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ARERA: al via la consultazione sui costi efficienti della raccolta differenziata

Con un Documento, l’Autorità per le Reti, l’Energia e l’Ambiente (ARERA) avvia un ulteriore consultazione riguardante la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari, nonché per definire gli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero.

La consultazione

Obiettivo

L’obiettivo Il documento 214/2023/R/Rif predisposto da ARERA prosegue il cammino iniziato già dal 2021 e proseguito nel 2022 volto a definire la posizione dell’Authority sulla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari, nonché per definire gli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero.

L’obiettivo è quello di promuovere la concorrenza, l’efficienza e adeguati livelli di qualità nei servizi regolati, anche definendo un sistema tariffario che armonizzi “gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”, nonché – nell’ambito della specifica competenza in materia di rifiuti urbani – “l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”.

Le problematiche affrontate

Nel quadro delle finalità sopra richiamate, si inseriscono le recenti attribuzioni in ordine alle determinazioni dei costi efficienti della raccolta differenziata, nonché alla definizione degli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, per le quali l’Autorità ha avviato i relativi procedimenti, rispettivamente, con le deliberazioni 364/2021/R/RIF e 413/2022/R/RIF.

Il nuovo articolo 222 del TUA: la determinazione dei costi efficienti attribuita ad ARERA

In dettaglio, il decreto legislativo 116/20 ha determinato una riformulazione dell’articolo 222 (“Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione”) del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), prevedendo:

“1. Gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio (…). In particolare: (…) b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari (…). 2. I servizi di cui alla lettera b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell’effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell’80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI)”.

La Legge annuale per la concorrenza 2021: attribuzione delle competenze sul punto all’Autorità

Alle previsioni sopra richiamate si affiancano quelle dell’articolo 14, comma 2, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza per l’anno 2021, che integrando l’articolo 202 del TUA (in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) al comma 1-bis ha assegnato all’Autorità il compito di “defini[re] (…) adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti”.

La partecipazione dell’Autorità all’organismo di vigilanza dei Consorzi

A completamento del quadro delle attribuzioni appena delineato giova ricordare che il decreto legge 144/22, introducendo il comma 4-bis all’articolo 206-bis del decreto legislativo 152/06, ha previsto la partecipazione dell’Autorità all’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica allo scopo “di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell’efficacia” di tali sistemi.

Termine della consultazione

I contributi possono essere inviati o compilando il modulo sul sito di Arera o via posta certificata entro il 15 giugno 2023.

GSE: al via il supporto ad imprese e associazioni

Dopo qualche mese di attesa, è sul procinto di essere avviata l’assistenza tecnica da parte del Gestore dei Servizi Energetici (Gse) nei confronti di imprese ed Associazioni di categorie.

Il profilo del progetto

In particolare, il progetto prevede un potenziamento dell’assistenza agli operatori, per cui viene programmata l’inclusione nel team anche di account manager.

Che cos’è il GSE

Il gestore dei servizi energetici (GSE) è un ente o un’organizzazione che si occupa della gestione e dell’organizzazione dei servizi energetici in un determinato territorio o paese. Il ruolo principale del gestore dei servizi energetici è quello di assicurare l’approvvigionamento, la distribuzione e la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in modo efficiente, sicuro e sostenibile.

Le responsabilità specifiche di un gestore dei servizi energetici possono variare da paese a paese, ma in generale comprendono:

  • Regolamentazione e controllo: il GSE svolge un ruolo di regolamentazione e controllo nel settore energetico, garantendo la conformità alle leggi, norme e regolamenti relativi alla produzione, trasmissione, distribuzione e commercializzazione dell’energia.
  • Gestione della rete: il GSE si occupa della gestione e dell’operatività della rete di trasmissione e distribuzione dell’energia. Ciò include la pianificazione e la manutenzione delle infrastrutture, il monitoraggio delle reti, la gestione delle perdite e delle interruzioni, nonché l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse energetiche.
  • Monitoraggio e promozione dell’efficienza energetica: il GSE può svolgere attività di monitoraggio e controllo dell’efficienza energetica, promuovendo l’adozione di tecnologie e pratiche energetiche sostenibili. Ciò può includere l’implementazione di programmi di incentivazione per la riduzione dei consumi energetici e l’adozione di fonti energetiche rinnovabili.
  • Gestione dei mercati energetici: il GSE può essere coinvolto nella gestione dei mercati energetici, facilitando la negoziazione e il bilanciamento dell’offerta e della domanda di energia elettrica e/o gas naturale. Ciò include l’amministrazione dei meccanismi di scambio, l’assegnazione dei contratti di fornitura e la gestione delle tariffe energetiche.
  • Promozione delle energie rinnovabili: molti gestori dei servizi energetici si concentrano sulla promozione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Ciò può comportare l’implementazione di politiche di sostegno e incentivi per l’installazione e l’utilizzo di impianti di energia solare, eolica, idroelettrica e altre fonti rinnovabili.

