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Energia: modifica dei limiti e orari per i riscaldamenti

Lo scorso 6 ottobre il Ministro della transizione ecologica, Prof. Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. 

I nuovi limiti

Il MITE dispone che:

  • Il periodo di accensione degli impianti si ridotto di un’ora al giorno;
  • il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 venga accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

I casi limite

Inoltre, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe:

  • le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto;
  • purché per una durata giornaliera ridotta.

Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C.  

Il vademecum ENEA

Proprio per agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, ENEA pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini.

Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Per maggiori informazioni

Consultare il testo del Decreto:

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/comunicati/DM%20383%20del%206.10.2022%20-%20Riduzione%20riscaldamento.pdf

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Pubblicate le linee guida Ue 2022 su energia ed ambiente

Pubblicate le “Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy (‘CEEAG’)”, ovvero le Linee guida riguardanti le ipotesi di aiuti di Stato in taluni settori (clima, energia, ed ambiente).

Gli obiettivi delle Linee

Con la pubblicazione avvenuta lo scorso 18 Febbraio 2022, vengono diffusi gli orientamenti della Comunità europea in merito alle possibilità, da parte degli Stati membri, circa aiuti a favore delle proprie aziende impegnate nei settori clima, protezione dell’ambiente ed energia (c.d. “aiuti di stato”).

Esse mirano a fornire orientamenti su:

  • le modalità con le quali la Commissione europea andrà a valutare la compatibilità della protezione ambientale, compresa la protezione del clima[1];
  • le misure di aiuto all’energia soggette all’obbligo di notifica[2].

Pertanto, esse fissano le condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri nei settori del clima, della protezione ambientale e dell’energia possono essere considerati compatibili con il mercato unico e i criteri per la Commissione si applicano per valutare il sostegno degli Stati membri in questi settori[3].

La Comunità intende creare un “quadro abilitante”, flessibile e adatto ad aiutare gli Stati membri  e fornire così il supporto necessario per raggiungere gli obiettivi del Green Deal in modo mirato ed efficiente in termini di costi. Infatti, le regole incluse:

  • implicano un allineamento con gli importanti obiettivi e traguardi dell’UE stabiliti nel Green Deal europeo e con altri recenti cambiamenti normativi nei settori dell’energia e dell’ambiente e risponderanno alla maggiore importanza della protezione del clima;
  • sostengono progetti per la protezione dell’ambiente, compresa la protezione del clima e la generazione di energia verde;
  • includono sezioni per sostenere la decarbonizzazione dell’economia in modo ampio e flessibile, aperte a tutte le tecnologie che possono contribuire al Green Deal europeo[4];
  • mirano ad aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro ambiziosi obiettivi energetici e climatici dell’UE, al minor costo possibile per i contribuenti e senza indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico;
  • mirano a facilitare la partecipazione delle comunità di energia rinnovabile e delle PMI.

Cosa vanno a sostituire

Gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il clima, la protezione dell’ambiente e l’energia (CEEAG), quando adottati formalmente:

  • sostituiranno gli attuali orientamenti sugli aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente (EEAG);
  • si applicheranno a qualsiasi decisione adottata dalla Commissione dopo la loro adozione.

Gli obblighi a carico degli Stati membri

Gli Stati membri saranno tenuti ad allineare i regimi esistenti alle nuove norme a partire dal 2024.  

Le aree di intervento

Le Linee prevedono sezioni sulle misure di efficienza energetica, aiuti alla mobilità pulita, infrastrutture, economia circolare, riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità, nonché misure per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, a determinate condizioni.

In particolare, le nuove norme indotte con le Linee guida, consentiranno di:

