UE: diramate le linee guida per la definizione di “danno ambientale”

Con un documento rilasciato nell’alveo delle prescrizioni fornite con la Direttiva n. 35 del 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, la Commissione Europea, con una comunicazione, chiarisce le modalità per la definizione di Danno Ambientale.

La base normativa

Con la comunicazione 2021/C 118/01, vengono finalmente diramate le linee guida comunitarie sul danno ambientale.

Essa muove i passi dalle prescrizioni contenute nella direttiva 2004/35/CE riguardante la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, la quale punta ad istituire un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.

Proprio con una modifica apportata al suddetto tracciato normativo, adottata nel 2019, viene previsto che la Commissione europea elabori linee guida che forniscono un’interpretazione comune del termine «danno ambientale».

Il rilascio delle Linee è dovuto agli ostacoli riscontrati dalla Commissione, circa la considerevole mancanza di uniformità nell’applicazione di alcuni concetti fondamentali, in particolare legati alla nozione di danno ambientale.

L’importanza della definizione di danno ambientale

Viene precisato che, quando un danno ambientale si verifica o minaccia di verificarsi, per gli operatori scatta l’obbligo di adottare misure di prevenzione o riparazione, così come scattano obblighi connessi per le autorità competenti, ferma restando la facoltà per altre persone di richiedere l’adozione di interventi.

In caso di danno transfrontaliero, che interessa più di uno Stato membro, scatta il dovere di cooperazione fra Stati membri. Inoltre, il termine reca conseguenze per gli operatori finanziari che forniscono garanzie finanziarie per coprire le responsabilità ai sensi della direttiva.

Il termine ricopre quindi un ruolo potenzialmente cruciale nella protezione dell’ambiente, poiché contribuisce a determinare se i danni ambientali siano prevenuti e riparati o meno.

I potenziali responsabili

Secondo la Direttiva n. 35 sopra richiamata, i potenziali responsabili ai sensi di legge sono denominati «operatori», e lo divengono solamente nel quadro delle «attività professionali» che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.

Le principali attività professionali interessate sono descritte all’allegato III della suddetta Direttiva. I relativi operatori possono essere responsabili di tutt’e tre le categorie di danno ambientale ai sensi della direttiva, e la loro responsabilità è oggettiva, ossia non dipende da loro azioni od omissioni per colpa (dolo o negligenza). Per far valere la responsabilità oggettiva è sufficiente che sia stabilito un nesso di causalità fra il danno ambientale e l’attività professionale.

Per maggiori informazioni

Per il testo della Comunicazione, cliccare qui.

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