Il temuto “Big Bang” del 13 febbraio non ci sarà. A pochi giorni dalla partenza obbligatoria del RENTRI, il Governo ha tirato il freno a mano ascoltando le grida d’allarme delle associazioni di categoria e le palesi difficoltà tecniche dei software. Nelle Commissioni della Camera è passato l’emendamento al Decreto Milleproroghe che sposta la data fatidica.
Di cosa si tratta
L’intervento normativo, che attende ora solo il passaggio formale in Aula e al Senato entro il 1° marzo, dispone il rinvio dell’obbligo esclusivo di utilizzo del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale (FIR Digitale o X-FIR) dal 13 febbraio al 15 settembre 2026.
Parimenti, viene disposta la sospensione delle sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati FIR al RENTRI fino alla medesima data, mentre l’obbligo di installazione dei sistemi di geolocalizzazione (GPS) sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi slitta al 30 giugno 2026.
L’architettura dell’X-FIR: analisi dell’articolo 7 (D.M. 59/2023)
Questo rinvio semestrale (che consente in via transitoria l’uso alternativo del FIR cartaceo) non deve essere letto come un “liberi tutti”, bensì come un periodo cuscinetto indispensabile per implementare la complessa ingegneria procedimentale delineata dall’Articolo 7 del D.M. 59/2023, che definisce il perimetro giuridico e operativo del nuovo documento informatico.
L’Articolo 7 destruttura completamente il vecchio modello cartaceo a ricalco in 4 copie.
Al comma 1 e 2, sancisce che l’X-FIR è un documento informatico validato a monte, non più in tipografia, ma digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco generato dai servizi delle Camere di Commercio via RENTRI.
Il comma 3 è il cuore della sfida dell’interoperabilità: il formulario non è compilato una tantum, ma viene aggiornato progressivamente e sottoscritto elettronicamente dai vari attori della filiera (produttore, trasportatore) in tempi diversi tramite i rispettivi sistemi gestionali. Questo richiede software integrati e connessi in tempo reale.
I controlli su strada e la conservazione sostitutiva
Il comma 4 affronta il nodo del trasporto: per agevolare le ispezioni su strada, il rifiuto deve essere accompagnato da una stampa del FIR digitale (formato Allegato II del D.M. 59/2023) o, in via più evoluta, esibito direttamente tramite dispositivi mobili (app su tablet/smartphone) in dotazione agli autisti.
Questo impone una rivoluzione hardware per le aziende di logistica. Il comma 7 chiude il cerchio, sostituendo l’obsoleta “quarta copia cartacea”: è il sistema RENTRI stesso che, una volta ricevuta la trasmissione del formulario controfirmato in arrivo dal destinatario, lo rende disponibile a tutti i soggetti, liberando formalmente il produttore dalla responsabilità (art. 188 TUA).
Infine, il comma 5 e 6 fissano i principi di compliance documentale: i software aziendali devono garantire la formazione del documento nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e assicurare la riproduzione in sede ispettiva. La proroga al 15 settembre servirà esattamente a testare questa architettura informatica su scala industriale, utilizzando l’opportunità di emissione volontaria garantita dal comma 9.

