


Pubblicata la nuova norma UNI sui rifiuti radioattivi
E’ stata pubblicata dall’Ente Italiano di Normazione (UNI) la guida UNI 11918 recante la “Gestione dei rifiuti radioattivi – Rifiuti provenienti dai settori medico-sanitario, industriale e di ricerca – Caratterizzazione e gestione”, per garanire una corretta gestione dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi, nonché delle sorgenti radioattive sigillate dismesse.
Obiettivo delle Linee
Si tratta di fornire linee guida e i principali criteri per garantire una corretta gestione dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi, nonché delle sorgenti radioattive sigillate dismesse, prodotte nell’ambito di pratiche, autorizzate all’uso di sorgenti radioattive, nei settori medico-sanitario, industriale e di ricerca.
Essa riguarda specificamente sui rifiuti radioattivi non nucleari, che possono essere generati come risultato di numerose attività, tra cui applicazioni mediche diagnostiche e terapeutiche, attività di ricerca medica, misurazione e controllo dei processi industriali e vari utilizzi di materiali radioattivi nell’ambito dell’agricoltura, dell’esplorazione geologica, dell’edilizia e di altri campi.
Tali rifiuti sono spesso definiti rifiuti radioattivi istituzionali – IRW o rifiuti radioattivi non nucleari – NNRW, con l’obiettivo di sottolineare che non derivano dalla produzione di energia nucleare o che si riferiscono a organizzazioni pubbliche.
IRW è generato come risultato di molte attività, comprese applicazioni mediche diagnostiche, terapeutiche e di ricerca in medicina; controllo e misurazione dei processi nell’industria e numerosi usi di materiale radioattivo in agricoltura, esplorazione geologica, edilizia e altri campi.
Esclusioni
La norma non si applica a:
- I rifiuti derivanti da attività di bonifica o a seguito di interventi di decontaminazione in situazioni di esposizione esistente o di emergenza, al di fuori di una pratica e autorizzate dalle Autorità Competenti sulla base di specifici Piani di Intervento;
- I rifiuti prodotti da attività di decommissioning di istallazioni, utilizzate nell’ambito di pratiche che rientrano nell’oggetto della norma, ma che richiedono una specifica autorizzazione sulla base di un Piano da sottoporre alle Autorità Competenti;
- I rifiuti contaminati da radionuclidi di origine naturale (definiti come NORM, per esempio Sabbie zirconifere, fosfogessi, ecc.) ad eccezione dei casi in cui i radionuclidi sono utilizzati per le loro proprietà radioattive;
- I rifiuti prodotti dall’esercizio di Reattori nucleari di ricerca.
Per i rifiuti, che rientrano nel campo sopra delineato, può essere definito uno schema di gestione completo, dalla produzione allo smaltimento, secondo una prassi ormai consolidata nel Paese, basata sul Servizio Integrato descritto nell’Appendice B della norma. I rifiuti radioattivi in oggetto possono essere nella forma di sorgenti sigillate dismesse o di materiale radioattivo di scarto non sigillato. Poiché i criteri e le condizioni di gestione possono essere differenti nei due casi, nel testo della norma è presentata una trattazione separata.
All’interno della UNI 11918 è riportata la UNI 10897, Carichi di rottami metallici – Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma come riferimento normativo.

Qualità dell’aria: in discussione la proposta di Direttiva Comunitaria presso il Senato
Il contenuto della Direttiva
La proposta di Direttiva UE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in discussione la proposta di direttiva sulla qualità dell’aria, presso la Commissione Politiche UE del Senato, richiama i principi stabiliti dalla Commissione europea nel Green Deal europeo.
Gli Obiettivi
La strategia
La Comunità mira a contribuire alla realizzazione del Piano d’azione per l’inquinamento zero, ed in particolare ridurre entro il 2050 l’inquinamento atmosferico a livelli non più considerati dannosi per la salute umana e gli ecosistemi naturali.
Gli obiettivi intermedi
Sarà necessario raggiungere, in tal senso, degli obiettivi intermedi, con riferimento alla riduzione, entro il 2030, di:
- almeno il 55% (rispetto al 2005) degli impatti sulla salute dell’inquinamento atmosferico (quantificati in termini di riduzione dei decessi prematuri attribuibili all’esposizione);
- almeno il 25% di quelli sugli ecosistemi, obiettivi che potranno essere perseguiti solo se si ridurranno ancora significativamente le emissioni dei principali inquinanti.
