una determinata qualità, nel caso in ci siano non pericolosi, recuperabili, e siano conferiti per almeno due anni nel medesimo impianto di recupero;
  2. un caso generale, rappresentato da tutti i casi diversi dal precedente.

Gli orientamenti dell’AGCM

Ebbene, con un pronunciamento sull’applicazione dell’art. 238, comma 1 del d.lgs. 152/2006, riguradante, appunto, la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico relativo ad un comportamento attuato dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani del bacino di Venezia (VERITAS), per lo stesso, in applicazione del suddetto, ha riconosciuto:

la non applicazione della TARI per quelle utenze non domestiche che scelgono di conferire tutti i rifiuti “simili”, di cui all’allegato L-quater del d.lgs. 152/2006, ad operatori privati per avviarli al recupero;

la sola riduzione della quota variabile della TARI per parte dei rifiuti “simili” avviati al riciclo.

L’Autorità ha ritenuto che:

  1. tale modalità di applicazione della norma “un ingiustificato ampliamento della privativa in favore del gestore del servizio pubblico”, privando le utenze non domestiche della loro effettiva facoltà di uscire dal servizio pubblico anche per una sola quota parte dei rifiuti “simili” avviati a recupero presso operatori privati, qualora non trovino sul mercato operatori in grado di trattare tutte le tipologie di rifiuti “simili” da loro prodotti
  2. al fine, di non ostacolare la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico e contestualmente di evitare di conferire allo stesso servizio pubblico indebiti vantaggi, le informazioni che le utenze non domestiche sono tenute a rendere note al gestore relativamente ai rifiuti “simili” avviati al recupero con operatori privati devono limitarsi a quanto strettamente necessario.
Direttiva n. 98 del 2008: al via la riforma

Con una comunicazione dello scorso 5 Luglio, la Commissione europea ha dato il via alla riforma della Direttiva Quadro sui rifiuti, la n. 98 del 2008, con l’obiettivo di formare una disciplina che riguardi specifici flussi di rifiuti, con riferimento a quelli tessili ed alimentati. Che cos’è la responsabilità estesa del produttore del prodotto e quali sono i punti di interesse della riforma.

La responsabilità estesa del produttore del prodotto

In particolare, la riforma viene avviata per includere nella disciplina i flussi di rifiuti tessili ed alimentari.

Prima di andare ad osservarli, illustriamo che cos’è la responsabilità estesa del produttore del prodotto.

La responsabilità estesa del produttore del prodotto, anche conosciuta come principio di responsabilità estesa del produttore (EPR, dall’inglese Extended Producer Responsibility), è un concetto che si riferisce alla responsabilità che un produttore ha nei confronti del proprio prodotto durante tutto il suo ciclo di vita, inclusa la fase post-consumo.

Tradizionalmente, i produttori erano considerati responsabili solo per la produzione e la distribuzione dei loro prodotti, ma una volta che i prodotti diventavano rifiuti, la responsabilità veniva trasferita alle autorità pubbliche o ai consumatori stessi. Tuttavia, con l’aumento dei problemi ambientali e dei rifiuti prodotti dalla società moderna, il concetto di responsabilità estesa del produttore è emerso come un approccio per affrontare tali questioni.

La responsabilità estesa del produttore implica che i produttori siano responsabili per il proprio prodotto anche dopo che viene utilizzato e diventa un rifiuto. Ciò significa che devono prendere in considerazione la progettazione del prodotto in modo tale da ridurre al minimo gli impatti ambientali durante la fase di produzione, promuovere la riutilizzazione, il riciclaggio e altre forme di gestione sostenibile dei rifiuti, nonché finanziare e partecipare attivamente a programmi di gestione dei rifiuti.

L’obiettivo della responsabilità estesa del produttore è di spingere i produttori a prendere in considerazione gli aspetti ambientali nella progettazione dei loro prodotti, incentivando il riciclaggio e il recupero dei materiali, riducendo la quantità di rifiuti destinati alla discarica e promuovendo l’economia circolare.

L’attuazione della responsabilità estesa del produttore può avvenire attraverso la legislazione e i regolamenti governativi che impongono ai produttori di assumersi la responsabilità finanziaria e operativa per la gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti. Ciò può includere il finanziamento di sistemi di riciclaggio, la creazione di programmi di ritiro dei prodotti obsoleti e l’adempimento di obiettivi specifici di riciclaggio.

I principali punti della riforma

In particolare, per quanto riguarda i rifiuti tessili, il provvedimento prevede l’introduzione di regimi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), armonizzato in tutta la Ue.

Si prevede che i produttori debbano coprire i costi di gestione del fine vita dei tessili, a finanziamento della raccolta differenziata, delle operazioni di cernita e del riciclo nei casi in cui non potranno essere utilizzati.

L’obiettivo della Comunità è quello di garantire che i tessili usati siano selezionati per il riutilizzo e ciò che non possa essere riutilizzato sia indirizzato in via prioritaria al riciclaggio

Per quanto riguarda i rifiuti organici, invece, la proposta di Direttiva prevede obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti alimentari per tutti gli Stati membri al 2030, in particolare una riduzione del 10 % rispetto al 2020 nelle fasi di lavorazione e produzione di alimenti, e una riduzione del 30% rispetto al 2020 nella fase di vendita al dettaglio e consumo.