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Linee guida affidamenti in house: time out dal Consiglio di Stato

Con un parere rilasciato ad inizio ottobre, il Consiglio di Stato ha interrotto il processo di approvazione delle linee guida per gli affidamenti delle stazioni appaltanti senza gara, ovvero “in house”.

Il parere

Con il parere n. 1614 del reso dai Giudici amministrativi verteva sulle Linee guida elaborate dall’Autorità anticorruzione sugli affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza (compresi gli affidamenti del servizio rifiuti) ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del Dlgs 152/2006.

Il parere 7 ottobre 2021, n. 1614 reso dai Giudici amministrativi verteva sulle Linee guida elaborate dall’Autorità anticorruzione sugli affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza (compresi gli affidamenti del servizio rifiuti) ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del Dlgs 152/2006.

Si ricorda che il consiglio di stato aveva ricevuto da ANCA lo scorso 14 settembre 2021, uno schema delle Linee guida per gli affidamenti in house ai sensi dell’articolo 192. Dlgs 50/2016 (Codice appalti), per poter riceverne il parere, e, al termine, rilasciarlo.

L’obiettivo di ANAC è proprio quello di fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione nel caso vogliano procedere all’affidamento in via diretta anziché disporre la gara pubblica.

ANACA dovrà fornire ulteriori dettagli: la ragione, secondo il Consiglio di Stato è quella del quadro normativo in costante evoluzione, dal D1 77/2021 (decreto “Semplificazioni bis”) che ha inciso sugli affidamenti in house in ottica acceleratoria degli interventi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, al futuro assetto degli appalti pubblici che arriverà dalla legge delega di riforma attualmente in discussione in Parlamento.

Non solo.

Il CdS evidenzia come, se da un alto l’istituto giuridico degli affidamenti in house appaia stabilizzato nell’evoluzione giurisprudenziale, dall’altro sia la Corte di Giustizia UE , sia la Corte Costituzionale , hanno sostanzialmente confermato il vigente regime giuridico e non hanno evidenziato, nell’attuale disciplina, problematiche talmente rilevanti da indurre inevitabilmente all’introduzione urgente di indirizzi non normativi che amplino l’obbligo motivazionale,

Che cos’è l’affidamento in house

Il nuovo codice dei contratti pubblici (che sostituisce il D.Lgs. n. 163/2006, ed è stato emanato lo scorso 18.4.16), fornisce le indicazioni di carattere generale sull’affidamento dei servizi pubblici, ovvero sui contratti che disciplinano i rapporti tra soggetti pubblici e privati in tema di esternalizzazione dei servizi verso terzi, che i primi dovrebbero erogare nei confronti dell’utenza, e che, per ragioni di carattere normativo, tecnico ed economico delegano all’esterno, verso soggetti, selezionati mediante opportuna procedura (non prevede un regolamento attuativo come il DPR 207/10). Disciplina anche l’affidamento nel c.d. “settore ordinario”, a formare una disciplina secondo quale, dopo una pletora di atti che hanno modificato la normativa di riferimento sul punto, si prevedono tre possibili modalità attraverso le quali una stazione appaltante può decidere di acquistare beni o servizi:

  • modalità di affidamento dei SPL di rilevanza economica in Italia (disciplina comunitaria): gare ad evidenza pubblica, indette e gestite secondo la normativa comunitaria sulla concorrenza (affidamento a terzi, vale il CCP, D.Lgs. n.163/2006);
  • società mista pubblico privato, con gara a doppio oggetto (2) con socio privato operativo selezionato mediante gare ad evidenza pubblica senza vincoli di percentuale di capitale detenuto;
  • società in house (“in house providing, capitale interamente pubblico) che soddisfano i requisiti comunitari e di settore (controllo analogo, e attività svolta prevalentemente verso la stazione).

Appunto, l’affidamento diretto è, ad oggi, una delle tre possibili modalità di affido.