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Gare d’appalto, l’ANAC boccia i requisiti “creativi”: stop alle clausole che limitano la concorrenza

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) interviene con decisione per ribadire un principio fondamentale del nuovo Codice dei Contratti Pubblici: le stazioni appaltanti non possono introdurre requisiti di partecipazione “fantasiosi” che finiscono per ostacolare la concorrenza. Con un recente parere motivato, l’Autorità ha “bocciato” una gara da oltre 80 milioni di euro per la raccolta rifiuti, rea di aver inserito nel bando una serie di clausole illegittime e ingiustificatamente restrittive. Il risultato? Una sola offerta pervenuta, a dimostrazione di come requisiti sproporzionati possano desertificare una procedura di gara, anziché promuovere la partecipazione.

Il principio di tassatività: poche regole, chiare per tutti

Il parere dell’ANAC ruota attorno a un cardine del D.Lgs. 36/2023: il principio di tassatività dei requisiti di partecipazione. A differenza del passato, oggi le stazioni appaltanti non hanno più ampia discrezionalità nel definire le condizioni per partecipare a una gara di servizi o forniture.

Devono attenersi esclusivamente ai requisiti speciali (economico-finanziari e tecnico-professionali) previsti dall’articolo 100 del Codice. L’obiettivo del legislatore è chiaro: limitare la discrezionalità delle amministrazioni per favorire la massima partecipazione, specialmente delle piccole e medie imprese, e rendere le procedure più semplici e trasparenti. Introdurre requisiti ulteriori è illegittimo e dannoso per il mercato.

Le clausole illegittime “bocciate” dall’ANAC

Nel caso esaminato, l’Autorità ha individuato ben quattro tipologie di requisiti non conformi alla legge, che spesso si ritrovano erroneamente nei bandi di gara.

Fatturato specifico su un periodo troppo breve.

Il bando richiedeva un fatturato per servizi analoghi maturato in un triennio specifico (2022-2024). L’ANAC ha chiarito due punti:

  1. il fatturato specifico è un requisito tecnico-professionale (indica l’esperienza) e non economico-finanziario;
  2. la legge prevede che l’esperienza pregressa possa essere dimostrata su un arco temporale di dieci anni, non tre; limitare il periodo a soli tre anni è una violazione della norma, che restringe senza motivo la platea dei concorrenti.

Clausola di territorialità.

Era richiesto, a pena di esclusione, di avere già la disponibilità di un deposito nel territorio del Comune. Questa clausola è illegittima se usata come requisito di partecipazione. La vicinanza al territorio può essere un criterio per attribuire un punteggio premiante in fase di valutazione dell’offerta o una condizione da rispettare in fase di esecuzione del contratto, ma non può impedire a un’azienda di un’altra area di partecipare alla gara.

Disponibilità immediata di mezzi e attrezzature.

Il disciplinare imponeva ai concorrenti di possedere già tutti i mezzi e le attrezzature necessarie al momento della presentazione dell’offerta. L’ANAC ha ribadito che si tratta di un onere sproporzionato e anticoncorrenziale. Obbligare un’impresa a sostenere costi ingenti per l’acquisto di veicoli senza avere la certezza dell’aggiudicazione è un inutile aggravio che limita la partecipazione. La disponibilità dei mezzi è un requisito di esecuzione, da verificare dopo l’aggiudicazione e prima dell’avvio del servizio.

Certificazioni di qualità come requisito di esclusione.

Il possesso delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 era richiesto a pena di esclusione. Anche in questo caso, la posizione dell’Autorità è netta: le certificazioni di qualità non possono essere usate come requisito di partecipazione. Possono invece essere valorizzate come criterio premiale, attribuendo un punteggio maggiore a chi le possiede.

 

Le conseguenze: gara da annullare e più concorrenza

Le violazioni riscontrate sono state ritenute così gravi da spingere l’ANAC a invitare formalmente la stazione appaltante ad annullare in autotutela tutti gli atti di gara.

L’amministrazione avrà 30 giorni per conformarsi; in caso contrario, l’Autorità stessa potrà impugnare il bando davanti al giudice amministrativo.

Questo parere rappresenta un importante monito per tutte le stazioni appaltanti: la redazione di un bando di gara richiede un’attenta aderenza alle norme, non solo per garantire la legittimità degli atti, ma per assicurare una competizione reale ed efficace, a beneficio della qualità dei servizi e dell’efficienza della spesa pubblica.