  • ampliare le categorie di investimenti e tecnologie che gli Stati membri possono sostenere per coprire tutte le tecnologie che possono realizzare il Green Deal europeo. Una nuova sezione unica riguarda la riduzione o l’evitamento delle emissioni di gas serra, facilitando la valutazione di misure a sostegno della decarbonizzazione di diversi settori dell’economia, anche attraverso investimenti in energie rinnovabili, efficienza energetica nei processi produttivi e decarbonizzazione industriale, in linea con la normativa europea Legge sul clima; le norme riviste generalmente consentono aiuti fino al 100% del deficit di finanziamento, soprattutto quando gli aiuti sono concessi a seguito di una procedura di gara competitiva, e introducono nuovi strumenti di aiuto, come i contratti di carbonio per differenza per aiutare gli Stati membri a rispondere alle esigenze di ecocompatibilità industria.
  • coprire gli aiuti per numerose aree rilevanti per il Green Deal; ciò include sezioni nuove o aggiornate sugli aiuti per la prevenzione o la riduzione dell’inquinamento diverso da quello dovuto ai gas serra, compreso l’inquinamento acustico, gli aiuti per l’efficienza delle risorse e l’economia circolare, gli aiuti alla biodiversità e per la riparazione del danno ambientale; inoltre, il CEEAG presenta sezioni dedicate agli aiuti che incentivano gli investimenti in settori di punta come il rendimento energetico degli edifici e la mobilità pulita , coprendo tutti i modi di trasporto;
  • introdurre modifiche alle attuali norme sulle riduzioni di determinati prelievi sull’elettricità per gli utenti ad alta intensità energetica; le norme mirano a limitare il rischio che, a causa di questi prelievi, le attività in determinati settori si spostino in luoghi in cui le discipline ambientali sono assenti o meno ambiziose rispetto all’UE; al fine di soddisfare i maggiori sforzi di decarbonizzazione necessari per raggiungere gli obiettivi climatici dell’UE, il CEEAG copre le riduzioni di tutti i prelievi che finanziano la decarbonizzazione e le politiche sociali. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di mantenere condizioni di parità e sulla base di indicatori oggettivi a livello di settore, il CEEAG ha razionalizzato il numero di settori ammissibili; le regole sono state inoltre riviste per sostenere al meglio la progressiva decarbonizzazione di queste imprese, tra l’altro, collegando le riduzioni dei prelievi agli impegni dei beneficiari di ridurre la loro impronta di carbonio;
  • introdurre salvaguardie per garantire che l’aiuto sia effettivamente diretto laddove necessario per migliorare la protezione del clima e dell’ambiente, si limiti a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi ambientali e non distorca la concorrenza o l’integrità del mercato unico; a tale riguardo, il CEEAG, ad esempio, migliorerà la partecipazione delle parti interessate alla progettazione di grandi misure di aiuto che richiedono agli Stati membri di consultare le parti interessate sulle loro caratteristiche principali.
  • garantire la coerenza con la legislazione e le politiche dell’UE pertinenti nei settori dell’ambiente e dell’energia, tra l’altro ponendo fine ai sussidi per i combustibili fossili più inquinanti, per i quali è improbabile una valutazione positiva da parte della Commissione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato alla luce del loro importante aspetto negativo effetti ambientali; è improbabile che le misure che comportino nuovi investimenti nel gas naturale vengano approvate a meno che non sia dimostrato che gli investimenti sono compatibili con gli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030 e il 2050, facilitando la transizione da combustibili più inquinanti senza il lock-in di tecnologie che potrebbero ostacolare il più ampio sviluppo di soluzioni; il CEEAG include anche una nuova sezione sugli aiuti per la chiusura degli impianti di carbone, torba e scisti bituminosi per facilitare la decarbonizzazione nel settore energetico;
  • aumentare la flessibilità e snellire le regole precedenti , anche eliminando l’obbligo di notifica individuale dei grandi progetti verdi all’interno dei regimi di aiuto precedentemente approvati dalla Commissione.

Processi

I nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato per il clima, la tutela dell’ambiente e l’energia fanno seguito a una valutazione delle norme vigenti, degli Orientamenti sugli aiuti di Stato Energia e ambiente (EEAG), condotta nell’ambito del Controllo dell’adeguatezza degli aiuti di Stato e di uno studio condotto da consulenti esterni.

La Commissione ha inoltre svolto un’ampia consultazione di tutte le parti interessate sulle norme rivedute proposte, che ha prodotto oltre 700 contributi.

Il processo ha coinvolto Stati membri, associazioni imprenditoriali, gruppi di interesse, singole aziende, ONG e cittadini. La revisione riflette anche l’esperienza della Commissione derivante dalla sua pratica negli ultimi anni.

Nell’autunno 2020 la Commissione ha inoltre avviato un dibattito europeo su come la politica di concorrenza possa sostenere ulteriormente gli obiettivi del Green Deal europeo, al fine di garantire che le regole della concorrenza e le politiche di sostenibilità collaborino nel miglior modo possibile. Il processo è iniziato con un invito a presentare contributi ed è stato seguito da una conferenza ospitata dalla vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager nel febbraio 2021. I contributi ricevuti sono stati inseriti anche nelle nuove linee guida.

Prossimi passi

Le linee guida riviste saranno formalmente adottate non appena tutte le versioni linguistiche saranno disponibili. Saranno applicabili da quel momento.

Le dichiarazioni

La vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager , responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “ L’ Europa avrà bisogno di una notevole quantità di investimenti sostenibili per sostenere la sua transizione verde. Sebbene una quota significativa proverrà dal settore privato, il sostegno pubblico svolgerà un ruolo nel garantire che la transizione verde avvenga rapidamente. Le nuove Linee guida approvate oggi aumenteranno tutto ciò che facciamo per decarbonizzare la nostra società . Tra l’altro, faciliteranno gli investimenti degli Stati membri, anche nelle energie rinnovabili, per accelerare il raggiungimento del nostro Green Deal, in modo conveniente. Questo è un passo importante per garantire che le nostre norme sugli aiuti di Stato svolgano il loro pieno ruolo nel sostenere il Green Deal europeo”.


