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La riforma della gestione dei centri (CdR) di raccolta nell’Albo Gestori Ambientali: un analisi tecnico operativa della delibera n.6 del 2026

L’assetto regolatorio delle stazioni ecologiche comunali e dei centri di raccolta per i rifiuti urbani differenziati giunge a un riordino strutturale. Con la Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali dà attuazione all’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026, abrogando le precedenti delibere n. 2/2009 e n. 7/2018. L’intervento fissa standard oggettivi e uniformi su scala nazionale per l’idoneità tecnica, la dotazione di personale operativo e la capacità finanziaria delle imprese operanti nella Categoria 1 (sottocategoria gestione centri di raccolta), integrando le procedure con le prescrizioni di tracciabilità telematica del RENTRI e con la gestione in sicurezza dei rifiuti urbani pericolosi.

ParametroDisciplina prevista dalla Deliberazione n. 6/2026
Riferimento istituzionaleDeliberazione Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 6 del 16 settembre 2026
Decreto ministeriale attuatoDecreto MASE 26 marzo 2026
Ambito di ApplicazioneCentri di raccolta comunali (art. 183 TUA)
Soggetti asseveratori formazioneResponsabile Tecnico dell’impresa (Allegato 2)
Garanzie finanziarie stataliLimitate alle sole frazioni urbane pericolose

Classi dimensionali, dotazioni minime di personale e attestazioni finanziarie

La delibera ancora i requisiti di accesso alla dimensione demografica complessiva dei bacini comunali o consortili serviti dai centri di raccolta gestiti. Il sistema modula la consistenza delle maestranze minime operative e il volume della capacità patrimoniale richiesta:

Classe di iscrizionePopolazione servitaAddetti minimiCapacità finanziaria
Classe FMeno di 5.000 abitanti1 addetto36.300,00 €
Classe EDa 5.000 a 19.999 abitanti2 addetti36.300,00 €
Classe DDa 20.000 a 49.999 abitanti3 addetti72.600,00 €
Classe CDa 50.000 a 99.999 abitanti4 addetti108.900,00 €
Classe BDa 100.000 a 499.999 abitanti8 addetti290.400,00 €
Classe APari o superiore a 500.000 abitanti13 addetti471.900,00 €

La capacità finanziaria deve essere dimostrata attraverso specifica attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito abilitati (Allegato 4 della delibera), a conferma della liquidità necessaria per far fronte agli investimenti gestionali e manutentivi. Sotto il profilo delle cauzioni statali a favore del MASE ex D.M. 8 ottobre 1996, l’obbligo sussiste esclusivamente per le imprese che movimentano e stoccano frazioni urbane pericolose (vernici, solventi, batterie al piombo, oli esausti, fitofarmaci domestici), esentando da oneri fideiussori supplementari i soggetti già iscritti in Categoria 1 a parità di perimetro operativo.

Competenze del responsabile tecnico e protocolli formativi di emergenza

L’Allegato 2 al provvedimento assegna al Responsabile Tecnico aziendale la responsabilità legale dell’attestazione e del controllo dei percorsi di qualificazione professionale del personale addetto alle piattaforme di conferimento. La conformità formativa costituisce presupposto per l’ammissibilità dell’istanza di prima iscrizione, variazione di classe o rinnovo periodico. I corsi comprendono una fase iniziale di 12 ore effettive (frequenza minima certificata del 75%) e un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore, affidabili al Responsabile Tecnico o a docenti esperti muniti di idoneo titolo di studio ed esperienza pluriennale nel settore ambientale.

I moduli di insegnamento affrontano la corretta classificazione dei rifiuti urbani, la conduzione tecnica e logistica delle piazzole secondo i dettami del D.M. 26 marzo 2026, i protocolli di prevenzione incendi, le misure di primo soccorso e le procedure di interfacciamento con il RENTRI (formulari digitali, registri di carico/scarico e dichiarazione MUD). Particolare attenzione viene riservata alle linee guida operative del Centro di Coordinamento RAEE e del Centro di Coordinamento Batterie per scongiurare il pericolo di shock termici o incendi scaturenti dal danneggiamento delle celle al litio o dal cortocircuito di piccoli apparecchi elettronici. Le imprese già autorizzate hanno l’obbligo perentorio di aggiornare la formazione delle proprie maestranze entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera, garantendo la continuità dei titoli abilitativi.