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Fotovoltaico in aree vincolate: il Consiglio di Stato dice no ai dinieghi automatici delle Soprintendenze

La giurisprudenza amministrativa italiana compie un passo decisivo verso il superamento del conflitto ideologico tra la conservazione dei valori estetico-tradizionali del territorio e le esigenze sistemiche della decarbonizzazione. Per lungo tempo, l’installazione di moduli fotovoltaici sulle coperture degli edifici situati in zone sottoposte a vincolo è stata ostacolata da valutazioni basate su criteri di puro impatto visivo, interpretati in termini di automatica alterazione del contesto ambientale. La recente pronuncia del Consiglio di Stato ribalta questo paradigma, imponendo alle autorità di tutela un dovere di istruttoria integrata e dinamica, all’interno della quale la mera percezione ottica dell’infrastruttura tecnologica non costituisce elemento sufficiente a legittimare un provvedimento di diniego. L’ordinamento impone ora un modello di proporzionalità che obbliga la pubblica amministrazione a ricercare soluzioni di mitigazione compatibili con gli obiettivi di efficienza, sancendo la legittimità del fotovoltaico quale componente strutturale del paesaggio antropizzato contemporaneo.

L’orientamento di Palazzo Spada con la Sentenza 4001/2026

Il Consiglio di Stato, tramite la sentenza n. 4001 pubblicata il 19 maggio 2026, ha annullato il parere negativo espresso da una Soprintendenza in merito alla collocazione di pannelli solari sul tetto di un immobile situato nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, territorio tutelato ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali) a causa del pregio naturalistico del Monte Canto e della vicinanza ai luoghi natali di Papa Roncalli. I giudici hanno chiarito che la visibilità macroscopica dell’impianto solare non equivale a incompatibilità paesaggistica, censurando l’operato dell’amministrazione per difetto di proporzionalità e carenza di mediazione tecnica.

Il raccordo con il Testo Unico Rinnovabili e i criteri di mitigazione tecnica

L’impianto motivazionale della sentenza si fonda sul necessario coordinamento tra la tutela del territorio e i target energetici fissati dal Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Testo Unico Rinnovabili) e dal D.L. 175/2025 (convertito nella Legge 4/2026). La Soprintendenza ha l’obbligo di valutare la fattibilità tecnica ed economica delle alternative progettuali: richiedere lo spostamento dei moduli su pergolati interni o falde orientate a valle è legittimo solo se non compromette il fabbisogno energetico minimo necessario ad accedere ai regimi incentivanti del D.Lgs. 199/2021. Sotto il profilo dei materiali, viene validato l’impiego di pannelli con colorazioni integrate affini alle tonalità delle tegole marsigliesi invecchiate, garantendo la coerenza con lo stile architettonico locale.