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MASE: al via il Regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico

Con la pubblicazione avvenuta lo scorso 27 Maggio, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha varato il regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico.

Cosa va a disciplinare il Regolamento

Il nuovo regolamento sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici domestici a servizio di unità immobiliari residenziali di famiglie in condizione di disagio economico.

I target perseguiti

Con il Fono si intende realizzare, nel biennio 2024-2025, almeno 31.000 impianti fotovoltaici di piccola taglia in favore di altrettante famiglie meno abbienti. Esso verrà gestito, sotto il profilo operativo, dal Gestore dei Servizi Energetici.

Il contenuto

Il Regolamento disciplina:

  1. i requisiti delle famiglie che possono beneficiare dell’impianto fotovoltaico a titolo gratuito e dei soggetti che potranno realizzare gli impianti,
  2. nonché quelli relativi agli impianti fotovoltaici e ai servizi accessori inclusi per il monitoraggio, la manutenzione, la assicurazione.
  3. le modalità di accesso e le tempistiche di erogazione dei contributi.

Le dichiarazioni

“Con il regolamento – spiega il ministro Gilberto Pichetto – possiamo dare operatività a un provvedimento molto importante che punta a contrastare la povertà energetica intervenendo sulle fasce indigenti e sostiene, allo stesso tempo, lo sviluppo di impianti rinnovabili: un duplice obiettivo al quale teniamo molto”.

Il Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro del Piano di Sviluppo e Coesione del MASE, è di natura rotativa e sarà alimentato dai proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete, in eccedenza rispetto a quella autoconsumata.

GSE: al via il supporto ad imprese e associazioni

Dopo qualche mese di attesa, è sul procinto di essere avviata l’assistenza tecnica da parte del Gestore dei Servizi Energetici (Gse) nei confronti di imprese ed Associazioni di categorie.

Il profilo del progetto

In particolare, il progetto prevede un potenziamento dell’assistenza agli operatori, per cui viene programmata l’inclusione nel team anche di account manager.

Che cos’è il GSE

Il gestore dei servizi energetici (GSE) è un ente o un’organizzazione che si occupa della gestione e dell’organizzazione dei servizi energetici in un determinato territorio o paese. Il ruolo principale del gestore dei servizi energetici è quello di assicurare l’approvvigionamento, la distribuzione e la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in modo efficiente, sicuro e sostenibile.

Le responsabilità specifiche di un gestore dei servizi energetici possono variare da paese a paese, ma in generale comprendono:

  • Regolamentazione e controllo: il GSE svolge un ruolo di regolamentazione e controllo nel settore energetico, garantendo la conformità alle leggi, norme e regolamenti relativi alla produzione, trasmissione, distribuzione e commercializzazione dell’energia.
  • Gestione della rete: il GSE si occupa della gestione e dell’operatività della rete di trasmissione e distribuzione dell’energia. Ciò include la pianificazione e la manutenzione delle infrastrutture, il monitoraggio delle reti, la gestione delle perdite e delle interruzioni, nonché l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse energetiche.
  • Monitoraggio e promozione dell’efficienza energetica: il GSE può svolgere attività di monitoraggio e controllo dell’efficienza energetica, promuovendo l’adozione di tecnologie e pratiche energetiche sostenibili. Ciò può includere l’implementazione di programmi di incentivazione per la riduzione dei consumi energetici e l’adozione di fonti energetiche rinnovabili.
  • Gestione dei mercati energetici: il GSE può essere coinvolto nella gestione dei mercati energetici, facilitando la negoziazione e il bilanciamento dell’offerta e della domanda di energia elettrica e/o gas naturale. Ciò include l’amministrazione dei meccanismi di scambio, l’assegnazione dei contratti di fornitura e la gestione delle tariffe energetiche.
  • Promozione delle energie rinnovabili: molti gestori dei servizi energetici si concentrano sulla promozione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Ciò può comportare l’implementazione di politiche di sostegno e incentivi per l’installazione e l’utilizzo di impianti di energia solare, eolica, idroelettrica e altre fonti rinnovabili.

In sostanza, il gestore dei servizi energetici svolge un ruolo chiave nella gestione complessiva del sistema energetico di un paese o di una regione, lavorando per garantire un approvvigionamento affidabile, sostenibile ed economicamente vantaggioso di energia per gli utenti finali.

