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MASE: pubblicato il decreto sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

È stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia.

L’entrata in vigore

Il Decreto è entrato in vigore lo scoro 24 gennaio, dopo la registrazione della Corte dei Conti e, in precedenza, l’approvazione della Commissione europea.

Le  CER

Si tratta di un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. 

In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

L’obiettivo

L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.

Le regole operative del Decreto

Il DM prevede che, entro i successivi trenta giorni, saranno approvate dal MASE, previa verifica da parte dell’ARERA e su proposta del Gestore dei Servizi Energetici. Queste dovranno disciplinare:

  • modalità;
  • tempistiche,

di riconoscimento degli incentivi.

Il testo individua due strade per promuovere lo sviluppo nel Paese delle CER:

  • un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti che supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi;
  • una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

I due benefici sono tra loro cumulabili.

Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di cinque gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Il ruolo del GSE

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) viene qualificato come soggetto gestore della misura.

Mediante opportuni portali, potrà essere presentare le richieste, entro 45 giorni dall’approvazione delle regole.

Il GSE, inoltre:

  • renderà disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it) documenti e guide informative;
  • canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle CER;
  • lancerà una campagna informativa per rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo, in raccordo con il MASE.

A proposito dell’ultimo punto, il primo “step” è già online e consiste in alcune “FAQ” per iniziare ad orientare cittadini, piccole e medie imprese, enti, cooperative e tutti gli altri destinatari del provvedimento.

Sarà presto online sul sito del GSE anche un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative, mentre è già disponibile la mappa interattiva delle cabine primarie su territorio nazionale.

Le dichiarazioni

“Comunità Energetiche Rinnovabili e autoconsumo diffuso – afferma il Ministro Gilberto Pichetto – sono due ingranaggi centrali della transizione energetica del Paese: oggi siamo dunque ancor più vicini a questo atteso obiettivo, che potrà veramente dare una svolta per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia, rafforzandone la sicurezza energetica e avvicinandoci agli obiettivi climatici”.

Per maggiori informazioni

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Decreto%20CER.pdf

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Le%20Comunita%CC%80%20Energetiche%20Rinnovabili%20-%20FAQ_1.pdf

ISPRA: convegno e visita guidata all’orto botanico di Roma

Interessante iniziativa di ISPRA nell’ambito della costruzione del Network Nazionale della Biodiversità. Si terrà il prossimo martedì 24 ottobre, presso l’Orto Botanico, Largo Cristina di Svezia, 23 A – Roma, alle ore 9.30, un convegno nell’ambito dello sviluppo del “Network Nazionale della Biodiversità”. Programma e modalità di partecipazione.

Il tema

Nell’ambito dell’attività di promozione della diffusione delle conoscenze sulla biodiversità tramite piattaforme web e sistemi informativi, ISPRA promuove un incontro finalizzato alla presentazione di NNB quale strumento in grado di facilitare la realizzazione di flussi di raccolta dati nel rispetto dei principali standard internazionali di interoperabilità tecnologica e semantica e di accessibilità e riuso.

Saranno presentati casi d’uso di NNB a supporto di attività istituzionali, di progetti internazionali e nazionali e di iniziative di Citizen science.

Il contesto: la strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030

Si tratta di uno degli impegni assunti nell’ambito della “Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030”, il documento strategico nazionale volto a garantire la conservazione e l’utilizzazione durevole della diversità biologica in Italia.

Dalla sua implementazione ad oggi, il Network Nazionale della Biodiversità (NNB), l’infrastruttura tecnica gestita da ISPRA per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), secondo moderni parametri di condivisione e visualizzazione dei dati, permette di rendere accessibili i contenuti delle banche dati fornite dagli enti deputati al monitoraggio della biodiversità e rappresenta un valido strumento per la condivisione di conoscenze sul tema.

Sarà affrontato il tema del coinvolgimento dei cittadini e saranno esposte esperienze maturate nell’ambito di percorsi di educazione e formazione ambientale.

L’incontro è finalizzato alla presentazione di NNB quale strumento in grado di facilitare la realizzazione di flussi di raccolta dati nel rispetto dei principali standard internazionali di interoperabilità tecnologica e semantica e di accessibilità e riuso. Saranno presentati casi d’uso di NNB a supporto di attività istituzionali, di progetti internazionali e nazionali e di iniziative di Citizen science.