Individuazione di standard intermedi per la qualità dell’aria
Viene predisposto un approccio graduale verso la definizione degli attuali e futuri standard di qualità dell’aria dell’UE.
In particolare:
- verranno fissati standard intermedi per l’anno 2030;
- verrà sviluppata una prospettiva che favorisca la possibilità di un pieno allineamento con le linee guida dell’OMS sulla qualità dell’aria entro il 2050.
Nelle sue valutazioni, aggiornate nel 2021, l’Oms non stabilisce un valore al di sotto del quale non vi sia rischio, ma individua come limite inferiore di esposizione dei valori definiti “air quality guideline level” termine che può essere inteso come “livello raccomandato a cui tendere”: è il livello più basso per il quale è stato osservato un incremento della mortalità totale, di quella per cause cardiopolmonari, e di quella per cancro del polmone, con una confidenza migliore del 95%.
Per quanto riguarda la valutazione della qualità dell’aria, viene richiesto agli Stati membri di istituire un certo numero di “supersiti” ovvero dei punti di misura dove, accanto agli inquinanti monitorati di routine, si eseguano determinazioni della composizione chimica del particolato, della distribuzione dimensionale e della concentrazione in numero delle particelle ultrafini, del black carbon, del potenziale ossidativo del materiale particolato, della concentrazione di ammoniaca, di numerosi idrocarburi policiclici aromatici. L’introduzione della misura strutturata di nuovi parametri, appare particolarmente rilevante sia per comprendere meglio le caratteristiche degli inquinanti e indirizzare al meglio le azioni di risanamento, che per approfondire gli studi relativi agli impatti sanitari delle diverse sostanze presenti in atmosfera.
L’obiettivo è di mettere in campo al più presto le misure necessarie per ridurre l’inquinamento atmosferico al di sotto dei limiti proposti, o almeno a ridurre al minimo il periodo di superamento, con la prospettiva di raggiungere il loro rispetto su tutto il territorio entro il 2030. I piani dovranno inoltre essere monitorati costantemente per verificarne l’effettiva implementazione ed aggiornati regolarmente qualora per tre anni consecutivi persista il superamento dei limiti.
La tutela sanitaria dei Cittadini
Altro importante obiettivo perseguito dall’Atto è quello della garanzia di una maggiore tutela sanitaria per i cittadini.
Ciò dovrà essere realizzato mediante il contenimento dell’inquinamento atmosferico.

Net Zero Act: la Commissione propone una decarbonizzazione spinta per l’economia comunitaria
Rilasciata dalla Commissione europea la proposta per una decarbonizzazione dei processi economici. Si tratta di una proposta di regolamento finalizzata alla creazione di un quadro giuridico atto a rafforzare la capacità produttiva di tecnologie a emissioni zero nell’Unione, e sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione per il 2030, garantendo la sicurezza dell’approvvigionamento di tali tecnologie per salvaguardare la resilienza del sistema energetico dell’Unione.
Il contesto del Net Zero Act
Realizzare una transizione verso un’economia ad impatto climatico zero
Alla base della proposta, la Commissione richiama la necessità di una transizione verso un’economia climaticamente neutra e pulita e la corrispondente revisione del nostro sistema energetico.
Infatti si presentano opportunità significative in termini di sviluppo dei settori tecnologici net-zero e creazione di posti di lavoro di qualità e crescita.
In particolare, viene evidenziato come il mercato globale delle principali tecnologie net-zero prodotte in serie è destinato a triplicare entro il 2030, con un valore annuo di circa 600 miliardi di euro.
Tali sviluppi vengono altresì guidati da considerazioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento: la resilienza dei futuri sistemi energetici sarà misurata in particolare da un accesso sicuro alle tecnologie che alimenteranno tali sistemi (turbine eoliche, elettrolizzatori, batterie, fotovoltaico solare, pompe di calore e altro).
A sua volta, un approvvigionamento energetico sicuro sarà essenziale per garantire una crescita economica sostenibile e, in definitiva, l’ordine pubblico e la sicurezza.
