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Pubblicato il rapporto “Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: secondo rapporto sui dati regionali”

ISPRA ha rilasciato un rapporto dedicato alle attività di bonifica svolte a livello regionale. Si tratta del secondo documento rilasciato in ordine di tempo dall’Istituto. Le principali evidenze e le attività di bonifica descritte nel documento.  

Le principali evidenze

Il rapporto illustra e analizza i dati relativi ai procedimenti di bonifica aggiornati al 31 dicembre 2020.

I dati sono stati ricavati da MOSAICO, il database nazionale sui procedimenti di bonifica, popolato da SNPA, dalle Regioni e Province Autonome.

Si tratta di un censimento che interessa tutti i procedimenti in corso (16.199) e quelli conclusi (18.823).

Nel dettaglio, nel rapporto sono analizzati gli stati di avanzamento del procedimento e lo stato di contaminazione dei siti con procedimenti in corso, le modalità di chiusura di quelli conclusi, l’età dei procedimenti e la loro durata. Sono esaminati altresì i tipi di procedura adottati a norma di legge, i soggetti titolari del procedimento e la distribuzione territoriale dei procedimenti.

Che cos’è ISPRA

Si tratta dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ovvero di un’agenzia creata per monitorare, proteggere e gestire l’ambiente e le risorse naturali del paese; istituita nel 2008, opera sotto la supervisione del MASE.

Le attività principali riguardano la raccolta di dati ambientali, la ricerca scientifica, la valutazione e l’analisi dei rischi ambientali, la pianificazione e la gestione delle risorse naturali, nonché la promozione e la diffusione di informazioni sullo stato dell’ambiente italiano.

Essa svolge anche un ruolo importante nel fornire consulenza tecnica al governo italiano e alle istituzioni locali nel campo della protezione ambientale, e collabora con altre agenzie nazionali e internazionali, università, centri di ricerca e organizzazioni non governative per promuovere la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile.

Le nozioni fondamentali: quando si avvia una attività di bonifica.

In base a quanto descritto all’interno del rapporto, rimane utile individuare le definizioni fondamentali e relativa base normativa interna.

La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati è stata introdotta con il D.M. 471/99 ed è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, parte quarta, titolo V che, ancora oggi, rappresenta la norma che regolamenta la “Bonifica di siti contaminati”.

In accordo alla norma:

  • l’avvio di un procedimento di bonifica è legato al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o al rinvenimento di una contaminazione storica;
  • una volta effettuate le indagini preliminari e, qualora necessaria la caratterizzazione, il sito viene dichiarato non contaminato se non sono registrati superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), o potenzialmente contaminato nel caso si sia verificato il superamento delle CSC anche per un solo parametro.
  • i siti non contaminati escono dalla procedura senza alcuna necessità di ulteriori interventi;
  • i siti potenzialmente contaminati che hanno concluso la fase di caratterizzazione prevedono l’applicazione di una procedura di analisi del rischio sito-specifica per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR).

Qualora sia accertato il superamento delle CSR:

  • il sito è dichiarato contaminato;
  • deve essere presentato, approvato ed eseguito un intervento di bonifica\messa in sicurezza che consenta di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente.

Nel caso il procedimento sia relativo alla sola matrice acque sotterranee, il superamento delle CSC al punto di conformità (POC) identifica il sito come “contaminato”. 

Per alcuni casi particolari, riconducibili a specifiche tipologie di siti (punti vendita carburante, siti di ridotte dimensioni, contaminazione relativa alla sola matrice suolo-sottosuolo), sono state definite delle procedure “semplificate” che, in taluni casi, prevedono la possibilità di effettuare interventi di bonifica del suolo volti al raggiungimento di concentrazioni inferiori o uguali ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) senza effettuare l’analisi di rischio.

L’attivazione di un procedimento di bonifica non necessariamente implica l’esigenza di un intervento di bonifica e allo stesso modo l’esistenza di un procedimento di bonifica non implica necessariamente un intervento di bonifica.

Il procedimento di bonifica può infatti chiudersi anche senza necessità di intervento sul sito.

Per la gestione dei siti accertati come contaminati sono previsti dalla normativa interventi di:

  • messa in sicurezza operativa (MISO): interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività; comprende inoltre gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti;
  • messa in sicurezza permanente (MISP): interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente; in tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
  • bonifica: interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) o, nel caso delle acque sotterranee, il rispetto delle CSC al confine del sito in corrispondenza del POC.