[1] In particolare, essi comprendono importanti adeguamenti per allineare le regole alle priorità strategiche della Commissione, in particolare quelle stabilite nel Green Deal europeo , e ad altre recenti modifiche normative e proposte della Commissione nei settori dell’energia e dell’ambiente, compreso il pacchetto “Fit for 55”.

[2] Ex art. 107, paragrafo 3, lettera ( c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.

[3] Le disposizioni degli orientamenti sono integrate dal regolamento generale di esenzione per categoria (“GBER”), che stabilisce condizioni di compatibilità ex ante in base alle quali gli Stati membri possono attuare misure di aiuto di Stato senza previa notifica alla Commissione. Le disposizioni del GBER sugli aiuti in materia di clima, protezione ambientale ed energia sono attualmente oggetto di una revisione mirata. La revisione mira a facilitare ulteriormente gli investimenti verdi ampliando il campo di applicazione delle misure esentate per categoria per coprire gli aiuti agli investimenti in nuove tecnologie, come la cattura e lo stoccaggio o l’utilizzo dell’idrogeno e del carbonio, e per le aree che sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi dell’UE Green Deal, come l’efficienza delle risorse e la biodiversità. Inoltre, la revisione del GBER mira ad affinare ulteriormente le disposizioni sugli aiuti agli investimenti in ambiti faro come la prestazione energetica degli edifici e le infrastrutture di ricarica e rifornimento per la mobilità pulita, già introdotte nell’ambito della revisione mirata del GBER nel luglio 2021. Infine, le regole saranno rese più flessibili per quanto riguarda la definizione dei costi ammissibili e delle intensità di aiuto. Una consultazione pubblica sulle modifiche proposte alle disposizioni GBER pertinenti si è svolta dal 6 ottobre all’8 dicembre 2021.

[4] Comprese le energie rinnovabili, le misure di efficienza energetica, gli aiuti per la mobilità pulita, le infrastrutture, l’economia circolare, la riduzione dell’inquinamento, la protezione e ripristino della biodiversità, nonché misure per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico

MiTE: aggiunte ulteriori competenze al nuovo Dicastero

Come ricorderete, il Governo Draghi ha varato, nel mese di Febbraio 2021, il nuovo ministero della Transizione ecologica, che assume le competenze del Ministero dell’Ambiente, e aggiunge anche alcuni funzioni chiave per la transizione ecologica, principalmente nel settore dell’energia. Con la Conversione in Legge del c.d. “Decreto Ministeri” (il DL n . 22/2021), viene ulteriormente ampliato il quadro delle competenze.

Le competenze ex DL n. 22/2021

Le competenze assegnate al “nuovo” Dicastero erano già significative con l’atto emanato a febbraio: oltre ad assorbire tutte le competenze dell’ex Ministero dell’Ambiente, sotto l’egida della transizione ecologica, sono state incluse talune competenze ritenute chiave nel processo della transizione ecologica, riguardanti principalmente il settore dell’energia (è previsto, in prospettiva, il passaggio nella nuova struttura di alcune Direzioni del Ministero dello Sviluppo economico).

Confermato il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE)

Viene confermata l’istituzione del CITE, avente il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione[1].  Inoltre, viene confermato che il Mite si andrà ad occupare di:

  • obiettivi e linee della politica energetica e mineraria nazionale;
  • pianificazione delle politiche in materia di economia circolare.

Ad esso spetterà il compito di approvare:

  • il Piano per la transizione ecologica per il coordinamento delle politiche in materia tra le quali ci saranno bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile.
  • l’approvazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (prima affidata al Cipe).

Le novità: autorizzazioni statali degli impianti di energia

Con la conversione in Legge, al Ministero vengono ora attribuite:

  • le competenze su tutte le autorizzazioni statali degli impianti di energia, comprese le rinnovabili (anche off shore);
  • la gestione della riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti.

Il report annuale

Con la conversione in Legge, sorge in capo al Dicastero, il compito di redigere, annualmente, entro il 15 luglio, una relazione alle Camere e allo stesso Comitato, riguardante gli esiti dell’aggiornamento del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi con proposte di riduzione.

[1] Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal ministro della Transizione ecologica, ed è composto dal ministro per il Sud e la coesione territoriale, dai ministri della Transizione ecologica, dell’Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, della Cultura e delle Politiche agricole, alimentari e forestali.