In sostanza, il gestore dei servizi energetici svolge un ruolo chiave nella gestione complessiva del sistema energetico di un paese o di una regione, lavorando per garantire un approvvigionamento affidabile, sostenibile ed economicamente vantaggioso di energia per gli utenti finali.

Cosa prevede il progetto

Si prevede, in particolare, che non si concretizzi il servizio unicamente nel supporto costante per le aziende, ma anche l’assegnazione di account manager specializzati che lavoreranno a stretto contatto con imprese e associazioni di categoria per fornire un supporto ancora più mirato e personalizzato.

Nelle prossime settimane, il Gse comunicherà ulteriori dettagli riguardanti l’attivazione di nuovi servizi finalizzati a migliorare il supporto fornito agli operatori. L’obiettivo principale sarà quello di fornire strumenti efficaci per rispondere alle esigenze in evoluzione del settore energetico, assicurando una comunicazione fluida e un’assistenza tempestiva.

Il Gse invita le imprese e le associazioni di categoria interessate a utilizzare l’indirizzo supportoimprese@gse.it per ricevere assistenza dedicata.

ARERA: avviata la consultazione per l’individuazione dei costi efficienti nel settore rifiuti

L’Autorità per le Reti, l’Energia e l’Ambiente ha avviato lo scorso 16 maggio una consultazione per determinare i costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento. Avrà termine fra meno di un mese, il 15 giugno 2023.

L’oggetto della consultazione

ARERA ha avviato una consultazione dal titolo “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento

L’obiettivo è quello di determinare i costi efficienti e standard di qualità, della raccolta differenziata, delle attività di recupero e di smaltimento.

Ciò viene svolto con l’obiettivo strategico di individuare i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy.

Ciò avverrà tenendo conto di corretti e imprescindibili criteri di sostenibilità e di efficienza, il fondamentale principio della “Extended Producer Responsibility” (EPR), per una configurazione delle filiere più efficace, conducendo analisi ed elaborazioni volte a identificare gli opportuni indicatori di costo, quali benchmark di efficienza a cui tendere.

ARERA

Che cos’è

Si tratta di un Autorità Amministrativa indipendente, istituita nel 1995[1].

Essa ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’azione dell’Autorità, inizialmente limitata ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi.

Le competenze nel settore rifiuti

Con la c.d. “Legge Finanziaria 2018” (L. n. 205 del 27 Dicembre 2017), inoltre, sono state attribuite da essa funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Pure per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995.

Oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei settori energetici, l’azione dell’Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

I propositi dell’Autorità

Le azioni strategiche di cui al presente provvedimento coprono il quadriennio in cui l’Autorità è chiamata ad accompagnare l’applicazione della disciplina tariffaria per il settore dei rifiuti, varata nell’agosto 2021, contribuendo a creare le condizioni per il raggiungimento dei nuovi target eurounitari e nazionali.

L’Autorità valuterà l’impatto degli sviluppi tecnologici sulla configurazione delle filiere, anche alla luce degli effetti conseguenti alle novità normative introdotte dal recepimento del “Circular Economy Package” (ed in particolare del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020), in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità, per tale tipologia di utenza, di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Peraltro, con riferimento alla definizione della domanda dei servizi pubblici di raccolta, trasporto e trattamento, o, sotto un profilo giuridico diverso ma con effetti in termini economici e finanziari analoghi, con riferimento alla definizione di rifiuto, l’appartenenza o meno al perimetro delle attività regolate e, conseguentemente, soggette al relativo recupero dei costi, secondo le modalità di prelievo all’utenza finale, appare un tema di grande rilevanza, che richiede all’Autorità di individuare – in esito ad una costante analisi evidence based – le misure più idonee a graduarne gli effetti in un orizzonte temporale congruo.

Alcuni degli strumenti economici richiamati dal citato decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e delle altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, richiedono lo sviluppo di interventi ulteriori, da inquadrare in un framework di progressiva stabilità e certezza della regolazione. In particolare, nuove misure verranno attivate con riferimento alla prevenzione e al riciclaggio, ai “regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati”, nonché ai “regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e [alle] misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la governance”*.