Le coordinate

Si terrà il 24 Ottobre 2023, dalle 9 alle 16.30, presso l’Orto Botanico di Roma.

Il programma

Vedi: https://www.isprambiente.gov.it/files2023/eventi/nnb/programma.pdf

Decreto “Asset”: limitato il veto delle Soprintendenze sugli impianti a rinnovabili

Con il Decreto “Asset”, il nostro Governo interviene in vari settori economici, dal settore pubblico dei trasporti aerei, fino alla negazione dell’intervento della Sopraintendenza nella procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante impianti di produzione di energia a partire da rinnovabili.

Che cos’è il Decreto “Asset”

Non si tratta di un atto legislativo che riguarda il servizio pubblico offerto dai Taxi, per cui, nel nostro Paese, stiamo assistendo a numerose contestazioni delle sigle sindacali di riferimento. Infatti, interessa vari settori economici, tra i quali anche

Entrata in vigore

Il Decreto è entrato in vigore lo scorso 10 ottobre 2023, con la conversione nella L. n. 136 del 9 ottobre 2023 del DL n. 104 del 10 agosto scorso. Esso reca “disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”.

Le misure previste

Non solo le misure previste affinché il nostro Paese si doti, a livello aggregato, di un numero maggiore di licenze per i taxi[1]:

  • viene disposta un’imposta straordinaria sui margini di interesse  delle banche operanti nel territorio dello Stato, ed in particolare, si prevede un’aliquota del 40 per cento e la base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024; si prevede che AGCM vigili sulla puntuale osservanza del divieto, riferendo direttamente, e con cadenza annuale, nei confronti del Parlamento con apposita relazione, anche mediante accertamenti a campione;
  • il termine, per avvalersi della detrazione al 110 per cento, viene posticipato al 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) e riguarda gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;
  • viene assegnato, all’AGCM, il compito di avviare le proprie istruttorie nel settore trasporti aerea, ed in particolare qualora si manifestino condotte restrittive della concorrenza o dell’abuso di posizione dominante da parte delle compagnie, attuate con tecniche algoritmiche e con particolare riferimento alle rotte insulari e nei periodi di picco di domanda o di emergenza nazionale (v. caso Ryanair)[2].

Interventi sull’iter autorizzativo riguardante gli impianti alimentati a FER

In tema ambiente, l’intervento del Governo con il DL “Asset”, attiene un pacchetto di prescrizioni che riguardano la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili.

Con il Decreto, infatti non è ora piu’ possibile interrompere la costruzione di un impianto a fonti rinnovabili che ha già ottenuto la valutazione di impatto ambientale.

In tal senso viene previsto che gli impianti, già provvisti di una valutazione di impatto ambientale (VIA), non potranno essere bloccati da una nuova dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 12-ter).

La dichiarazione di notevole interesse pubblico è uno strumento stabilito dal codice dei beni culturali (Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42), che in sostanza permette alla Soprintendenza competente di fermare la costruzione di un impianto a fonti rinnovabili, con l’obiettivo di tutelare il paesaggio o i beni archeologici in una determinata area.


[1] Questo dovrà essere attuato mediante l’incremento del numero degli Enti locali destinatari, al fine di avere una copertura geografica maggiore ed avere un servizio più efficiente ed adeguato. Si interviene, andando a distinguere, innanzitutto, tra i comuni in generale e i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporti, circa il numero delle licenze. Inoltre, viene ammessa la possibilità di rilasciare, da parte degli Enti locali, in via sperimentale, licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l’esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza. Infine, per capoluoghi di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda. Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un concorso straordinario.

[2] AGCM può verificare l’accertamento delle fattispecie vietate dalla L. n. 287/1990. Si prescrive inoltre esplicito divieto di porre in essere condotte lesive della concorrenza mediante la profilazione degli utenti o la loro discriminazione sulla base del dispositivo adoperato per effettuare la prenotazione. Dato l’ampliamento dei compiti dell’AGCM, si prevede il potenziamento del relativo organico, con relativa copertura finanziaria.

