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Rifiuti simili ai domestici: la qualifica di “urbano” resta anche per i conferimenti al di fuori del circuito pubblico

Il MASE interviene con un chiarimento decisivo sulla natura giuridica dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, stabilendo che la similarità merceologica prevale sulla scelta del canale di raccolta. Secondo la nota del 26 marzo 2026, i flussi prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies che risultano analoghi per composizione a quelli domestici rimangono “urbani” a tutti gli effetti di legge. Questo principio ha implicazioni dirette sulla governance locale: i Comuni sono obbligati a censire e contabilizzare tali volumi ai fini del raggiungimento dei target di riciclo UE, applicando rigorosamente le linee guida del D.M. 26 maggio 2016 per evitare la perdita di dati statistici preziosi derivanti dal mercato libero.

L’identità intrinseca del rifiuto e il perimetro normativo degli Allegati L-quater e L-quinquies

La risposta all’interpello del Comune di Cartigliano affronta uno dei nodi più complessi della riforma introdotta dal D.Lgs. 116/2020: la linea di confine tra rifiuto urbano e speciale per le imprese.

Il Ministero ha chiarito definitivamente che la natura di un rifiuto è una qualità oggettiva e intrinseca che non può essere mutata dalla scelta strategica o economica del produttore.

Se un’attività industriale, commerciale o di servizio (elencata nell’allegato L-quinquies) genera scarti che per natura e composizione sono sovrapponibili alla lista delle frazioni domestiche definita nell’allegato L-quater (come carta, cartone, plastica, vetro o organico), tali rifiuti possiedono la qualifica legale di “urbani”.

Tale status permane anche qualora il titolare dell’utenza decida, esercitando la facoltà concessa dalla normativa vigente, di non avvalersi della privativa comunale e di conferire le proprie frazioni a recuperatori privati autorizzati.

L’obbligo di rendicontazione per gli Enti Locali e il calcolo della raccolta differenziata

Sotto il profilo amministrativo, il chiarimento ministeriale impone agli Enti Locali un onere di monitoraggio sistematico.

Nonostante i rifiuti escano fisicamente dal circuito del gestore pubblico, essi continuano a “pesare” sul bilancio ambientale del territorio comunale. Il MASE ribadisce che i Comuni hanno il dovere di contabilizzare questi volumi per determinare correttamente sia la produzione complessiva di rifiuti urbani del territorio, sia la reale percentuale di raccolta differenziata raggiunta.

La mancata integrazione di questi dati porterebbe a una rappresentazione distorta della capacità di riciclo locale, con il rischio di mancare i target sfidanti imposti dal Green Deal.

La procedura di riferimento resta il D.M. 26 maggio 2016, che definisce le modalità tecniche attraverso cui i Comuni devono acquisire e validare le quantità gestite dai privati per consolidarle nel modello unico di rendicontazione nazionale.