Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63 (Carburanti-ter), recante misure urgenti in materia di prezzi petroliferi e promozione delle fonti rinnovabili, prosegue l’iter parlamentare in vista della scadenza del termine del 29 giugno 2026, con il testo approvato con modifiche alla Camera dei Deputati lo scorso 18 giugno 2026 che ritorna al Senato per la terza lettura. Il provvedimento introduce disposizioni strutturali per l’alimentazione degli impianti di produzione di biogas e biometano attraverso la rimozione di storici colli di bottiglia autorizzativi. Le modifiche coordinate dai relatori accolgono le istanze industriali volte a ridefinire i flussi di approvvigionamento delle biomasse, facilitando il recupero dei residui agroalimentari come sottoprodotti e connettendo l’utilizzo dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste) al rispetto di parametri standardizzati.
L’azione di Confindustria Cisambiente sullo stallo del digestato da matrici End of Waste
Lo sblocco normativo per l’utilizzo delle matrici End of Waste nei digestori anaerobici risponde a una pressante iniziativa sindacale e tecnica promossa da Confindustria Cisambiente nel corso dello scorso mese di dicembre di fronte al MASAF, al MASE, al MIT, al MIMIT e al Ministero della Salute.
L’intervento si era reso necessario per richiedere la modifica del Decreto Interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 (Articoli 22 e 29) e superare un rigido riscontro interpretativo fornito dal MASE a un interpello dell’Associazione Amici della Terra del 25 marzo 2024.
Il Ministero aveva infatti affermato che il digestato derivante dalla biodigestione di matrici End of Waste non potesse conservare la qualifica di sottoprodotto agroindustriale, dovendo invece essere gestito come un rifiuto ordinario, bloccando le attività delle aziende regolarmente autorizzate dalle Regioni e dalle Province, previo parere delle ARPA, che trasformavano i residui in miscele certificate conformi alla norma tecnica UNI 11922:2023. L’esplicito inserimento di tali materiali tra le matrici ammesse consente di tutelare gli investimenti effettuati e determina enormi benefici ecologici, liberando oltre 200 milioni di metri quadri di terreni agricoli dalle monocolture energetiche (come il silomais) per restituirli alle produzioni alimentari.
Il doppio binario tecnico: sottoprodotti agroalimentari e protocollo UNI
L’impianto normativo del DL Carburanti-ter semplifica l’alimentazione dei biodigestori attraverso l’istituzione di un doppio binario amministrativo e tecnico:
- sottoprodotti della filiera agroalimentare: la norma consente l’ammissione diretta nei cicli di trattamento dei residui e degli scarti derivanti dai processi dell’industria agroalimentare, qualificandoli come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 (TUA). Questo meccanismo esclude l’applicazione dei regimi speciali di deposito e trasporto del rifiuto, esonerando le ditte dagli obblighi di tenuta dei registri e dei formulari (FIR), a condizione che il produttore e il vettore documentino la certezza dell’utilizzo e l’assenza di trattamenti chimici preventivi estranei alle normali prassi industriali.
- biomasse solide e liquide end of waste: il legislatore disciplina l’ingresso negli impianti di valorizzazione energetica di biomasse solide e liquide che abbiano completato positivamente il percorso di cessazione della qualifica di rifiuto. La facoltà viene vincolata al rispetto rigoroso dei parametri e dei requisiti qualitativi standardizzati definiti dalla specifica norma tecnica nazionale UNI 11922. L’anchoraggio a questo protocollo certificato assicura la stabilità biologica del processo, previene l’ingresso di inquinanti nelle vasche di fermentazione e garantisce la conformità ecologica e la qualità agronomica del digestato in uscita per il successivo riutilizzo agronomico in agricoltura.
| Categoria di biomassa | Qualifica giuridica e fonte | Requisiti di ammissibilità tecnica | Vantaggio logistico e amministrativo |
| Residui industria alimentare | Sottoprodotto ex art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 (tua). | Certezza dell’impiego; solo normali prassi industriali senza chimica. | Esclusione dai regimi dei rifiuti; azzeramento di fir e registri di carico. |
| Miscele solide e liquide | End of Waste (Cessazione qualifica di rifiuto). | Rispetto rigoroso dei parametri della norma UNI 11922. | Stabilità biologica del processo; digestato ecologico certificato. |
Maggiori informazioni
https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?tab=testiEmendamenti&did=60111