Cosa prevede il progetto

Si prevede, in particolare, che non si concretizzi il servizio unicamente nel supporto costante per le aziende, ma anche l’assegnazione di account manager specializzati che lavoreranno a stretto contatto con imprese e associazioni di categoria per fornire un supporto ancora più mirato e personalizzato.

Nelle prossime settimane, il Gse comunicherà ulteriori dettagli riguardanti l’attivazione di nuovi servizi finalizzati a migliorare il supporto fornito agli operatori. L’obiettivo principale sarà quello di fornire strumenti efficaci per rispondere alle esigenze in evoluzione del settore energetico, assicurando una comunicazione fluida e un’assistenza tempestiva.

Il Gse invita le imprese e le associazioni di categoria interessate a utilizzare l’indirizzo supportoimprese@gse.it per ricevere assistenza dedicata.

ARERA: avviata la consultazione per l’individuazione dei costi efficienti nel settore rifiuti

L’Autorità per le Reti, l’Energia e l’Ambiente ha avviato lo scorso 16 maggio una consultazione per determinare i costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento. Avrà termine fra meno di un mese, il 15 giugno 2023.

L’oggetto della consultazione

ARERA ha avviato una consultazione dal titolo “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento

L’obiettivo è quello di determinare i costi efficienti e standard di qualità, della raccolta differenziata, delle attività di recupero e di smaltimento.

Ciò viene svolto con l’obiettivo strategico di individuare i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy.

Ciò avverrà tenendo conto di corretti e imprescindibili criteri di sostenibilità e di efficienza, il fondamentale principio della “Extended Producer Responsibility” (EPR), per una configurazione delle filiere più efficace, conducendo analisi ed elaborazioni volte a identificare gli opportuni indicatori di costo, quali benchmark di efficienza a cui tendere.

ARERA

Che cos’è

Si tratta di un Autorità Amministrativa indipendente, istituita nel 1995[1].

Essa ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’azione dell’Autorità, inizialmente limitata ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi.

Le competenze nel settore rifiuti

Con la c.d. “Legge Finanziaria 2018” (L. n. 205 del 27 Dicembre 2017), inoltre, sono state attribuite da essa funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Pure per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995.

Oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei settori energetici, l’azione dell’Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

I propositi dell’Autorità

Le azioni strategiche di cui al presente provvedimento coprono il quadriennio in cui l’Autorità è chiamata ad accompagnare l’applicazione della disciplina tariffaria per il settore dei rifiuti, varata nell’agosto 2021, contribuendo a creare le condizioni per il raggiungimento dei nuovi target eurounitari e nazionali.

L’Autorità valuterà l’impatto degli sviluppi tecnologici sulla configurazione delle filiere, anche alla luce degli effetti conseguenti alle novità normative introdotte dal recepimento del “Circular Economy Package” (ed in particolare del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020), in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità, per tale tipologia di utenza, di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Peraltro, con riferimento alla definizione della domanda dei servizi pubblici di raccolta, trasporto e trattamento, o, sotto un profilo giuridico diverso ma con effetti in termini economici e finanziari analoghi, con riferimento alla definizione di rifiuto, l’appartenenza o meno al perimetro delle attività regolate e, conseguentemente, soggette al relativo recupero dei costi, secondo le modalità di prelievo all’utenza finale, appare un tema di grande rilevanza, che richiede all’Autorità di individuare – in esito ad una costante analisi evidence based – le misure più idonee a graduarne gli effetti in un orizzonte temporale congruo.

Alcuni degli strumenti economici richiamati dal citato decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e delle altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, richiedono lo sviluppo di interventi ulteriori, da inquadrare in un framework di progressiva stabilità e certezza della regolazione. In particolare, nuove misure verranno attivate con riferimento alla prevenzione e al riciclaggio, ai “regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati”, nonché ai “regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e [alle] misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la governance”*.

