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DIWASS e Allegato VII: obbligo digitale rinviato al 2027 per i rifiuti non pericolosi

La Commissione Europea introduce una fase di flessibilità per l’adozione del sistema digitale DIWASS, posticipando l’obbligo per le spedizioni di rifiuti in “lista verde” al 1° gennaio 2027. Fino a tale data, gli operatori potranno continuare a utilizzare i supporti cartacei o i sistemi nazionali esistenti per l’Allegato VII senza incorrere in sanzioni. Resta invece perentoria la scadenza del 21 maggio 2026 per le spedizioni soggette a notifica preventiva (rifiuti pericolosi), per le quali il DIWASS diventerà l’unico canale legale di trasmissione, con apertura delle registrazioni fissata al 21 aprile.

Il coordinamento tecnico tra flussi digitali e procedure tradizionali

La decisione della Commissione, scaturita dal confronto tecnico del 27 marzo scorso, mira a scongiurare il rischio di un blocco logistico nelle esportazioni di materie prime seconde.

Il periodo transitorio, che si estende dal 21 maggio al 31 dicembre 2026, riconosce le difficoltà hardware e software incontrate da molti Stati membri nell’integrazione immediata con la piattaforma europea.

Durante questi mesi, la validità legale delle spedizioni in lista verde resterà ancorata alla corretta compilazione del documento di cui all’Allegato VII del Regolamento (UE) 2024/1157, permettendo agli operatori di migrare verso il digitale in modo graduale e senza la pressione di regimi sanzionatori immediati sulla trasmissione telematica.

Registrazione e operatività per le procedure di notifica

Mentre la “lista verde” beneficia di una proroga, il comparto dei rifiuti pericolosi o destinati allo smaltimento deve accelerare i processi di digitalizzazione. Dal 21 maggio 2026, il DIWASS diventerà pienamente operativo e obbligatorio per tutte le spedizioni che richiedono la procedura di notifica e consenso preventivo scritto.

Le imprese devono prestare attenzione alla finestra temporale per la registrazione: dal 21 aprile 2026 sarà possibile accreditarsi al sistema per ottenere le autorizzazioni necessarie.

Questa distinzione operativa impone una classificazione rigorosa dei carichi per evitare fermi amministrativi alle frontiere, garantendo che ogni notifica digitale sia coerente con i nuovi standard di tracciabilità unionale.