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Responsabilità sul FIR: il rapporto tra produttore e trasportatore

 

Con una ordinanza, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità dei dati contenuti nel formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Come viene attribuita e quali sono le responsabilità di produttore e trasportatore.

Che cos’è il formulario dell’identificazione dei rifiuti

Con una ordinanza del 14 aprile 2022, la n. 12208, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità sui dati contenuti nel formulario di identificazione dei rifiuti. Prima di analizzare la prescrizione, vediamo di cosa si tratta quando si parla di Formulario di Identificazione dei rifiuti (FIR).

Si tratta di un documento che deve accompagnare, in ogni momento, il trasporto di ogni tipologia di rifiuto, e dal quale devono risultare almeno i dati sotto indicati.

  • Nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e/o detentore
  • Origine, tipologia e quantità del rifiuto
  • Impianto di destinazione
  • Data e percorso di instradamento
  • Nome ed indirizzo del destinatario

In realtà, con la Circolare Ambiente/industria n. 812/98, al c. 1, lett. k) viene specificato che “il formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti dovrà essere compilato in ogni sua parte”.

Con il recepimento del circular economy package, il Formulario di Identificazione Rifiuti (“FIR”) cambia l’insieme dei soggetti obbligati alla sua compilazione.

Sotto il profilo formale, esso deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore, che, in tal modo, attesta la ricezione dei rifiuti, numerato, vidimato, e conservato, sempre con il Recepimento, per 3 anni (anziché 5 come avveniva in passato)

Circa tali copie, a seguito dell’avvio dell’attività di raccolta, ovvero della movimentazione:

  • 1 copia: rimane presso il produttore/detentore;
  • le altre 3: sono acquisite dal Trasportatore, sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore dei rifiuti;
  • circa queste ultime 2 copie acquisite dal trasportatore: una resta nella disponibilità dello stesso trasportatore, e viene inviata dal trasportatore al produttore, entro tre mesi successivi dalla data del conferimento, che diventano sei mesi nel caso di spedizione transfrontaliere (art. 138, c.3, TUA).

Oltre a garantire il controllo della movimentazione di rifiuti, il formulario assolve alla delicata funzione di esentare produttore e/o detentore dei rifiuti della  responsabilità per il corretto recupero smaltimento degli stessi, che avviene nei casi sotto indicati (art. 138, c.3, TUA).

Essa è Immediata, in caso di conferimento dei rifiuti ai soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento;

Essa avviene nel caso di ricezione quarta copia del formulario, firmata dal destinatario finale, entro 3 mesi dalla data di conferimento da parte del trasportatore (6 mesi, nel caso di trasporto transfrontaliero).

La responsabilità per il corretto recupero e smaltimento dei rifiuti viene sempre esclusa in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

In merito, essa viene attestata dalla firma dei soggetti primariamente coinvolti, produttore e trasportatore, da iscrivere in casella 9 del FIR: in essa vanno riportate le firme del produttore-detentore e del trasportatore.  Per firma del trasportatore si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e se ne assume la relativa responsabilità, ovvero delle informazioni riportate nei formulari.

Come viene attribuita la responsabilità

La sentenza della corte di cassazione nr. 12208/2022, affronta il tema della responsabilità sui dati inseriti e sulla pratica/possibilità (che, vedremo, essere scorretta) di affidare la compilazione del documento al Trasportatore, ed in generale di un soggetto non titolato.


L’ordinanza prescrive che “al trasportatore non può essere delegato un obbligo proprio del produttore dei rifiuti come la firma del FIR” in quanto la firma del produttore sul formulario adempie a due funzioni fondamentali:

  • garantire la completa tracciabilità dell’attività di gestione del rifiuto;
  • assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione.

Il produttore del rifiuto, nelle vesti del rappresentante legale dell’impresa, può invece debitamente delegare un altro soggetto all’espletamento di mansioni come quelle relative alla gestione del rifiuto. Questo può avvenire, però, solo in un contesto organizzativo aziendale, nel quale si individua un soggetto idoneo (interno od esterno all’azienda – consulente), gli si attribuiscono i necessari poteri, di autonomia e di spesa e le conseguenziali responsabilità.   

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RENTRI: in arrivo l’approvazione dello schema di Decreto

Il MITE, dopo aver rilasciato una prima bozza relativa al decreto sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, sta per trasmettere alla Commissione europea lo schema di decreto sul RENTRI, il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, destinato a sostituire il SISTRI. Prevista la conversione per il 2023.