Le definizioni

Altrettanto rilevante è l’insieme delle definizioni di interesse:

  • Procedimento di bonifica: procedimento amministrativo previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che contempla diverse fasi. I dati raccolti e presentati nel Rapporto sono relativi a tutti i procedimenti di bonifica censiti dalle Regioni/Province Autonome nelle proprie anagrafi/banche dati, anche quelli avviati e talvolta conclusi ai sensi del previgente D.M. 471/99 ad eccezione di quelli relativi ad aree ricadenti nel perimetro di un Sito di Interesse Nazionale (SIN).  
  • Sito: l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali da riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.
  • Sito Orfano: a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di ricerca del responsabile della potenziale contaminazione per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti e non provvede il proprietario del sito ne’ altro soggetto interessato; b) sito rispetto al quale il soggetto responsabile dell’inquinamento o il soggetto interessato, dopo avere attivato le procedure previste, non conclude le attività e gli interventi. Sito di Interesse Nazionale (SIN): area individuata con apposito decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora MASE) sulla base dei criteri fissati dall’Art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., connotata da specifiche caratteristiche, dai contaminanti presenti e dal rilievo sull’impatto in termini di rischio sanitario ed ecologico, i cui procedimenti sono in capo al Ministero stesso. Generalmente all’interno del perimetro dei SIN ricadono differenti siti e quindi vi sono una pluralità di procedimenti in capo a diversi soggetti.
  • Sito regionale: area interessata da procedimento di bonifica in corso o concluso, non ricompresa nei Siti di Interesse Nazionale e il cui procedimento è in capo alla Regione o ad enti territoriali da essa delegati.
  • Sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale sono registrati superamenti delle CSC di cui alle tabelle 1 e 2 Allegato V alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
  • Sito contaminato: un sito per il quale si è registrato il superamento delle CSR di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mmii., oppure per i quali si è registrato il superamento delle CSC che, per scelta del soggetto obbligato o per tipologia di procedimento (ex D.M. 471/99, semplificato ex D.Lgs. 152/06 e ss.mmii) o per interessamento della sola matrice acque sotterranee, ne comporta la diretta attribuzione di sito contaminato senza il passaggio all’analisi di rischio. 
  • Sito in attesa di accertamenti analitici: un sito con procedimento amministrativo di bonifica in corso che risulta però senza alcun riscontro circa la presenza o meno di concentrazioni di sostanze contaminanti superiori alle CSC.
  • Sito bonificato: un sito nel quale sono stati eseguiti interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore alle CSR. Ai fini del presente rapporto il termine sito bonificato è inteso in senso più esteso comprendendo anche siti sui quali sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza, che consistono nell’isolamento temporaneo o definitivo delle fonti di contaminazione. 
  • Sito non contaminato: un sito nel quale la concentrazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore alle CSC (valori di screening) oppure alle CSR (valori obiettivo sito-specifici associati all’accettabilità del rischio sanitario/ambientale).

Nel rapporto vengono inseriti in questa categoria anche siti con rischio accettabile nei quali non sono stati adottati interventi sulle matrici ambientali, ma misure di “gestione del rischio” (MISO/MISP) che hanno ricondotto all’accettabilità i livelli di rischio associato alla contaminazione.

Superficie amministrativa: somma delle particelle catastali che risultano coinvolte anche solo parzialmente dall’evento potenzialmente in grado di contaminare il sito. Nel caso in cui il procedimento interessi anche (o solo) la matrice acque sotterranee, la superficie amministrativa non oltrepassa il confine di proprietà, limite massimo sul quale può essere individuato il POC. Superficie tecnica C>CSC: proiezione in superficie delle sorgenti di contaminazione del suolo/sottosuolo derivanti dal modello concettuale definitivo. Ai fini del rapporto i termini sito e procedimento vengono utilizzati indistintamente con lo stesso significato.

Obiettivo del Rapporto

La raccolta dati è stata effettuata sui siti contaminati dal 2017 in avanti.

Nel 2021, essa ha registrato un punto di svolta con la messa in esercizio ed il primo popolamento di MOSAICO, il Database nazionale dei procedimenti di bonifica.

L’obiettivo è quello di raccogliere e divulgare dati affidabili, omogenei e completi a livello nazionale sui siti contaminati; in tal senso ISPRA ha promosso, sin dall’istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), la costituzione di una struttura ad hoc in ambito SNPA con il coinvolgimento delle Regioni e Province Autonome, con l’obiettivo di creare un luogo di confronto, scambio e condivisione per la realizzazione di un sistema informativo relativo ai procedimenti di bonifica sul territorio nazionale.

Oggi tutto ciò permette di avere una conoscenza sullo stato dell’arte sui siti contaminati a livello nazionale senza precedenti, rispondendo a precisi obblighi di legge (art.251 D.Lgs.152/2006 e art. 3 Legge 132/2016) e permettendo la diffusione delle informazioni all’opinione pubblica, agli organi di stampa, alla Pubblica Amministrazione, agli organi decisori.

Il percorso effettuato ha permesso di raggiungere, secondo le valutazioni dell’Istituto, con la messa in esercizio di MOSAICO, un livello di dettaglio elevato, a scala del singolo procedimento di bonifica, consentendo un notevole aumento del grado di conoscenza rispetto ai dati precedentemente raccolti.

I dati sulla contaminazione del suolo in Europa

In Europa si stima che 60-70% dei suoli sono degradati a causa delle pratiche di utilizzo da parte dell’uomo: ad esempio il 21% dei suoli ha limiti per il cadmio superiori alla soglia di pericolo per l’uomo e allo stesso modo l’83% dei suoli ha almeno un residuo di pesticidi. (EU European Missions A Soil Deal for Europe Implemetation Plan, 2020).