Pubblicata la nuova norma UNI sui rifiuti radioattivi

E’ stata pubblicata dall’Ente Italiano di Normazione (UNI) la guida UNI 11918 recante la “Gestione dei rifiuti radioattivi – Rifiuti provenienti dai settori medico-sanitario, industriale e di ricerca – Caratterizzazione e gestione”, per garanire una corretta gestione dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi, nonché delle sorgenti radioattive sigillate dismesse.

Obiettivo delle Linee

Si tratta di fornire linee guida e i principali criteri per garantire una corretta gestione dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi, nonché delle sorgenti radioattive sigillate dismesse, prodotte nell’ambito di pratiche, autorizzate all’uso di sorgenti radioattive, nei settori medico-sanitario, industriale e di ricerca.

Essa riguarda specificamente sui rifiuti radioattivi non nucleari, che possono essere generati come risultato di numerose attività, tra cui applicazioni mediche diagnostiche e terapeutiche, attività di ricerca medica, misurazione e controllo dei processi industriali e vari utilizzi di materiali radioattivi nell’ambito dell’agricoltura, dell’esplorazione geologica, dell’edilizia e di altri campi.

Tali rifiuti sono spesso definiti rifiuti radioattivi istituzionali – IRW o rifiuti radioattivi non nucleari – NNRW, con l’obiettivo di sottolineare che non derivano dalla produzione di energia nucleare o che si riferiscono a organizzazioni pubbliche.

IRW è generato come risultato di molte attività, comprese applicazioni mediche diagnostiche, terapeutiche e di ricerca in medicina; controllo e misurazione dei processi nell’industria e numerosi usi di materiale radioattivo in agricoltura, esplorazione geologica, edilizia e altri campi.

Esclusioni

La norma non si applica a:

  • I rifiuti derivanti da attività di bonifica o a seguito di interventi di decontaminazione in situazioni di esposizione esistente o di emergenza, al di fuori di una pratica e autorizzate dalle Autorità Competenti sulla base di specifici Piani di Intervento;
  • I rifiuti prodotti da attività di decommissioning di istallazioni, utilizzate nell’ambito di pratiche che rientrano nell’oggetto della norma, ma che richiedono una specifica autorizzazione sulla base di un Piano da sottoporre alle Autorità Competenti;
  • I rifiuti contaminati da radionuclidi di origine naturale (definiti come NORM, per esempio Sabbie zirconifere, fosfogessi, ecc.) ad eccezione dei casi in cui i radionuclidi sono utilizzati per le loro proprietà radioattive;
  • I rifiuti prodotti dall’esercizio di Reattori nucleari di ricerca.

Per i rifiuti, che rientrano nel campo sopra delineato, può essere definito uno schema di gestione completo, dalla produzione allo smaltimento, secondo una prassi ormai consolidata nel Paese, basata sul Servizio Integrato descritto nell’Appendice B della norma. I rifiuti radioattivi in oggetto possono essere nella forma di sorgenti sigillate dismesse o di materiale radioattivo di scarto non sigillato. Poiché i criteri e le condizioni di gestione possono essere differenti nei due casi, nel testo della norma è presentata una trattazione separata.

All’interno della UNI 11918 è riportata la UNI 10897, Carichi di rottami metallici – Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma come riferimento normativo.

Qualità dell’aria: in discussione la proposta di Direttiva Comunitaria presso il Senato

Il contenuto della Direttiva

La proposta di Direttiva UE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in discussione la proposta di direttiva sulla qualità dell’aria, presso la Commissione Politiche UE del Senato, richiama i principi stabiliti dalla Commissione europea nel Green Deal europeo.

Gli Obiettivi

La strategia

La Comunità mira a contribuire alla realizzazione del Piano d’azione per l’inquinamento zero, ed in particolare ridurre entro il 2050 l’inquinamento atmosferico a livelli non più considerati dannosi per la salute umana e gli ecosistemi naturali.

Gli obiettivi intermedi

Sarà necessario raggiungere, in tal senso, degli obiettivi intermedi, con riferimento alla riduzione, entro il 2030,  di:

  • almeno il 55% (rispetto al 2005) degli impatti sulla salute dell’inquinamento atmosferico (quantificati in termini di riduzione dei decessi prematuri attribuibili all’esposizione);
  • almeno il 25% di quelli sugli ecosistemi, obiettivi che potranno essere perseguiti solo se si ridurranno ancora significativamente le emissioni dei principali inquinanti.

