È iniziato in Senato l’esame del Decreto-Legge n. 116 del 2025, noto come “Terra dei Fuochi”, una misura che introduce una stretta senza precedenti contro i reati in materia di rifiuti. Il provvedimento inasprisce drasticamente le pene, trasformando diverse contravvenzioni in delitti, e introduce nuovi strumenti di indagine come l’arresto in flagranza differita e la sospensione della patente. L’obiettivo è colpire duramente sia l’abbandono di rifiuti da parte dei singoli che le attività illecite organizzate, con un focus particolare sulla bonifica dell’omonima area.
Un rafforzamento del diritto ambientale e penale
Il DL n. 116/2025, licenziato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio e ora all’esame della Commissione Giustizia del Senato, mira a rafforzare il diritto ambientale e penale, con l’obiettivo di contrastare i traffici illeciti di rifiuti, tutelare la salute pubblica e accelerare le bonifiche, in particolare nella martoriata “Terra dei Fuochi”. La conversione in legge è attesa entro il 7 ottobre. Si tratta di un testo corposo, che interviene su molteplici fronti per rendere più efficace la lotta contro l’illegalità ambientale.
Le principali novità: pene più severe e nuovi strumenti
L’articolo 1 del decreto modifica il Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006) introducendo diverse novità cruciali:
- abbandono di rifiuti: viene riformato l’art. 255, distinguendo tre ipotesi:
- rifiuti non pericolosi: contravvenzione con sanzioni più severe.
- abbandono con danno alla salute o in siti contaminati: diventa delitto con pene da 6 mesi a 5 anni.
- abbandono di rifiuti pericolosi: delitto punito fino a 6 anni e mezzo.
- viene inoltre introdotta la sospensione della patente per chi abbandona rifiuti utilizzando veicoli a motore.
- gestione non autorizzata e discariche abusive: le violazioni dell’art. 256 TUA, relative alla gestione non autorizzata di rifiuti e alle discariche abusive, diventano anch’esse delitti, con pene aggravate e senza possibilità di oblazione.
- combustione illecita: l’art. 256-bis (combustione illecita di rifiuti) vede inasprite le sanzioni, con aggravanti specifiche in caso di incendi.
- spedizione illegale: il “traffico illecito” è rinominato “spedizione illegale di rifiuti” (art. 259) e vengono introdotti gli articoli 259-bis e 259-ter, con aggravanti per le attività imprenditoriali e disposizioni per i reati colposi.
- albo gestori ambientali: per le imprese di autotrasporto inadempienti è prevista la sospensione o la cancellazione dall’Albo.
Gli articoli 2-6 introducono ulteriori potenziamenti: viene esclusa la particolare tenuità del fatto per i nuovi reati ambientali (art. 2), si estende l’arresto in flagranza differita (art. 3), si autorizzano operazioni sotto copertura (art. 4) e l’amministrazione giudiziaria per le aziende coinvolte (art. 5). L’articolo 6 aggrava le sanzioni del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
L’articolo 7 razionalizza le norme sull’abbandono di rifiuti lungo le strade, punendo anche piccoli getti.
L’articolo 8 introduce l’uso della Carta nazionale del suolo come prova penale, mentre gli articoli 9-11 stanziano fondi e poteri speciali per la bonifica della Terra dei Fuochi e prorogano l’emergenza nelle Marche fino al 2025.