Le linee di intervento

 

Diverse sono, a tal proposito, le linee di intervento previste, oltre a quello sopra citato:

  • Aggiornamento e integrazione del metodo tariffario rifiuti, alla luce delle evidenze riferite alla prima applicazione delle misure recate dal MTR-2 per la promozione della capacità del sistema di gestire integralmente i rifiuti. Un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’accesso agli impianti, e la possibilità di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe agli impianti medesimi, saranno elementi che l’Autorità intende mantenere, in un’ottica di sostenibilità delle condizioni economiche applicate agli utenti, anche in sede di impostazione della disciplina tariffaria per il terzo periodo regolatorio.
  • Revisione dell’attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del “pay-as-you-throw”, con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti).
  • Disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, anche definendone le relative modalità di indicazione negli avvisi di pagamento e vigilando sul corretto utilizzo delle risorse che ne derivano (in coerenza con gli esiti della discussione parlamentare in ordine alle “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»)”).

 

 


[1] legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”

Ok al piano di forestazione urbana del MASE

Per la Commissione Europea e la nostra Corte dei Conti l’avviso inerente il Piano di forestazione urbana varato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) può essere intrapreso. A seguito della positiva valutazione dei due organismi, prendono corpo le misure del PNRR previste dalla Missione 2.

Il processo di valutazione

In particolare la Commissione ha concluso l’iter di valutazione relativo alle attività di rendicontazione, magistratura contabile e chiede alle strutture di “proseguire e accelerare vigilanza e controllo sui soggetti beneficiari”. Pubblicato il nuovo bando per le annualità 2023 e 2024. Per il Ministero “opera strategica per compensare anni di eccessivo consumo di suolo”

Di cosa si tratta

La M2C4

La valutazione riguardava l’avviso rilasciato dal Ministero dell’ambiente, relativo alla presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nel contesto territoriale delle 14 Città metropolitane nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

In linea con le strategie nazionali e dell’Unione Europea, l’investimento prevede una serie di azioni rivolte alle 14 città metropolitane, per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini di tutti i comuni metropolitani attraverso interventi di rimboschimento che contrastino i problemi legati all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. 

Le finalità dell’investimento

L’investimento è finalizzato a: 

  • preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;
  • contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana;
  • contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell’aria;
  • recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette;  frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.

L’obiettivo finale dell’attività di forestazione

L’obiettivo è la messa a dimora di almeno 6,6 milioni di alberi entro il T4-2024 (1000 alberi per ettaro), individuando specie coerenti con la vegetazione naturale potenziale secondo il principio di utilizzare “l’albero giusto nel posto giusto” in termini ecologici, biogeografici, ecoregionali e di risposta alle diverse esigenze ambientali per ciascuna area metropolitana.

Le valutazioni operate sul piano

Le considerazioni della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha chiuso la propria iniziativa di controllo concomitante con una deliberazione del 9 maggio scorso, prendendo atto dell’attività svolta dal Ministero.

In particolare, la magistratura contabile chiede al MASE:

  • di proseguire e accelerare l’esercizio proattivo delle proprie funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti attuatori beneficiari” delle risorse PNRR per la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano nell’intervento “Rimboschimento e tutela del verde;
  • di attuare un “monitoraggio continuo del relativo stato di avanzamento così da prevenire eventuali ritardi o criticità tali da compromettere il raggiungimento del target finale.

Le considerazioni della Commissione Europea

Invece, la Commissione europea ha dato esito positivo all’attività di verifica (“sampling”) sulla misura, con la conseguente conferma della rendicontazione sulla domanda di pagamento di dicembre 2022.

Le dichiarazioni

Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato, in merito, che “il fattivo confronto con il collegio per il controllo concomitante della Corte dei Conti è servito a chiarire l’efficacia dell’azione del MASE, sostenuta da evidenze scientifiche e rivolta a una gestione delle piante nel rispetto dell’autoctonia e della biodiversità, che garantisca nel tempo la reale funzionalità degli interventi di imboschimento. Ne è conferma anche la chiusura delle procedure di verifica da parte degli uffici europei preposti. L’impegno – conclude il Ministero – è da considerarsi strategico, perché non finalizzato all’arredo urbano, ma a un’opera di vera e propria forestazione che, come dimostrano i tragici eventi di questi giorni, è necessaria per compensare anni di eccessivo consumo del suolo”.

Il PNRR prevedeva come milestone di fine 2022 la messa a dimora di un milione e 650 mila specie arboree e arbustive: un traguardo superato per tempo dal Ministero, con oltre due milioni di unità, tra piante e semi, destinate a undici città metropolitane che hanno progettato interventi di forestazione sul loro territorio. La task force di progetto composta tra gli altri da MASE, Centro Interuniversitario Biodiversità CIRBISES, Ispra e Comando biodiversità dell’Arma dei Carabinieri approfondirà ulteriormente le azioni di verifica e controllo e nel frattempo è stato pubblicato l’avviso per le annualità 2023 e 2024, nel quale sono tenuti in considerazione i suggerimenti tecnici giunti dall’ANCI e dalle Città Metropolitane.