Lo scorso 14 luglio 2026, l’Area Tecnica di Cisambiente Confindustria ha preso parte a un’audizione formale presso le commissioni parlamentari competenti, presentando una memoria tecnica finalizzata all’analisi dello schema di decreto legislativo recante il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1785, la c.d. IED 2.0 (Industrial Emissions Directive).
Il contenuto del provvedimento
Il provvedimento nazionale, contrassegnato formalmente come Atto del Governo n. 420, introduce una profonda riscrittura del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), modificandone radicalmente la Parte Seconda in materia di Emissioni Industriali e Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA).
L’intervento associativo ha inteso mettere a nudo il vulnus originario dell’impostazione comunitaria: la direttiva nasce modellata attorno al concetto statico di “fabbrica” manifatturiera standard, un archetipo industriale caratterizzato da cicli produttivi termomeccanici chiusi, confinati e facilmente interrompibili o delocalizzabili.
Tale impianto viene applicato acriticamente alle discariche sopra soglia (impianti con capacità superiore a 25.000 tonnellate o che accettano più di 10 tonnellate di rifiuti al giorno), le quali si configurano al contrario come opere di ingegneria ambientale a cielo aperto complesse, governate da variabili biologiche e atmosferiche non controllabili a monte e condizionate da un ciclo di vita rigidamente legato a volumetriche geometriche predefinite ed esauribili.
L’analisi dell’Articolo 9 dello schema e il ponte regolatorio col D.Lgs. 36/2003
Un esame analitico del testo del decreto evidenzia come la parola “discarica” o “discariche” compaia letteralmente una sola volta nell’intero articolato dei primi 12 articoli dello schema.
Tale citazione è collocata all’Articolo 9 del provvedimento, deputato a modificare l’Articolo 29-bis, comma 3 del TUA, al fine di introdurre una disposizione speciale volta a gestire il “ponte normativo” transitorio tra la vecchia legislazione nazionale (D.Lgs. 36/2003) e le future regole europee.
Dal punto di vista giuridico e industriale, pur in assenza di un capitolo specificamente intitolato alle discariche, tutte le installazioni di smaltimento e recupero rifiuti subiscono l’effetto domino di qualunque modifica apportata ai criteri AIA.
Fino ad oggi, l’assenza di un documento europeo sulle migliori tecniche disponibili specifico per i siti di interramento (il futuro “LAN BREF”, il cui processo di elaborazione coordinato dal Joint Research Centre di Siviglia è stato avviato all’inizio del 2025 con un orizzonte di sviluppo quadriennale) ha fatto sì che la conformità IPPC venisse attestata dal rispetto dei parametri costruttivi del D.Lgs. 36/2003.
Lo schema di decreto interviene modificando il testo letterale: i requisiti si considereranno soddisfatti non più genericamente “fino all’emanazione delle conclusioni sulle BAT”, bensì “fino all’aggiornamento delle autorizzazioni in esito alla pubblicazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT”.
Il bilancio dei Pro e Contro della modifica procedurale dell’Art. 29-bis
La riformulazione temporale operata dall’Articolo 9 introduce indiscutibili punti di forza sul piano della certezza del diritto, ma genera parallelamente severe rigidità applicative per le imprese del comparto.
I punti di forza
Eliminazione del vuoto normativo
Si cancella il rischio di un’immediata applicazione automatica dei parametri europei non appena pubblicati in GUUE, salvaguardando il periodo di transizione di 4 anni concesso agli Stati membri per il riesame dei titoli autorizzativi.
Scudo sanzionatorio protettivo
Viene chiarito che il D.Lgs. 36/2003 rimane l’unico e insostituibile parametro tecnico di riferimento per la conformità dell’impianto fino alla formale conclusione del procedimento di riesame dell’AIA guidato dall’autorità competente italiana, impedendo che i gestori siano sanzionati in sede ispettiva per il mancato rispetto di parametri del LAN BREF non ancora trasposti nel proprio titolo individualizzato.
I punti di debolezza
Cristallizzazione di norme obsolete
L’equiparazione esclusiva blocca l’innovazione tecnologica sviluppata dalla ricerca applicata nell’ultimo ventennio.
Vincoli geometrici del capping e rischi di cedimento strutturale
In assenza del LAN BREF, molte autorità istruttorie regionali tendono a rifugiarsi nell’applicazione letterale dell’Allegato 1 del D.Lgs. 36/2003, prescrivendo per la copertura finale (capping) uno strato minerale compattato standard da 0,5 metri di argilla ad alta conducibilità. Questa rigidità nega l’autorizzazione di varianti progettuali equivalenti o superiori (quali geosintetici leggeri o phytocapping basato sull’evapotraspirazione vegetale), costringendo i gestori a mantenere i siti in regime di copertura provvisoria per tempi indefiniti, impennando la produzione di percolato e disperdendo il biogas a causa delle piogge battenti sulle superfici temporanee. Numerosi interpelli presentati al MASE evidenziano come la scarsa capacità portante del corpo dei rifiuti in fase di assestamento renda materialmente impossibile la posa e la costipazione di carichi di argilla così imponenti, pena il rischio di innescare scivolamenti o cedimenti strutturali della barriera superficiale.
La dichiarazione istituzionale dell’Area Tecnica e i prossimi passi in Senato
In merito alle evidenze illustrate nel corso dell’audizione, il Responsabile dell’Area Tecnica di Cisambiente Confindustria, Stefano Sassone, ha rilasciato la seguente dichiarazione.
Stefano Sassone: “Abbiamo oggi inteso evidenziare un errore concettuale drammatico: la norma nasce modellata sulla “fabbrica” manifatturiera standard, applicando acriticamente alle discariche (opere ingegneristiche a cielo aperto) regole pensate per cicli industriali chiusi. I numeri ISPRA confermano che lo smaltimento resta la valvola di chiusura insostituibile del sistema nazionale, gestendo oltre 27 milioni di tonnellate all’anno, di cui circa 8 milioni in discarica. Imporre limiti statici pensati per i camini scardina ex post i PEF tariffari, rischiando di causare il dissesto finanziario delle imprese e la chiusura incontrollata dei siti. Tra le altre cose, abbiamo evidenziato come sia indispensabile sostituire il termine soggettivo “odore” con la locuzione tecnica “emissioni odorigene”, vincolando l’autorità ai metodi scientifici nazionali già codificati dall’art. 272-bis del TUA e sia necessario, ai fini dell’implementazione dei SGA, definire necessariamente i livelli di prestazione ambientale”.
Il confronto istituzionale sulle modifiche all’Atto del Governo n. 420 ed al Testo Unico Ambientale non si arresta: i medesimi rilievi tecnici e le proposte emendative volte a salvaguardare la stabilità industriale del comparto dei rifiuti speciali e delle discariche saranno oggetto di una formale replica e audizione presso il Senato della Repubblica, programmata per il prossimo 21 luglio 2026 alle ore 13:10, dinanzi alla 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).
Il video integrale dell’audizione alla Camera dei Deputati è consultabile sul portale istituzionale al seguente indirizzo (intervento dal minuto 49 fino al termine della seduta): WebTV Camera dei Deputati – Evento 31942.

