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EUDR 2026: La geolocalizzazione diventa obbligo di legge. Verso il blocco doganale per le forniture non tracciate

L’attuazione del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) entra in una fase di criticità senza precedenti per il tessuto industriale nazionale. Con la fine del periodo transitorio — scattata il 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese, e ormai in dirittura d’arrivo il 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese — la disciplina che vincola l’accesso al mercato unico alla prova di “assenza di deforestazione” diventa pienamente vincolante per tutti gli operatori economici.

Che cos’è il Regolamento EUDR e cosa contiene?

Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR (European Union Deforestation Regulation), è una delle leggi ambientali più ambiziose mai varate dall’Unione Europea all’interno del Green Deal. Il suo obiettivo primario è garantire che i consumi dei cittadini e delle imprese europee non contribuiscano alla deforestazione globale, al degrado delle foreste e alla conseguente perdita di biodiversità nel mondo.

La transizione operativa e i divieti assoluti dell’Articolo 3

Il quadro normativo non ammette ulteriori deroghe e impone un sistema di controllo rigoroso su sette commodity chiave: legno, gomma, carta, soia, olio di palma, cacao e caffè.

Il cuore dell’impianto normativo risiede nell’Articolo 3 (“Divieti”), che sancisce in modo inequivocabile le nuove regole di ingaggio per l’import/export:

“Le materie prime interessate e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti: a) sono a deforestazione zero; b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.”

L’Autorità competente nazionale ha ribadito che la conformità non sarà più affidata a semplici autocertificazioni, ma alla sottomissione telematica della suddetta Dichiarazione di Dovuta Diligenza.

Geolocalizzazione (Art. 9) e il nuovo regime sanzionatorio (Art. 25)

La vera rivoluzione copernicana dell’EUDR è contenuta nell’Articolo 9 (“Requisiti in materia di informazioni”), il quale esige che la dichiarazione includa, come requisito di validità assoluta, le “coordinate di geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le materie prime interessate”.

Come specificato all’Articolo 2, per geolocalizzazione si intende l’esatta ubicazione geografica descritta tramite coordinate di latitudine e longitudine (o poligoni perimetrali per aree superiori ai 4 ettari).

Il mancato allineamento a questi requisiti comporta sanzioni tra le più severe dell’intero pacchetto Green Deal.

L’Articolo 25 (“Sanzioni”) stabilisce che le pene pecuniarie debbano privare i trasgressori dei vantaggi economici ottenuti, fissando un tetto massimo drastico:

“L’importo massimo di tale sanzione pecuniaria è pari ad almeno il 4 % del fatturato annuo totale nell’Unione dell’operatore o del commerciante nell’esercizio precedente.”

Le autorità doganali hanno già attivato protocolli di verifica che incrociano i dati dichiarati con i sistemi satellitari europei (Copernicus), per accertare istantaneamente se il terreno dichiarato sia stato oggetto di conversione forestale dopo la data spartiacque del 31 dicembre 2020. Le aziende sono dunque chiamate a una revisione accelerata dei contratti per evitare l’interruzione dei flussi di importazione.

Il Sistema di Benchmarking e le agevolazioni per i Paesi a “Basso Rischio” (Artt. 13 e 29)

A completare il quadro dei controlli, il Regolamento introduce un meccanismo di valutazione dei Paesi produttori gestito direttamente dalla Commissione Europea.

Ai sensi dell’Articolo 29 (“Valutazione dei paesi”), gli Stati (o loro regioni) vengono classificati in tre fasce: a rischio basso, standard o alto, basandosi sul tasso di deforestazione e sull’espansione dell’agricoltura legata alle materie prime interessate.

Questa classificazione non è un mero esercizio statistico, ma ha un impatto normativo diretto: l’Articolo 13 (“Dovuta diligenza semplificata”) stabilisce infatti che, qualora le merci provengano esclusivamente da Paesi classificati a “basso rischio”, gli operatori sono esentati dalle fasi più onerose della valutazione e mitigazione del rischio, pur rimanendo obbligati a raccogliere le coordinate di geolocalizzazione. Questo meccanismo a tre livelli (benchmarking) ha il chiaro intento istituzionale di indirizzare i flussi commerciali europei verso nazioni virtuose, penalizzando economicamente e burocraticamente le importazioni da aree ad alta criticità ambientale.