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Macchine operatrici e circolazione stradale le regole dell’Albo Gestori Ambientali per la raccolta dei rifiuti urbani

L’impiego di mezzi d’opera all’interno dei servizi di igiene urbana e di raccolta porta a porta trova un chiaro inquadramento operativo e giuridico. La circolare esplicativa emanata dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, a seguito del Decreto Direttoriale n. 98 del 3 marzo 2026 della Motorizzazione Civile, chiarisce le condizioni che rendono ammissibile l’iscrizione all’Albo degli autocarri appartenenti alla categoria N2 (massa tra 3,5 t e 7,5 t) allestiti con carrozzeria BA18 e immatricolati quali macchine operatrici. L’intervento bilancia le stringenti prescrizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) con la garanzia di continuità del servizio pubblico essenziale nei centri urbani e nelle aree morfologicamente complesse.

Elemento ChiavePrescrizione Operativa e Normativa
Atto Amministrativo di IndirizzoCircolare Albo Nazionale Gestori Ambientali
Provvedimento MIT RiferimentoDecreto Direttoriale Motorizzazione n. 98/2026
Categoria di Veicolo AmmessaCategoria N2, carrozzeria BA18 (Reg. 2018/858)
Massa Complessiva AmmissibileSuperiore a 3,5 t e non superiore a 7,5 t
Destinazione Operativa ConsentitaPrelievo locale in strade a viabilità limitata

Deroghe viabilistiche, perimetro di raccolta e vincolo inderogabile di trasbordo

In linea generale, gli articoli 58 e 114 del Codice della Strada vietano il trasporto di cose su macchine operatrici al di fuori dello spostamento di materiali strettamente funzionali al ciclo operativo della macchina o all’esecuzione del cantiere. Il recente provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha tuttavia consentito l’immatricolazione speciale per i veicoli impiegati nelle attività di spazzamento, manutenzione e raccolta dei rifiuti urbani, a condizione che sussistano determinati requisiti costruttivi certificati in sede di collaudo.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali precisa che l’utilizzo operativo di tali mezzi speciali è autorizzato unicamente per l’esecuzione del servizio di raccolta differenziata domiciliare all’interno di aree caratterizzate da pavimentazioni fragili, vicoli angusti, centri storici o strade ad elevata pendenza, nelle quali le ridotte dimensioni della carreggiata precludono l’accesso ai tradizionali autocompattatori pesanti. L’autorizzazione è circoscritta alla sola fase di carico e svuotamento: i rifiuti raccolti nel cassone della macchina operatrice non possono essere movimentati direttamente verso gli impianti di trattamento finale, ma devono essere obbligatoriamente trasbordati a bordo di un veicolo convenzionale autorizzato al trasporto non appena le caratteristiche della sede stradale e la disponibilità di spazi di manovra consentano l’affiancamento dei mezzi in sicurezza.

I provvedimenti di iscrizione deliberati dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell’Albo devono riportare un’annotazione prescrittiva a margine del telaio e della targa del mezzo d’opera: “L’uso è limitato alle sole strade caratterizzate da limiti dimensionali e strutturali che le rendano non accessibili ai veicoli di maggiori dimensioni destinati al trasporto”. La clausola vincola l’operatività del parco veicolare speciale alle sole tratte effettivamente disagiate, offrendo agli organi di polizia stradale e alle autorità ambientali una base di controllo per sanzionare usi impropri su viabilità ordinarie.