L’evoluzione delle tutele consumeristiche in materia di asserzioni ambientali ed etichettatura di sostenibilità impone alle imprese una revisione radicale delle strategie di marketing e di comunicazione ecologica. L’introduzione della Direttiva Green Claim risponde alla necessità di eradicare i fenomeni di greenwashing, ancorando ogni dichiarazione ecologica a metodologie scientifiche di verifica ex-ante. Tuttavia, l’imposizione di nuovi parametri di conformità rischia di generare asimmetrie distruttive se applicata in modo retroattivo e sanzionatorio sui prodotti e sui relativi imballaggi già immessi nelle catene distributive. La recente posizione comune pubblicata dalla Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) introduce un fondamentale elemento di ragionevolezza amministrativa all’interno del quadro regolatorio continentale, formalizzando criteri operativi e flessibilità procedurali idonee a governare la fase di conversione senza penalizzare gli investimenti industriali e l’indotto manifatturiero nazionale.
I principi transitori della Rete CPC per la salvaguardia dei prodotti in commercio
Il documento ufficiale pubblicato dalla Rete CPC interviene direttamente sulla gestione dei prodotti e degli imballaggi recanti dichiarazioni ambientali o marchi di ecocompatibilità che risultino già interamente fabbricati, ordinati, distribuiti lungo i canali logistici o fisicamente collocati presso i punti vendita prima del 27 settembre 2026, data di piena vigenza della nuova disciplina di tutela del consumatore.
Le Autorità europee di vigilanza hanno formalizzato tre linee guida destinate a orientare l’azione degli organi di controllo nazionali: un approccio orientato alla conformità e alla persuasione piuttosto che alla sanzione immediata nella prima fase applicativa; una gradualità che tenga conto dei cicli di confezionamento, delle dipendenze della catena di fornitura e dei volumi di magazzino esistenti; e un principio di proporzionalità volto a soppesare i costi economici del ritiro dal mercato o della sostituzione degli imballaggi rispetto al reale impatto ecologico atteso.
Il testo non configura una deroga permanente o una sanatoria, ma impone un’istruttoria “caso per caso” basata sulle circostanze concrete e sulla buona fede del professionista, offrendo a Confindustria un solido punto d’appoggio per proseguire le interlocuzioni con i Ministeri competenti.