Le linee di intervento

 

Diverse sono, a tal proposito, le linee di intervento previste, oltre a quello sopra citato:

  • Aggiornamento e integrazione del metodo tariffario rifiuti, alla luce delle evidenze riferite alla prima applicazione delle misure recate dal MTR-2 per la promozione della capacità del sistema di gestire integralmente i rifiuti. Un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’accesso agli impianti, e la possibilità di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe agli impianti medesimi, saranno elementi che l’Autorità intende mantenere, in un’ottica di sostenibilità delle condizioni economiche applicate agli utenti, anche in sede di impostazione della disciplina tariffaria per il terzo periodo regolatorio.
  • Revisione dell’attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del “pay-as-you-throw”, con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti).
  • Disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, anche definendone le relative modalità di indicazione negli avvisi di pagamento e vigilando sul corretto utilizzo delle risorse che ne derivano (in coerenza con gli esiti della discussione parlamentare in ordine alle “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»)”).

 

 


[1] legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”

Energia: modifica dei limiti e orari per i riscaldamenti

Lo scorso 6 ottobre il Ministro della transizione ecologica, Prof. Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. 

I nuovi limiti

Il MITE dispone che:

  • Il periodo di accensione degli impianti si ridotto di un’ora al giorno;
  • il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 venga accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

I casi limite

Inoltre, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe:

  • le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto;
  • purché per una durata giornaliera ridotta.

Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C.  

Il vademecum ENEA

Proprio per agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, ENEA pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini.

Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Per maggiori informazioni

Consultare il testo del Decreto:

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/comunicati/DM%20383%20del%206.10.2022%20-%20Riduzione%20riscaldamento.pdf

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Pubblicate le linee guida Ue 2022 su energia ed ambiente

Pubblicate le “Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy (‘CEEAG’)”, ovvero le Linee guida riguardanti le ipotesi di aiuti di Stato in taluni settori (clima, energia, ed ambiente).

Gli obiettivi delle Linee

Con la pubblicazione avvenuta lo scorso 18 Febbraio 2022, vengono diffusi gli orientamenti della Comunità europea in merito alle possibilità, da parte degli Stati membri, circa aiuti a favore delle proprie aziende impegnate nei settori clima, protezione dell’ambiente ed energia (c.d. “aiuti di stato”).

Esse mirano a fornire orientamenti su:

  • le modalità con le quali la Commissione europea andrà a valutare la compatibilità della protezione ambientale, compresa la protezione del clima[1];
  • le misure di aiuto all’energia soggette all’obbligo di notifica[2].

Pertanto, esse fissano le condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri nei settori del clima, della protezione ambientale e dell’energia possono essere considerati compatibili con il mercato unico e i criteri per la Commissione si applicano per valutare il sostegno degli Stati membri in questi settori[3].

La Comunità intende creare un “quadro abilitante”, flessibile e adatto ad aiutare gli Stati membri  e fornire così il supporto necessario per raggiungere gli obiettivi del Green Deal in modo mirato ed efficiente in termini di costi. Infatti, le regole incluse:

  • implicano un allineamento con gli importanti obiettivi e traguardi dell’UE stabiliti nel Green Deal europeo e con altri recenti cambiamenti normativi nei settori dell’energia e dell’ambiente e risponderanno alla maggiore importanza della protezione del clima;
  • sostengono progetti per la protezione dell’ambiente, compresa la protezione del clima e la generazione di energia verde;
  • includono sezioni per sostenere la decarbonizzazione dell’economia in modo ampio e flessibile, aperte a tutte le tecnologie che possono contribuire al Green Deal europeo[4];
  • mirano ad aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro ambiziosi obiettivi energetici e climatici dell’UE, al minor costo possibile per i contribuenti e senza indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico;
  • mirano a facilitare la partecipazione delle comunità di energia rinnovabile e delle PMI.

Cosa vanno a sostituire

Gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il clima, la protezione dell’ambiente e l’energia (CEEAG), quando adottati formalmente:

  • sostituiranno gli attuali orientamenti sugli aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente (EEAG);
  • si applicheranno a qualsiasi decisione adottata dalla Commissione dopo la loro adozione.

Gli obblighi a carico degli Stati membri

Gli Stati membri saranno tenuti ad allineare i regimi esistenti alle nuove norme a partire dal 2024.  

