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Interpello MASE sulla deroga ai requisiti del Responsabile Tecnico (RT) per il legale Rappresentante (LR) (Art. 212, c. 16-bis, D.Lgs. 152/2006)

Con la risposta ad un interpello riguardante la corretta interpretazione dell’art. 212, comma 16-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, che introduce una deroga ai requisiti per la nomina a Responsabile Tecnico (RT) per il legale rappresentante (LR) dell’impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, viene chiarito che la deroga esonera il LR (che ricopre tale ruolo da almeno tre anni consecutivi) esclusivamente dalle verifiche di idoneità iniziale e di aggiornamento, ma non dagli altri requisiti (titolo di studio, esperienza). Specifica, inoltre, che i tre anni devono essere maturati con impresa iscritta e operante, e che la deroga decade con la cessazione della carica di LR.

L’oggetto dell’interpello

Con l’interpello, richiesto ai sensi  dell’art. 3-septies del TUA, si chiedeva un chiarimento sul contenuto dell’art. 212, comma 16-bis, dello stesso decreto, da parte di Conftrasporto.   

In particolare, si chiedeva di:

  • chiarire il rapporto tra la deroga introdotta da tale comma e i requisiti generali per i Responsabili Tecnici (RT) stabiliti dagli artt. 10, 12 e 13 del D.M. Ambiente n. 120/2014 (Regolamento Albo Gestori Ambientali);
  • chiarire se il legale rappresentante (LR) di un’impresa soggetta all’iscrizione all’Albo (ex art. 212, D.Lgs. n. 152/2006), che abbia ricoperto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi, possa assumere l’incarico di RT per tutte le categorie di iscrizione della medesima impresa, ed ancora piu’ in particolare, se tale LR possa farlo senza necessità di sostenere le verifiche di idoneità (iniziale e aggiornamento) e solo per la stessa impresa, come previsto dal D.M. 120/2014.  

I quesiti posti

In particolare, i quesiti erano i seguenti:

  1. La deroga del comma 16-bis (esonero dalle verifiche) si estende anche ai requisiti di idonei titoli di studio ed esperienza maturata (art. 12, D.M. 120/2014)?  
  2. Il requisito temporale dei tre anni come LR deve essere maturato mentre l’impresa svolgeva già l’attività oggetto dell’iscrizione, o in qualsiasi momento dalla costituzione?  
  3. La deroga opera solo mentre si è LR o si estende anche a chi lo è stato per tre anni consecutivi in passato?  

I riferimenti normativi considerati dal MASE per elaborare la risposta, erano: a) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), art. 212, con particolare riferimento al comma 16-bis, introdotto dal D.L. n. 153/2024, conv. L. n. 191/2024; b) Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 (“Regolamento Albo nazionale dei gestori ambientali”), in particolare artt. 12 (Requisiti RT) e 13 (Verifiche idoneità); atti del Comitato Nazionale Albo: Delibere che dettagliano i requisiti per categorie e classi (es. Delibera n. 6/ALBO/CN del 30 maggio 2017 e succ. mod.).  

Considerazioni del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Nella sua risposta, il MASE ha affermato quanto di seguito.

L’iscrizione all’Albo è requisito per diverse attività ambientali (trasporto rifiuti, bonifiche, intermediazione, ecc.), ed i requisiti dell’RT (titoli, esperienza, idoneità verificata) sono definiti dall’art. 12 del D.M. 120/2014.  

Il nuovo comma 16-bis dell’art. 212 stabilisce che il LR (da almeno 3 anni consecutivi) può fare l’RT per la stessa impresa senza le verifiche di idoneità iniziale e di aggiornamento.  

Il MASE interpreta questa disposizione come una deroga specifica e limitata: riguarda solo l’esonero dalle verifiche di idoneità tecnica; pertanto, non si estende agli altri requisiti (titolo di studio, esperienza), che restano necessari.   Questa interpretazione si basa su una lettura letterale della norma, che elenca solo ciò da cui si è esonerati (“senza necessità di verifica…”).  

Conclusioni del MASE

Ciò premesso: 

  • in risposta al quesito 1, il MASE ha risposto negativamente; l’eccezione del comma 16-bis si applica solo alle verifiche di idoneità (iniziale e aggiornamento) previste dall’art. 12, c. 4, lett. c) del D.M. 120/2014. Il LR deve comunque possedere i requisiti di titolo di studio (lett. a) e di esperienza (lett. b). La definizione puntuale di tali requisiti è demandata al Comitato Nazionale Albo.  

Esempio: Il Sig. Rossi (LR da 5 anni) è esonerato dagli esami, ma deve comunque avere, ad esempio, il diploma/laurea e l’esperienza lavorativa nel settore rifiuti previsti dalle delibere dell’Albo per la categoria della sua impresa.  

In risposta al Quesito 2, il MASE ha risposta positivamente. In particoalre, precisa che, pur non essendo esplicitato dalla norma, si ritiene che il requisito dei tre anni consecutivi come LR debba riferirsi a un periodo in cui l’impresa era già iscritta all’Albo e svolgeva le attività pertinenti (ex art. 8, D.M. 120/2014).  

Esempio: Se l’impresa “Rossi Srl” si è iscritta all’Albo solo 2 anni fa, anche se il Sig. Rossi è LR da 5 anni, non può ancora usufruire della deroga.  

Infine, in risposta al Quesito 3, il MASE, sulla base di una lettura “logico-sistematica”,  conferma che la deroga è applicabile esclusivamente durante la vigenza della carica di legale rappresentante e decade automaticamente con la cessazione di tale rapporto

Esempio: Se il Sig. Rossi si dimette da LR, non può più beneficiare della deroga per fare l’RT in quella stessa impresa, anche se in passato era stato LR per 5 anni.