Che cos’è il RENTRI

Si tratta del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, basato sull’accumulo dei dati relativi a diverse categorie di informazione relative ai soggetti obbligati ad iscriversi ad esso,

Con esso il MITE  intende definire un nuovo sistema di tracciabilità, per superare le criticità, garantire la certezza del diritto e tutelare l’affidamento degli operatori.

Il Dicastero, con l’abrogazione del SISTRI (i.e.: il vecchio sistema) avvenuta nel Dicembre del 2018, ha avviato un percorso finalizzato a rendere il sistema di tracciabilità più efficace, più efficiente, più semplice e meno oneroso.

Viene stimato dal MITE che la messa a punto del nuovo sistema consentirà di rendere tracciabile il 90% dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, a fronte di una percentuale vicina al 65% del sistema attuale, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione europea, in attuazione delle disposizioni della Direttiva (UE) 2018/851, che, tra le altre cose, prevede che gli Stati membri stabiliscano “un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani”.

Le indicazioni fornite dal Dicastero

Lo stesso MITE, con un DM del 19 settembre 2022, il n. 342, con il quale vengono fissate le scadenze relative all’adozione di quelle riforme inquadrate dalla Strategia nazionale per l’economia circolare (Dm 24 giugno 2022, n. 259).

Proprio con tale documento, viene prevista la trasmissione dello schema di decreto ministeriale che definisce la disciplina del Registro elettronico nazionale di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) entro il 30 settembre 2022 al Consiglio di Stato e alla Commissione europea.

Invece, il Decreto vero e proprio, è previsto in uscita per il primo trimestre 2023.

Tra gli altri impegni l’individuazione nel secondo trimestre 2023 dei sussidi dannosi all’ambiente che ostacolano l’implementazione della Strategia nazionale per l’economia circolare definendo interventi normativi per la loro eliminazione.

Il Mite si impegna a definire schemi di decreto per l’istituzione di sistemi di responsabilità estesa del produttore (Epr) per filiere strategiche “circolari”: tessile (entro fine 2022) e plastiche non imballaggio (nel quarto trimestre 2022).

Sempre entro fine 2022 è prevista l’adozione del regolamento ex articolo 214-ter, comma 2, del Dlgs 152/2006 sulla autorizzazione semplificata alla preparazione per il riutilizzo.

Alcuni impegni indicati nel cronoprogramma sono già stati realizzati: l’istituzione di un Organismo di vigilanza dei Consorzi e dei sistemi autonomi degli imballaggi (articolo 22, DI 144/2022 – “Aiuti ter”) e la modifica (fatta dalla legge 118/2022) all’articolo 238, comma 10, del Dlgs 152/2006 eliminando i 5 anni di durata per la scelta pubblico/privato per la gestione dei rifiuti ex assimilati agli urbani (ora il termine è 2 anni).

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Cronoprogramma attuazione PNRR: Cingolani firma il Decreto

Adottato il cronoprogramma per l’attuazione del PNRR. Con esso vengono individuate le azioni, gli obiettivi e le misure da perseguire nella definizione delle politiche istituzionali per assicurare un’effettiva transizione verso un’economia di tipo circolare.

La strategia verso un modello di economia circolare passa per l’attuazione del PNRR

Il ministro della Transizione Economica, Prof. Roberto Cingolani ha firmato il Decreto per l’adozione del cronoprogramma di attuazione della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, il documento che individua le azioni, gli obiettivi e le misure da perseguire nella definizione delle politiche istituzionali per assicurare un’effettiva transizione verso un’economia di tipo circolare. Il cronoprogramma contiene i dettagli relativi alle tempistiche e alle azioni previste dalla Strategia e ne costituisce parte integrante.

La governance della Strategia è affidata all’Osservatorio per l’economia , in corso di istituzione presso il Ministero della Transizione Ecologica. L’Osservatorio avrà anche il compito di monitorare, definire e quantificare i target intermedi e di fornire gli indirizzi per l’eventuale integrazione e aggiornamento del cronoprogramma.

Il report sull’attuazione della Strategia per l’Economia Circolare, comprensivo del cronoprogramma aggiornato, sarà pubblicato annualmente sul sito istituzionale del MITE.

