:

Regolamento sulla spedizione dei rifiuti: assetti doganali e discrasie testuali nel nuovo WSR

L’armonizzazione del diritto dell’ambiente in ambito comunitario sperimenta una battuta d’arresto tecnica causata da difetti di trasposizione linguistica. La segnalazione ministeriale riguardante il Regolamento (UE) 2024/1157 evidenzia la vulnerabilità dei sistemi di compliance doganale di fronte a errori terminologici sostanziali. Nel contesto delle spedizioni transfrontaliere di residui, anche la minima deviazione testuale può determinare asimmetrie applicative capaci di alterare i flussi logistici continentali. La necessità di ricorrere a interpretazioni comparative basate sulla versione inglese evidenzia l’urgenza di una rapida pubblicazione del corrigendum ufficiale per ripristinare la certezza giuridica indispensabile per le imprese del recupero e per evitare contenziosi transfrontalieri non necessari.

L’analisi tecnica delle anomalie interpretative dell’Articolo 18

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha diramato un’importante nota informativa indirizzata agli organi di controllo e alle autorità doganali nazionali, evidenziando due rilevanti errori di traduzione presenti nella versione ufficiale in lingua italiana del Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (WSR).

Le anomalie testuali impattano direttamente sulla disciplina semplificata applicabile ai flussi di rifiuti inclusi nella cosiddetta “lista verde” (Articolo 18), introducendo elementi di forte incertezza interpretativa in ordine ai confini giurisdizionali degli operatori e alla cronologia degli adempimenti documentali necessari ad attestare il corretto avvio a recupero della merce.

Il perimetro geopolitico dell’organizzatore e lo slittamento ai giorni lavorativi

La prima difformità si colloca nella definizione del “soggetto che organizza la spedizione”: il testo italiano limita erroneamente l’operatore alla giurisdizione nazionale “dello Stato membro”, mentre la versione originale in lingua inglese utilizza la formula estesa “country of dispatch” (Paese di spedizione), espressione che valida anche l’azione di soggetti stabiliti in Paesi terzi extra-UE, in linea con il punto 13 del testo.

La seconda criticità riguarda le tempistiche di notifica per gli impianti di recupero: laddove la versione italiana prevede un termine generico di “due giorni” dall’arrivo del carico per la compilazione dell’Allegato VII, la formulazione vincolante inglese dispone espressamente “within two working days” (due giorni lavorativi).

Il MASE, dopo aver investito della questione il Servizio giuridico del Consiglio dell’UE tramite la Rappresentanza permanente, ha disposto che, nelle more della rettifica ufficiale, gli operatori debbano conformarsi rigorosamente al testo inglese per evitare difformità di trattamento doganale.