In tale contesto, la comunicazione della Commissione sul piano industriale del Green Deal del 1° febbraio 2023 ha presentato un piano globale per rafforzare la competitività dell’industria europea a zero emissioni e sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica. Il piano si articola intorno ai seguenti quattro pilastri:
- un contesto normativo prevedibile e semplificato;
- accesso più rapido ai finanziamenti;
- migliorare le competenze
- aprire il commercio per catene di approvvigionamento resilienti.
Il Net-Zero Industry Act fa parte delle azioni annunciate in tale contesto, volte a semplificare il quadro normativo e a migliorare il contesto di investimento per la capacità produttiva dell’Unione di tecnologie che sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica dell’Unione e garantire che la nostra decarbonizzazione il sistema energetico è resiliente contribuendo nel contempo a ridurre l’inquinamento, a vantaggio della salute pubblica e del benessere ambientale planetario.
Alcuni dati
La Comunità segnala queste evidenze:
- La produzione globale di veicoli elettrici aumenterà di 15 volte entro il 2050, mentre la diffusione delle energie rinnovabili quasi quadruplicherà;
- la diffusione delle pompe di calore aumenterà di oltre sei volte entro il 2050 rispetto a oggi e la produzione di idrogeno da elettrolisi o idrogeno a base di gas naturale con cattura e stoccaggio del carbonio raggiungerà 450 Mt nel 2050;
- ciò si tradurrà in investimenti di produzione cumulativi globali di USD 1,2 trilioni necessari per portare una capacità sufficiente in linea con gli obiettivi globali del 2030;
- la Cina rappresenta il 90% degli investimenti in impianti di produzione.
L’Europa è attualmente un importatore netto di tecnologie energetiche a zero emissioni, con circa un quarto delle auto elettriche e delle batterie, e quasi tutti i moduli solari fotovoltaici e le celle a combustibile importati, principalmente dalla Cina. Per le tecnologie solari fotovoltaiche e i loro componenti, questa dipendenza supera il 90% dei prodotti in alcuni segmenti a monte della catena del valore, come lingotti e wafer.
Obiettivi del Net Zero Act
Il Net Zero Act mira a:
- migliorare la certezza e la capacità di investimento attraverso la definizione di obiettivi chiari e meccanismi di monitoraggio;
- ridurre gli oneri amministrativi per lo sviluppo di progetti industriali strategici a zero emissioni, anche attraverso lo snellimento dei requisiti amministrativi e la facilitazione delle autorizzazioni, la creazione di sandbox regolamentari e la garanzia di accesso alle informazioni;
- facilitare l’accesso ai mercati con misure specifiche relative alla domanda pubblica attraverso procedure di appalto pubblico e aste, nonché attraverso programmi di sostegno alla domanda privata da parte dei consumatori;
- facilitare e rendere possibili i progetti di cattura e stoccaggio del carbonio, anche aumentando la disponibilità di siti di stoccaggio del CO2;
- sostenere l’innovazione, anche attraverso sandbox regolamentari;
- migliorare le competenze per le tecnologie a zero emissioni;
- coordinare i partenariati internazionali.
In particolare, le c.d. “tecnologie net zero strategiche”, di cui all’allegato I del regolamento, verranno attribuite corsie preferenziali (in termini di autorizzazioni e accesso ai finanziamenti previste dal Regolamento), più ampie rispetto alle tecnologie net zero indicate nell’articolo 2 (definizioni). Si fa riferimento a:
- Tecnologie solari fotovoltaiche e solari termiche;
- tecnologie rinnovabili eoliche onshore e offshore;
- tecnologie a batteria e di accumulo;
- pompe di calore e tecnologie geotermiche;
- elettrolizzatori e celle a combustibile;
- tecnologie sostenibili per il biogas/biometano;
- tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS);
- tecnologie di rete.
Per maggiori informazioni
E’ possibile consultare il Regolamento al seguente link:
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_161_1_EN_ACT_part1_v9.pdf.
Allegato:




Governo Meloni: approvati i meccanismi sanzionatori in caso di violazioni Politica Agricola Comune
Con l’approvazione di uno schema di Decreto Legislativo, il Governo pone mano alla Politica Agricola Comunitaria (c.d. “PAC”). In particolare, stabilisce i meccanismi sanzionatori riguardanti i beneficiari degli aiuti, laddove si verificassero violazioni della normativa.
