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Rifiuti del tabacco: la Deliberazione n. 2/2026 dell’Albo introduce il codice EER 20 01 99

La Deliberazione n. 2 del 20 maggio 2026 del Comitato Nazionale definisce le dotazioni minime per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo. L’atto dispone l’abrogazione della precedente deliberazione n. 5 del 24 luglio 2019 e introduce il codice EER 20 01 99 (Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri), adeguando i titoli autorizzativi aziendali alle innovazioni introdotte dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026.

L’adeguamento delle autorizzazioni alla classificazione europea

Il provvedimento nasce dalla necessità di sostituire il codice provvisorio EER 20 03 99, precedentemente utilizzato nei flussi logistici dei mozziconi.

L’attribuzione del codice EER 20 01 99 inserisce formalmente questi scarti tra le frazioni differenziate di origine urbana.

Le imprese che intendono operare in questo segmento specialistico devono dimostrare il possesso delle dotazioni minime di veicoli e personale individuate nell’allegato D, Tabella D4, alla delibera del Comitato nazionale n. 5 del 3 novembre 2016 (come modificata dalla delibera n. 8 del 12 settembre 2017), sfruttando il criterio delle quantità annue trasportate in luogo della popolazione effettivamente servita per incentivare le filiere dell’economia circolare.