:

PPWR e Articolo 7: al via le consultazioni UE su calcolo del contenuto riciclato, import extra-UE e criteri di sostenibilità.

In attuazione dell’Articolo 7 del Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), la Commissione Europea ha accelerato il completamento dell’infrastruttura tecnica del provvedimento. Ad agosto 2026 sono state aperte tre consultazioni pubbliche (con scadenza 16 settembre 2026) relative a tre atti di esecuzione e delegati cruciali per il mercato dei polimeri. Questi testi definiranno matematicamente e proceduralmente come si calcola il contenuto di plastica riciclata, come si validano le importazioni di riciclato da Paesi extra-UE e quali criteri di sostenibilità ambientale ed economica dovranno rispettare le nuove tecnologie di riciclo (incluso il riciclo chimico). Confindustria e le associazioni di categoria sono chiamate a un lavoro di lobby tecnico vitale per non penalizzare l’industria trasformatrice europea.

Le tre consultazioni

Le tre consultazioni pubbliche promosse dalla Commissione Europea, attualmente in corso e in chiusura il 16 settembre 2026, rappresentano il vero e proprio “manuale d’istruzioni” tecnico ed economico dell’Articolo 7 del PPWR. Per l’industria manifatturiera e del packaging, questi provvedimenti determineranno un cambio di paradigma radicale, spostando la conformità ambientale da un piano puramente documentale a un rigoroso sistema ingegneristico e contabile.

Di seguito l’analisi dettagliata degli impatti industriali e operativi, parcellizzata sui tre atti normativi in consultazione.

1. Metodologia di calcolo, catena di custodia e l’esplosione dei costi operativi (OPEX)

L’atto di esecuzione relativo al calcolo del contenuto riciclato decreta la fine definitiva dell’era delle “autodichiarazioni” fornite dai compounder o dai fornitori intermedi.

Il nuovo impianto normativo comporterà un aggravio burocratico e informatico imponente per i trasformatori: le aziende dovranno implementare rigidi sistemi software (basati su modelli di bilancio di massa o segregazione fisica) per mappare l’intera catena di custodia del granulo.

L’onere della prova richiederà di tracciare il percorso della singola molecola dalla balla di rifiuto post-consumo, passando per le fasi di lavaggio e macinazione, fino all’estrusione della preforma o del film plastico.

Inoltre, l’obbligo di sottoporre queste complesse procedure di reporting ad audit di terza parte indipendente (svolti da enti certificatori accreditati) si tradurrà in un incremento strutturale dei costi operativi (OPEX). Questo “premio di conformità” non potrà essere assorbito dai margini, già esigui, dei trasformatori di imballaggi, i quali dovranno necessariamente ribaltarlo a valle sui brand owner (le grandi marche del largo consumo) e, a cascata, sui prezzi al dettaglio per i consumatori finali.

2. La difesa del mercato interno: il principio di equivalenza e il blocco all’import extra-UE

Di portata marcatamente geopolitica è il secondo atto di esecuzione, focalizzato sui materiali riciclati provenienti da Paesi terzi.

Questo testo rappresenta la risposta legislativa europea al collasso dei prezzi dell’rPET (PET riciclato) e degli altri polimeri rigenerati europei, un’industria attualmente schiacciata dall’importazione massiccia di materiali a bassissimo costo — soprattutto di provenienza asiatica — e di dubbia origine (spesso polimeri vergini declassati e venduti fraudolentemente come riciclati per aggirare le plastic tax nazionali).

L’imposizione del principio di “equivalenza” costituirà una vera e propria barriera non tariffaria contro il greenwashing: obbligherà i fornitori extra-UE a dimostrare, tramite stringenti audit di enti certificatori terzi, che i loro processi di raccolta, selezione e riciclo rispettano i medesimi standard ambientali, sociali ed energetici imposti alle aziende comunitarie.

Per i Chief Procurement Officer (CPO) delle aziende europee, questa norma provocherà uno shock sugli approvvigionamenti: restringerà drasticamente il bacino dei fornitori internazionali autorizzati (le cosiddette Approved Vendor List), scatenando una prevedibile e violenta fiammata dei prezzi per accaparrarsi i pochi lotti di polimeri riciclati asiatici o americani muniti di una certificazione di equivalenza valida per l’ingresso nel mercato unico.

3. Criteri di sostenibilità LCA e il verdetto normativo sul riciclo chimico (CAPEX)

L’ultimo tassello, governato dall’atto delegato sui criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclo, fungerà da arbitro definitivo sul futuro industriale della petrolchimica europea. Il testo entra nel merito ingegneristico stabilendo i parametri di Life Cycle Assessment (LCA), tra cui il fabbisogno energetico idrico e le emissioni di gas serra (GHG), necessari per valutare se una specifica tecnologia possa essere legalmente conteggiata per il raggiungimento dei target del PPWR.

L’impatto maggiore si avrà sul riciclo chimico (processi termochimici come la pirolisi o la depolimerizzazione), attualmente l’unica via tecnologicamente praticabile per ottenere plastiche riciclate adatte al contatto diretto con gli alimenti (food-contact) a partire da flussi misti di poliolefine, per i quali il riciclo meccanico è vietato per ragioni sanitarie.

Se la Commissione stabilirà vincoli di efficienza energetica e di LCA troppo stringenti, rischierà di trasformare in stranded assets (investimenti a perdere) i miliardi di euro in CAPEX che l’industria petrolchimica europea sta attualmente impiegando per convertire le vecchie raffinerie in impianti di depolimerizzazione circolare.

Un’eccessiva rigidità normativa in questa sede metterebbe matematicamente a rischio la capacità dell’intera industria alimentare europea di raggiungere i target vincolanti di contenuto riciclato fissati per il 2030.

Istruzioni operative per l’invio dei contributi e link ufficiali (“Di’ la tua”)

I tre provvedimenti in esame sono aperti ai contributi degli operatori economici sul portale istituzionale della Commissione Europea. Il termine ultimo per il caricamento delle osservazioni è fissato per il 16 settembre 2026 (mezzanotte, ora di Bruxelles). La consultazione registra già i rilievi tecnici del comparto industriale: enti di certificazione e associazioni europee della filiera chimica chiedono di evitare strutture normative parallele, suggerendo di integrare i sistemi di tracciabilità già esistenti (es. ISCC PLUS, REDcert2) per non paralizzare la supply chain e proteggere la redditività delle piccole imprese. Per presentare i position paper aziendali o associativi, è richiesto l’accesso tramite credenziali EU Login ai seguenti link diretti: