A pochissimi giorni dalla data fatidica del 13 febbraio 2026, che segna l’avvio dell’obbligo di utilizzo del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale (X-FIR), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha completato il quadro normativo sulla gestione dei disservizi.
Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche fornisce il tassello mancante per garantire la continuità operativa (Business Continuity) della filiera dei rifiuti. Questo provvedimento si affianca e integra il precedente DD n. 319 del 30 ottobre 2025, creando un sistema organico di gestione delle emergenze.
Ma quali sono le differenze sostanziali tra i due decreti? E come deve comportarsi l’operatore in caso di blocco del sistema o assenza di connessione? Analizziamo il quadro complessivo.
Il precedente: il DD n. 319/2025 (disservizi generali)
Il Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 aveva aperto la strada, definendo le “Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI”. Il suo ambito di applicazione copriva principalmente:
- l’area supporto e assistenza;
- le procedure di iscrizione e pagamento contributi;
- la gestione dei registri cronologici di carico e scarico;
- l’interoperabilità generale dei sistemi.
Il meccanismo di attivazione delle procedure di emergenza nel DD 319 è strettamente legato a un evento centralizzato: la “mancanza di disponibilità” deve essere rilevata dal gestore e comunicata tramite avviso ufficiale sui portali RENTRI o Albo Gestori Ambientali.
La novità: il DD n. 25/2026 (focus x-FIR)
Il nuovo Decreto n. 25 del 5 febbraio 2026 estende le logiche di sicurezza specificamente alla gestione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale (FIR digitale).
La struttura del decreto ricalca quella del precedente, ma introduce novità cruciali negli allegati, distinguendo nettamente tra guasti del sistema centrale e problemi di connettività dell’utente.
Allegato 1: il “system down” centralizzato
L’Allegato 1 del DD 25/2026 disciplina lo scenario in cui i servizi RENTRI (portale, interoperabilità, servizi di firma remota) non sono disponibili per cause non pianificate. Le regole di ingaggio sono analoghe al DD 319:
- attivazione: scatta solo alla pubblicazione di un avviso ufficiale nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI.
- durata: le misure di emergenza sono valide fino al primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di chiusura dell’evento.
- procedure: si prevedono procedure alternative per vidimazione, emissione e integrazione del FIR durante il trasporto, che permettono l’uso temporaneo di modalità cartacee o differite.
Allegato 2: la vera rivoluzione (indisponibilità utente)
La vera novità introdotta dal DD 25/2026 risiede nell’Allegato 2.
A differenza del DD 319, questo allegato disciplina i casi in cui il RENTRI è perfettamente funzionante, ma è l’operatore a essere isolato a causa di indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale.
Il decreto pone condizioni rigide: il disservizio deve essere dovuto a “ragioni al di fuori del controllo” dell’operatore e non a “scarsa manutenzione o negligenza”.
In questo scenario, l’operatore deve:
- annotare sul FIR cartaceo: riportare la dicitura specifica “FIR emesso/gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026”.
- comunicare via PEC: compilare la “Dichiarazione di indisponibilità temporanea” (Appendice all’Allegato 2) e inviarla a dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo al ripristino della connessione.
“Digitale morto” vs “digitale differito”
Dall’analisi combinata del testo normativo e delle procedure operative, emerge una distinzione fondamentale nella gestione del dato a seconda della fase in cui avviene il disservizio:
- fase di emissione e trasporto (il digitale “muore”): se l’indisponibilità colpisce la fase di emissione (punto 3.1 Allegato 2) o integrazione durante il trasporto (punto 3.2 Allegato 2), si passa alla gestione cartacea (FIR cartaceo vidimato o stampa del FIR digitale con firma autografa). In questo caso, il ciclo di vita digitale si interrompe definitivamente: gli operatori non devono trasmettere i dati contenuti nel FIR al RENTRI successivamente. Il documento valido resta quello cartaceo;
- fase di chiusura del ciclo (il digitale è “vivo” ma differito): se l’indisponibilità riguarda solo la trasmissione finale dei dati al RENTRI o la restituzione della copia completa (punti 4.1 e 4.2 Allegato 2), il flusso digitale non si interrompe. L’operazione viene semplicemente posticipata: i dati o la copia completa devono essere trasmessi il primo giorno lavorativo successivo al ripristino della connessione.
Tabella di sintesi: DD 319/2025 vs DD 25/2026
| Caratteristica | DD 319/2025 | DD 25/2026 |
| Oggetto | Disservizi generali (area supporto, iscrizione, registri) | Gestione specifica dell’x-FIR (formulario digitale) |
| Data emissione | 30 ottobre 2025 | 5 febbraio 2026 |
| Allegato 1 | System down (mancanza disponibilità servizi RENTRI) | System down (mancanza disponibilità servizi RENTRI per FIR) |
| Allegato 2 | Manutenzione programmata | Indisponibilità connettività lato utente |
| Obbligo PEC | Non previsto per le procedure generali | Obbligatorio (dichiarazione a dit.rentri@pec.it) |
| Mitigazione | Scarico manuali, registri vidimati anticipatamente | Fir cartacei bianchi vidimati, scarico certificati firma |
Conclusioni
Con il DD 25/2026, il MASE riconosce che la tecnologia può fallire non solo al centro, ma anche alla periferia.
Introducendo la procedura di autocertificazione via PEC per i problemi di connettività, si fornisce una valvola di sicurezza essenziale per i trasportatori e gli impianti, evitando che un problema di rete locale paralizzi la movimentazione dei rifiuti. È fondamentale, tuttavia, che gli operatori si dotino preventivamente di strumenti di mitigazione, come i FIR cartacei bianchi vidimati, per essere pronti a gestire l’emergenza senza interrompere il servizio.


