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Trasformatori con PCB, il MASE conferma: smaltimento obbligatorio entro il 31 dicembre 2025

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito un chiarimento definitivo riguardo alla gestione e smaltimento dei trasformatori contenenti PCB. In risposta a un interpello di Confindustria, il Ministero ha precisato che il Regolamento (UE) 2019/1021 sui POP (Inquinanti Organici Persistenti) prevale sulla normativa nazionale, sancendo che tutte le apparecchiature contenenti PCB in concentrazioni superiori allo 0,005% in peso devono essere messe fuori servizio, bonificate o smaltite entro il 31 dicembre 2025, un termine ultimo non prorogabile.

La questione dei PCB tra normativa nazionale ed europea

La gestione dei policlorobifenili (PCB) è da decenni un tema caldo per l’ambiente e la salute. Questi composti, usati in passato in trasformatori elettrici e altri apparecchi, sono altamente tossici e persistenti. Confindustria aveva presentato un interpello al MASE per chiedere chiarimenti sull’applicazione del Regolamento (UE) 2019/1021, in particolare per i trasformatori con concentrazioni di PCB tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso. La questione era se, per questi specifici casi, continuasse ad applicarsi il D.lgs. n. 209 del 1999, che permetteva l’utilizzo fino a fine vita utile, o se dovesse prevalere la più stringente scadenza europea.

Il chiarimento del MASE: prevale la normativa UE

Il riscontro del MASE è stato inequivocabile. Con la nota allegata, il Ministero ha precisato che: “Entro il 31 dicembre 2025, tutte le apparecchiature contenenti PCB oltre soglia, ossia in concentrazioni superiori allo 0,005% in peso e con volume superiore a 0,05 dm³, dovranno essere ritirate dalla circolazione, ossia messe fuori servizio, bonificate o smaltite.” Il D.lgs. n. 209/1999 va dunque letto “alla luce delle successive prescrizioni del Regolamento [UE 2019/1021] […] sancendo obblighi più stringenti di eliminazione progressiva degli articoli contenenti PCB, da completare entro e non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2025”. Il MASE ha sottolineato che la clausola di salvaguardia contenuta nel Regolamento è volta a preservare le modalità tecniche e operative di smaltimento, ma non a derogare alle nuove scadenze. Le prescrizioni del Regolamento sono direttamente applicabili e prevalenti rispetto a norme nazionali divergenti.

Modalità di gestione dei rifiuti e implicazioni per le imprese

Per quanto riguarda le modalità di gestione, il MASE ha ribadito che sono autorizzate le operazioni di smaltimento e recupero, purché assicurino la distruzione o la trasformazione irreversibile dei POP, indicando tra le opzioni il trattamento fisico-chimico (D9) e l’incenerimento a terra (D10). In sintesi, il messaggio del Ministero è chiaro: l’uso di apparecchiature contenenti PCB è tollerato solo fino al 31 dicembre 2025, e questo termine è inderogabile. Le imprese che detengono tali trasformatori devono agire tempestivamente per programmare la messa fuori servizio e lo smaltimento conforme, evitando sanzioni e rischi ambientali.