Individuazione di standard intermedi per la qualità dell’aria

Viene predisposto un approccio graduale verso la definizione degli attuali e futuri standard di qualità dell’aria dell’UE.

In particolare:

  • verranno fissati standard intermedi per l’anno 2030;
  • verrà sviluppata una prospettiva che favorisca la possibilità di un pieno allineamento con le linee guida dell’OMS sulla qualità dell’aria entro il 2050.

Nelle sue valutazioni, aggiornate nel 2021, l’Oms non stabilisce un valore al di sotto del quale non vi sia rischio, ma individua come limite inferiore di esposizione dei valori definiti “air quality guideline level” termine che può essere inteso come “livello raccomandato a cui tendere”: è il livello più basso per il quale è stato osservato un incremento della mortalità totale, di quella per cause cardiopolmonari, e di quella per cancro del polmone, con una confidenza migliore del 95%.

Per quanto riguarda la valutazione della qualità dell’aria, viene richiesto agli Stati membri di istituire un certo numero di “supersiti” ovvero dei punti di misura dove, accanto agli inquinanti monitorati di routine, si eseguano determinazioni della composizione chimica del particolato, della distribuzione dimensionale e della concentrazione in numero delle particelle ultrafini, del black carbon, del potenziale ossidativo del materiale particolato, della concentrazione di ammoniaca, di numerosi idrocarburi policiclici aromatici. L’introduzione della misura strutturata di nuovi parametri, appare particolarmente rilevante sia per comprendere meglio le caratteristiche degli inquinanti e indirizzare al meglio le azioni di risanamento, che per approfondire gli studi relativi agli impatti sanitari delle diverse sostanze presenti in atmosfera.

L’obiettivo è di mettere in campo al più presto le misure necessarie per ridurre l’inquinamento atmosferico al di sotto dei limiti proposti, o almeno a ridurre al minimo il periodo di superamento, con la prospettiva di raggiungere il loro rispetto su tutto il territorio entro il 2030. I piani dovranno inoltre essere monitorati costantemente per verificarne l’effettiva implementazione ed aggiornati regolarmente qualora per tre anni consecutivi persista il superamento dei limiti.

La tutela sanitaria dei Cittadini

Altro importante obiettivo perseguito dall’Atto è quello della garanzia di una maggiore tutela sanitaria per i cittadini.

Ciò dovrà essere realizzato mediante il contenimento dell’inquinamento atmosferico. 

Net Zero Act: la Commissione propone una decarbonizzazione spinta per l’economia comunitaria

Rilasciata dalla Commissione europea la proposta per una decarbonizzazione dei processi economici. Si tratta di una proposta di regolamento finalizzata alla creazione di un quadro giuridico atto a rafforzare la capacità produttiva di tecnologie a emissioni zero nell’Unione, e sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione per il 2030, garantendo la sicurezza dell’approvvigionamento di tali tecnologie per salvaguardare la resilienza del sistema energetico dell’Unione.

Il contesto del Net Zero Act

Realizzare una transizione verso un’economia ad impatto climatico zero

Alla base della proposta, la Commissione richiama la necessità di una transizione verso un’economia climaticamente neutra e pulita e la corrispondente revisione del nostro sistema energetico.

Infatti si presentano opportunità significative in termini di sviluppo dei settori tecnologici net-zero e creazione di posti di lavoro di qualità e crescita.

In particolare, viene evidenziato come il mercato globale delle principali tecnologie net-zero prodotte in serie è destinato a triplicare entro il 2030, con un valore annuo di circa 600 miliardi di euro.

Tali sviluppi vengono altresì guidati da considerazioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento: la resilienza dei futuri sistemi energetici sarà misurata in particolare da un accesso sicuro alle tecnologie che alimenteranno tali sistemi (turbine eoliche, elettrolizzatori, batterie, fotovoltaico solare, pompe di calore e altro).

