Il 10 novembre 2025, il TAR Veneto, con la sentenza n. 1236/2025, ha ribadito che la produzione dei rifiuti di un’azienda, ai fini del calcolo della TARI, può essere calcolata con il metodo “presuntivo” solo in base a precise motivazioni, senza preferire in automatico un metodo rispetto all’altro. La pronuncia, relativa all’applicazione della tassa rifiuti a un’impresa, sottolinea l’importanza della trasparenza e della chiarezza nelle metodologie di determinazione del tributo, come previsto dalla Legge 147/2013.
TARI: chiarezza sul calcolo presuntivo, il TAR Veneto rafforza la trasparenza per le imprese
Il 10 novembre 2025, un’importante decisione dei Magistrati amministrativi del Veneto, contenuta nella sentenza n. 1236/2025, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di imposizione locale: la produzione dei rifiuti di un’azienda, ai fini del calcolo del tributo dovuto, può essere determinata con il metodo “presuntivo” – in alternativa a quello “puntuale” – solo se supportata da precise e adeguate motivazioni. Questa pronuncia, che ha interessato l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) a un’impresa, enfatizza la necessità di trasparenza e chiarezza nelle metodologie adottate per stabilire l’entità del prelievo fiscale.
La normativa sulla tassazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani (specificamente la Legge 147/2013) consente ai Comuni di calcolare gli importi del tributo basandosi su una stima dei rifiuti tendenzialmente producibili da una data categoria di attività. Questa opzione è offerta in alternativa al calcolo “puntuale”, che si fonda sui rifiuti effettivamente prodotti dall’azienda.
I Giudici hanno chiarito che entrambe le tipologie di calcolo – quella presuntiva e quella puntuale – devono essere considerate dall’Amministrazione comunale, senza che vi sia una preferenza automatica per l’una o l’altra. Sebbene il potere di scelta sia discrezionale, l’Ente locale ha l’obbligo di “giustificare adeguatamente le ragioni per cui ritiene di optare per un metodo in luogo dell’altro”. Questo obbligo motivazionale assume un’importanza ancora maggiore, come evidenziato dal Collegio giudicante, quando l’impresa interessata ha già fornito all’Amministrazione documentazione idonea a dimostrare l’iniquità dell’applicazione del calcolo presuntivo della tassa rifiuti, suggerendo invece un metodo correlato agli effettivi rifiuti prodotti.
In sintesi, per determinare la TARI per le imprese, il Comune può applicare il metodo “presuntivo” (basato sui rifiuti che si suppone quella tipologia di attività produca) in alternativa al metodo “puntuale” (basato sui rifiuti effettivamente prodotti) solo motivando congruamente la sua decisione. Questo garantisce maggiore trasparenza e tutela per il contribuente.

