Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025, ha fornito importanti indicazioni operative per le imprese iscritte nella Categoria 5, relativa al trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Questa comunicazione mira a chiarire le modalità di applicazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024, che ha introdotto l’obbligo di dotare i veicoli di sistemi di geolocalizzazione, in linea con le disposizioni del Decreto n. 59 del 4 aprile 2023 per garantire la tracciabilità e la sicurezza di tali trasporti.
Introduzione alla circolare e contesto normativo
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 2 in data 22 maggio 2025, indirizzata alle Sezioni Regionali e Provinciali dell’Albo. La circolare fornisce chiarimenti cruciali sull’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024. Tale deliberazione riguarda l’integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione nella categoria 5, specificamente l’obbligo di installare sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli destinati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, in adempimento a quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del decreto n. 59/2023. Questi articoli impongono ai soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 di garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione e di assicurare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica dei veicoli iscritti all’Albo.
Obbligo di attestazione dei sistemi di geolocalizzazione
La circolare ribadisce che tutti i soggetti interessati dalla Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 sono tenuti ad attestare formalmente la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sui loro autoveicoli. Questa attestazione deve avvenire mediante la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante dell’impresa, di una specifica dichiarazione sostitutiva. Il modello di tale dichiarazione è definito nell’allegato “A” alla medesima Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024.
Modalità e tempistiche per l’invio della dichiarazione
Per adempiere a tale obbligo, la dichiarazione sostitutiva sarà generata automaticamente attraverso il sistema telematico AGEST. Le imprese dovranno inviare questa dichiarazione a partire dal 1° luglio 2025. Il termine ultimo per la presentazione è fissato per il 31 dicembre 2025. È importante sottolineare che anche gli enti e le imprese con un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere a questo obbligo inviando istanze distinte per i diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, purché tutte le comunicazioni pervengano entro e non oltre la scadenza del 31 dicembre 2025.
Disposizioni per le nuove iscrizioni e variazioni dal 2026
La circolare specifica, inoltre, le procedure per il futuro. A partire dal 1° gennaio 2026, gli enti e le imprese dovranno attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o di variazione del parco veicolare in categoria 5, per tutti gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.