A sua volta, un approvvigionamento energetico sicuro sarà essenziale per garantire una crescita economica sostenibile e, in definitiva, l’ordine pubblico e la sicurezza.

In tale contesto, la comunicazione della Commissione sul piano industriale del Green Deal del 1° febbraio 2023 ha presentato un piano globale per rafforzare la competitività dell’industria europea a zero emissioni e sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica. Il piano si articola intorno ai seguenti quattro pilastri:

  • un contesto normativo prevedibile e semplificato;
  • accesso più rapido ai finanziamenti;
  • migliorare le competenze
  • aprire il commercio per catene di approvvigionamento resilienti.

Il Net-Zero Industry Act fa parte delle azioni annunciate in tale contesto, volte a semplificare il quadro normativo e a migliorare il contesto di investimento per la capacità produttiva dell’Unione di tecnologie che sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica dell’Unione e garantire che la nostra decarbonizzazione il sistema energetico è resiliente contribuendo nel contempo a ridurre l’inquinamento, a vantaggio della salute pubblica e del benessere ambientale planetario.

Alcuni dati

La Comunità segnala queste evidenze:

  • La produzione globale di veicoli elettrici aumenterà di 15 volte entro il 2050, mentre la diffusione delle energie rinnovabili quasi quadruplicherà;
  • la diffusione delle pompe di calore aumenterà di oltre sei volte entro il 2050 rispetto a oggi e la produzione di idrogeno da elettrolisi o idrogeno a base di gas naturale con cattura e stoccaggio del carbonio raggiungerà 450 Mt nel 2050;
  • ciò si tradurrà in investimenti di produzione cumulativi globali di USD 1,2 trilioni necessari per portare una capacità sufficiente in linea con gli obiettivi globali del 2030;
  • la Cina rappresenta il 90% degli investimenti in impianti di produzione.

L’Europa è attualmente un importatore netto di tecnologie energetiche a zero emissioni, con circa un quarto delle auto elettriche e delle batterie, e quasi tutti i moduli solari fotovoltaici e le celle a combustibile importati, principalmente dalla Cina. Per le tecnologie solari fotovoltaiche e i loro componenti, questa dipendenza supera il 90% dei prodotti in alcuni segmenti a monte della catena del valore, come lingotti e wafer.

Obiettivi del Net Zero Act

Il Net Zero Act mira a:

  • migliorare la certezza e la capacità di investimento attraverso la definizione di obiettivi chiari e meccanismi di monitoraggio;
  • ridurre gli oneri amministrativi per lo sviluppo di progetti industriali strategici a zero emissioni, anche attraverso lo snellimento dei requisiti amministrativi e la facilitazione delle autorizzazioni, la creazione di sandbox regolamentari e la garanzia di accesso alle informazioni;
  • facilitare l’accesso ai mercati con misure specifiche relative alla domanda pubblica attraverso procedure di appalto pubblico e aste, nonché attraverso programmi di sostegno alla domanda privata da parte dei consumatori;
  • facilitare e rendere possibili i progetti di cattura e stoccaggio del carbonio, anche aumentando la disponibilità di siti di stoccaggio del CO2; 
  • sostenere l’innovazione, anche attraverso sandbox regolamentari;
  • migliorare le competenze per le tecnologie a zero emissioni;
  • coordinare i partenariati internazionali.

In particolare, le c.d. “tecnologie net zero strategiche”, di cui all’allegato I del regolamento, verranno attribuite corsie preferenziali (in termini di autorizzazioni e accesso ai finanziamenti previste dal Regolamento), più ampie rispetto alle tecnologie net zero indicate nell’articolo 2 (definizioni). Si fa riferimento a:

  • Tecnologie solari fotovoltaiche e solari termiche;
  • tecnologie rinnovabili eoliche onshore e offshore;
  • tecnologie a batteria e di accumulo;
  • pompe di calore e tecnologie geotermiche;
  • elettrolizzatori e celle a combustibile;
  • tecnologie sostenibili per il biogas/biometano;
  • tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS);
  • tecnologie di rete.

Per maggiori informazioni

E’ possibile consultare il Regolamento al seguente link:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_161_1_EN_ACT_part1_v9.pdf.

Allegato: 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_161_1_EN_annexe_proposition_part1_v7.pdf