Le aree di intervento

Le Linee prevedono sezioni sulle misure di efficienza energetica, aiuti alla mobilità pulita, infrastrutture, economia circolare, riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità, nonché misure per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, a determinate condizioni.

In particolare, le nuove norme indotte con le Linee guida, consentiranno di:

  • ampliare le categorie di investimenti e tecnologie che gli Stati membri possono sostenere per coprire tutte le tecnologie che possono realizzare il Green Deal europeo. Una nuova sezione unica riguarda la riduzione o l’evitamento delle emissioni di gas serra, facilitando la valutazione di misure a sostegno della decarbonizzazione di diversi settori dell’economia, anche attraverso investimenti in energie rinnovabili, efficienza energetica nei processi produttivi e decarbonizzazione industriale, in linea con la normativa europea Legge sul clima; le norme riviste generalmente consentono aiuti fino al 100% del deficit di finanziamento, soprattutto quando gli aiuti sono concessi a seguito di una procedura di gara competitiva, e introducono nuovi strumenti di aiuto, come i contratti di carbonio per differenza per aiutare gli Stati membri a rispondere alle esigenze di ecocompatibilità industria.
  • coprire gli aiuti per numerose aree rilevanti per il Green Deal; ciò include sezioni nuove o aggiornate sugli aiuti per la prevenzione o la riduzione dell’inquinamento diverso da quello dovuto ai gas serra, compreso l’inquinamento acustico, gli aiuti per l’efficienza delle risorse e l’economia circolare, gli aiuti alla biodiversità e per la riparazione del danno ambientale; inoltre, il CEEAG presenta sezioni dedicate agli aiuti che incentivano gli investimenti in settori di punta come il rendimento energetico degli edifici e la mobilità pulita , coprendo tutti i modi di trasporto;
  • introdurre modifiche alle attuali norme sulle riduzioni di determinati prelievi sull’elettricità per gli utenti ad alta intensità energetica; le norme mirano a limitare il rischio che, a causa di questi prelievi, le attività in determinati settori si spostino in luoghi in cui le discipline ambientali sono assenti o meno ambiziose rispetto all’UE; al fine di soddisfare i maggiori sforzi di decarbonizzazione necessari per raggiungere gli obiettivi climatici dell’UE, il CEEAG copre le riduzioni di tutti i prelievi che finanziano la decarbonizzazione e le politiche sociali. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di mantenere condizioni di parità e sulla base di indicatori oggettivi a livello di settore, il CEEAG ha razionalizzato il numero di settori ammissibili; le regole sono state inoltre riviste per sostenere al meglio la progressiva decarbonizzazione di queste imprese, tra l’altro, collegando le riduzioni dei prelievi agli impegni dei beneficiari di ridurre la loro impronta di carbonio;
  • introdurre salvaguardie per garantire che l’aiuto sia effettivamente diretto laddove necessario per migliorare la protezione del clima e dell’ambiente, si limiti a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi ambientali e non distorca la concorrenza o l’integrità del mercato unico; a tale riguardo, il CEEAG, ad esempio, migliorerà la partecipazione delle parti interessate alla progettazione di grandi misure di aiuto che richiedono agli Stati membri di consultare le parti interessate sulle loro caratteristiche principali.
  • garantire la coerenza con la legislazione e le politiche dell’UE pertinenti nei settori dell’ambiente e dell’energia, tra l’altro ponendo fine ai sussidi per i combustibili fossili più inquinanti, per i quali è improbabile una valutazione positiva da parte della Commissione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato alla luce del loro importante aspetto negativo effetti ambientali; è improbabile che le misure che comportino nuovi investimenti nel gas naturale vengano approvate a meno che non sia dimostrato che gli investimenti sono compatibili con gli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030 e il 2050, facilitando la transizione da combustibili più inquinanti senza il lock-in di tecnologie che potrebbero ostacolare il più ampio sviluppo di soluzioni; il CEEAG include anche una nuova sezione sugli aiuti per la chiusura degli impianti di carbone, torba e scisti bituminosi per facilitare la decarbonizzazione nel settore energetico;
  • aumentare la flessibilità e snellire le regole precedenti , anche eliminando l’obbligo di notifica individuale dei grandi progetti verdi all’interno dei regimi di aiuto precedentemente approvati dalla Commissione.