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Imballaggi plastica, raccolta 2021 in aumento del 3%

Rilasciato da COREPLA il rapporto di sostenibilità riferito all’anno 2021. Se i rifiuti di imballaggio in plastica avviati a raccolta sono in aumento del 3% rispetto al 2020, pesano sul risultato raggiunto i materiali conferiti per errore, pari al 9.5%. Vediamo come funziona il sistema della raccolta degli imballaggi in plastica in Italia, e quali sono le principali evidenze del documento.

Che cos’è il rapporto di sostenibilità

Si tratta dell’occasione di raccontare l’attività svolta dal Consorzio, in relazione ai vari obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda Onu 2030 e manifesta l’intenzione di coinvolgere sempre di più i propri stakeholder in particolare i consorziati e tutta la filiera – su queste tematiche.

Che cos’è la plastica

“Plastica” è un termine comunemente usato per descrivere un vasto assortimento di materiali sintetici o semi-sintetici di varie tipologie e differenti proprietà.

Questi vengono utilizzati in un’ampia e crescente gamma di applicazioni, tra cui il settore degli imballaggi, che risulta lo sbocco di gran lunga più importante dei polimeri termoplastici.

Secondo il principio della responsabilità estesa del produttore, spetta a produttori e utilizzatori il compito di provvedere ad una corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, nel rispetto del principio “chi inquina paga”.

Il sistema della raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica in Italia

I principali operatori

Nel nostro Paese la gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica è affidata a diversi soggetti:

  • Sistema CONAI – COREPLA[1];
  • Sistemi autonomi: la legge prevede per i produttori di imballaggio, come alternativa all’adesione ai Consorzio Nazionale, la possibilità di “organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale” oppure di mettere in atto “un sistema di restituzione dei propri imballaggi”.

I sistemi autonomi ad oggi esistenti

Ad oggi i sistemi autonomi che fanno capo alla filiera del recupero degli imballaggi in plastica sono:

  • P.A.R.I., sistema autonomo sviluppato da Aliplast S.p.A. per la gestione dei propri rifiuti di imballaggi flessibili in PE, ascrivibili al circuito Commerciale e Industriale;
  • CO.N.I.P., sistema che si occupa di organizzare, garantire e promuovere la raccolta e il riciclaggio di casse e di pallet in plastica dei propri consorziati a fine ciclo vita;
  • CORIPET, sistema riguardante la gestione degli imballaggi in PET per liquidi alimentari.
  • Operatori indipendenti che si occupano operando con fini di lucro, principalmente di flussi di imballaggi commerciali e industriali che trovano valorizzazione a mercato per l’avvio a riciclo.

Il COREPLA

Il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, è un consorzio

plastica e materiali di imballaggio in plastica immessi sul territorio nazionale.

Costituito nel 1997 a seguito del recepimento della Direttiva 94/62 CE, opera nell’ambito del sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio coordinato da CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).

Il Consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro e la sua attività è conformata ai principi generali contenuti nella Parte IV del D. Lgs. 152/2006, Titolo II, in particolare ai principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e di libera concorrenza.

I dati

Come sono stati ricavati i dati

il Consorzio ha scelto di misurare le proprie performance utilizzando come metrica quella del contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definitivi nell’ambito dell’Agenda 2030 dell’ONU. Il presente Rapporto, quindi, passa in rassegna ciascuno degli SDGs definiti come prioritari per COREPLA, indicando il contributo fattivo al raggiungimento dell’obiettivo generale e di alcuni target specifici.

Allo stesso tempo, come negli anni passati, è stato confermato e approfondito l’approccio di rendicontazione ispirato ai GRI Standards (opzione core), con lo scopo di accrescere sempre di più il perimetro di rendicontazione e la qualità delle informazioni riportate. Anche quest’anno, quindi, è stata aggiornata l’analisi di materialità che ha permesso di individuare le tematiche della sostenibilità rilevanti per il Consorzio e i suoi stakeholder.  Gli sforzi di rendicontazione sono stati focalizzati su questi temi materiali, selezionando e ampliando – ove possibile – il numero di informative GRI coperte.

Il periodo di riferimento del Rapporto di Sostenibilità 2021 è – ove possibile – il triennio 2019-2021. Il Consorzio, infatti, ha ritenuto opportuno mantenere un orizzonte di rendicontazione pluriennale, seppur vada tenuto presente che gli eventi occorsi negli ultimi due anni – sia internamente che esternamente all’organizzazione – hanno inciso sensibilmente sulla comparabilità dei dati.

Avvio a raccolta

I dati 2021 narrano di un avvio a riciclo, da parte di COREPLA, di un quantitativo pari a 722.218 di tonnellate di rifiuti di imballaggi in plastica (+ 10% rispetto al 2020).

Nel corso del 2021, COREPLA ha avviato a riciclo 722.218 t di rifiuti di imballaggi in plastica, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente.

La maggior parte proviene dalla raccolta differenziata urbana (684.615 t), mentre una quota minore consiste in flussi provenienti da Commercio & Industria, raccolti attraverso piattaforme dedicate (37.603 t), confermando così la priorità di intervento consortile laddove il mercato, da solo, non garantirebbe risultati a riciclo.

Recupero energetico: il plasmix

In tema di recupero energetico, circa i flussi di imballaggi gestiti dal Consorzio, il 27% viene valorizzato secondo questa modalità: in particolare 314.964 tonnellate di imballaggi sono stati interessati sotto forma di energia e calore.

Si tratta del cosiddetto “plasmix”, imballaggi derivanti dalla selezione meccanica della raccolta differenziata che per via della loro eterogeneità e delle condizioni in cui si presentano non risultano riciclabili con le tecnologie ad oggi disponibili.

La crescita del riciclo COREPLA è frutto di un continuo orientamento alla diversificazione produttiva, al miglioramento della partnership con i riciclatori, al potenziamento del mercato estero (intra-europeo), alla ricerca di nuovi clienti su mercati finora inesplorati e allo sviluppo di modelli innovativi di riciclo.

Attraverso il recupero energetico, inoltre, è stato possibile rivalorizzare, sotto forma di energia e calore, 314.964 t di imballaggi.

Si tratta del cosiddetto “PLASMIX”, imballaggi derivanti dalla selezione meccanica della raccolta differenziata che per via della loro eterogeneità e delle condizioni in cui si presentano non risultano riciclabili con le tecnologie ad oggi disponibili. Tuttavia, dato il loro potere calorifico inferiore “PCI” compreso tra 18 e 25 MJ/kg, caratteristica analoga ai combustibili fossili tradizionali, risultano ottimali nei processi di combustione e co-combustione. Il Consorzio si fa carico anche della “frazione estranea” contenuta nella raccolta urbana dedicata agli imballaggi in plastica, ovvero di tutto ciò che è stato conferito erroneamente nella raccolta differenziata.

Poiché solo in parte può essere avviato a recupero energetico, per la restante parte è necessario il ricorso allo smaltimento in discarica.

Da quanto appena illustrato risulta che il recupero complessivo, inteso come recupero di materia e di energia, degli imballaggi gestiti direttamente da COREPLA, ha raggiunto le 1.037.182 t, in crescita rispetto al 2020

(+0,4%), soprattutto grazie alla spinta data dal riciclo.

Per maggiori informazioni

Cliccare qui:

https://www.corepla.it/sites/default/files/documenti/corepla_rapporto_di_sostenibilita_2021_x_web.pdf

[1] il D. Lgs. 22/97 ha attribuito al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero degli imballaggi sull’intero territorio nazionale e, al contempo, di garantire l’attuazione di mirate politiche di gestione, comprese quelle di prevenzione attraverso l’eco-innovazione. Il Sistema CONAI/Consorzi di filiera garantisce il rispetto del principio della responsabilità estesa del produttore, ripartendo tra produttori e utilizzatori il Contributo Ambientale CONAI (CAC). Aderendo a CONAI, il produttore/utilizzatore è tenuto a versare il CAC, differenziato per tipologia di imballaggio immesso sul mercato. CONAI ne trattiene una minima parte per lo svolgimento delle proprie funzioni, mentre una parte rilevante viene trasferita ai Consorzi di filiera i quali, a loro volta, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo quadro ANCI-CONAI, riconoscono ai Comuni (o soggetti da questi delegati) convenzionati i corrispettivi economici per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi. Il Consorzio di filiera COREPLA si occupa dei flussi di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata gestita nell’ambito delle convenzioni ANCI-CONAI sottoscritte con Comuni/gestori delle raccolte a livello locale e, in misura minore, dei flussi provenienti da superficie privata, quindi relativi a rifiuti tipicamente commerciali e industriali, a fronte di specifici accordi/convenzioni stipulati da COREPLA.

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