Che cos’è la PAC
Prima di passare in rassegna gli elementi principali dello schema di Decreto, rimane opportuno ricordare cosa si tratta quando si parla di PAC.
La politica agricola comune (PAC) è una politica dell’Unione Europea (UE) che mira a fornire supporto e protezione agli agricoltori dell’UE, promuovere la sicurezza alimentare, la sostenibilità ambientale e la coesione territoriale.
La PAC è stata istituita nel 1962 ed è stata oggetto di numerose riforme nel corso degli anni. Oggi, la PAC rappresenta una delle maggiori politiche dell’UE in termini di budget, con un bilancio di circa il 38% del budget totale dell’UE per il periodo 2021-2027.
La PAC si concentra su quattro obiettivi principali:
- Garantire la sicurezza alimentare: la PAC mira a garantire che l’UE abbia un’offerta alimentare sicura e sufficiente per soddisfare la domanda interna.
- Promuovere la sostenibilità ambientale: la PAC si impegna a promuovere pratiche agricole sostenibili e a proteggere l’ambiente, compresi il suolo, l’acqua e la biodiversità.
- Sostenere gli agricoltori: la PAC fornisce sostegno finanziario agli agricoltori dell’UE per aiutarli a mantenere le loro attività e garantire il loro reddito.
- Promuovere la coesione territoriale: la PAC mira a promuovere la coesione tra le regioni dell’UE, garantendo che gli agricoltori in tutta l’UE abbiano accesso agli stessi incentivi e supporto finanziario.
In sintesi, la PAC è una politica comune dell’UE volta a sostenere l’agricoltura europea in modo sostenibile, garantendo al contempo la sicurezza alimentare e il benessere degli agricoltori.
I meccanismi sanzionatori della PAC
La politica agricola comune (PAC) dell’Unione Europea (UE) prevede diversi meccanismi sanzionatori per garantire il rispetto delle regole e delle norme da parte degli agricoltori e degli altri soggetti coinvolti.
Di seguito sono elencati alcuni degli strumenti sanzionatori previsti dalla PAC:
- Penalizzazioni finanziarie: se un agricoltore non rispetta le regole della PAC, può essere soggetto a penalizzazioni finanziarie. Ad esempio, se un agricoltore non rispetta le regole sulla gestione del terreno, sulla produzione o sulle dichiarazioni dei redditi, può essere penalizzato con una riduzione del sostegno finanziario previsto dalla PAC.
- Controllo e ispezioni: gli agricoltori che partecipano alla PAC possono essere soggetti a controlli e ispezioni per verificare il rispetto delle regole e delle norme. In caso di violazione delle norme, l’agricoltore può essere soggetto a sanzioni.
- Sospensione o revoca del sostegno finanziario: se un agricoltore viola gravemente le norme della PAC, può essere sospeso o revocato il sostegno finanziario previsto. Ad esempio, se un agricoltore falsifica le dichiarazioni dei redditi o usa pesticidi vietati, può essere revocato il sostegno finanziario.
- Azioni penali: in caso di gravi violazioni delle norme della PAC, possono essere intraprese azioni penali. Ad esempio, se un agricoltore viola le norme sulla sicurezza alimentare o sull’ambiente, può essere perseguito penalmente.
Lo schema approvato dal Governo
Con lo schema in parola, una volta approvato, sono previsti meccanismi sanzionatori, ed in particolare, previste sanzioni per i beneficiari degli aiuti previsti dalla politica.
In particolare, le violazioni potranno riguardare la normativa su sicurezza sul lavoro, appalti pubblici e sul buono stato dei terreni.
Esso rappresenta l’attuazione del Regolamento 2021/2116/Ue inerente il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della Politica agricola comune
Il perimetro soggettivo
In particolare potranno essere destinatari delle sanzioni agricoltori, o altri beneficiari dei pagamenti diretti (come quelli concessi per zone svantaggiate o sottoposte a vincoli naturali), nei cui confronti sia stata accertata in via definitiva la violazione delle:
- norme attuative delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro (direttive 89/391/Cee e 2009/104/Ce);
- norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali e delle regole in materia di appalti pubblici.