Processi

I nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato per il clima, la tutela dell’ambiente e l’energia fanno seguito a una valutazione delle norme vigenti, degli Orientamenti sugli aiuti di Stato Energia e ambiente (EEAG), condotta nell’ambito del Controllo dell’adeguatezza degli aiuti di Stato e di uno studio condotto da consulenti esterni.

La Commissione ha inoltre svolto un’ampia consultazione di tutte le parti interessate sulle norme rivedute proposte, che ha prodotto oltre 700 contributi.

Il processo ha coinvolto Stati membri, associazioni imprenditoriali, gruppi di interesse, singole aziende, ONG e cittadini. La revisione riflette anche l’esperienza della Commissione derivante dalla sua pratica negli ultimi anni.

Nell’autunno 2020 la Commissione ha inoltre avviato un dibattito europeo su come la politica di concorrenza possa sostenere ulteriormente gli obiettivi del Green Deal europeo, al fine di garantire che le regole della concorrenza e le politiche di sostenibilità collaborino nel miglior modo possibile. Il processo è iniziato con un invito a presentare contributi ed è stato seguito da una conferenza ospitata dalla vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager nel febbraio 2021. I contributi ricevuti sono stati inseriti anche nelle nuove linee guida.

Prossimi passi

Le linee guida riviste saranno formalmente adottate non appena tutte le versioni linguistiche saranno disponibili. Saranno applicabili da quel momento.

Le dichiarazioni

La vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager , responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “ L’ Europa avrà bisogno di una notevole quantità di investimenti sostenibili per sostenere la sua transizione verde. Sebbene una quota significativa proverrà dal settore privato, il sostegno pubblico svolgerà un ruolo nel garantire che la transizione verde avvenga rapidamente. Le nuove Linee guida approvate oggi aumenteranno tutto ciò che facciamo per decarbonizzare la nostra società . Tra l’altro, faciliteranno gli investimenti degli Stati membri, anche nelle energie rinnovabili, per accelerare il raggiungimento del nostro Green Deal, in modo conveniente. Questo è un passo importante per garantire che le nostre norme sugli aiuti di Stato svolgano il loro pieno ruolo nel sostenere il Green Deal europeo”.


[1] In particolare, essi comprendono importanti adeguamenti per allineare le regole alle priorità strategiche della Commissione, in particolare quelle stabilite nel Green Deal europeo , e ad altre recenti modifiche normative e proposte della Commissione nei settori dell’energia e dell’ambiente, compreso il pacchetto “Fit for 55”.

[2] Ex art. 107, paragrafo 3, lettera ( c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.

[3] Le disposizioni degli orientamenti sono integrate dal regolamento generale di esenzione per categoria (“GBER”), che stabilisce condizioni di compatibilità ex ante in base alle quali gli Stati membri possono attuare misure di aiuto di Stato senza previa notifica alla Commissione. Le disposizioni del GBER sugli aiuti in materia di clima, protezione ambientale ed energia sono attualmente oggetto di una revisione mirata. La revisione mira a facilitare ulteriormente gli investimenti verdi ampliando il campo di applicazione delle misure esentate per categoria per coprire gli aiuti agli investimenti in nuove tecnologie, come la cattura e lo stoccaggio o l’utilizzo dell’idrogeno e del carbonio, e per le aree che sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi dell’UE Green Deal, come l’efficienza delle risorse e la biodiversità. Inoltre, la revisione del GBER mira ad affinare ulteriormente le disposizioni sugli aiuti agli investimenti in ambiti faro come la prestazione energetica degli edifici e le infrastrutture di ricarica e rifornimento per la mobilità pulita, già introdotte nell’ambito della revisione mirata del GBER nel luglio 2021. Infine, le regole saranno rese più flessibili per quanto riguarda la definizione dei costi ammissibili e delle intensità di aiuto. Una consultazione pubblica sulle modifiche proposte alle disposizioni GBER pertinenti si è svolta dal 6 ottobre all’8 dicembre 2021.

[4] Comprese le energie rinnovabili, le misure di efficienza energetica, gli aiuti per la mobilità pulita, le infrastrutture, l’economia circolare, la riduzione dell’inquinamento, la protezione e ripristino della biodiversità, nonché misure per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico