Contratti di sviluppo: chiusura dello sportello il 28 febbraio 2023

Con decreto direttoriale MIMIT del novembre 2022 è stata fissata al 28 novembre 2022 la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo. Esso rimarrà aperto fino alle ore 17.00 del 28 febbraio 2023.

Lo sportello

Con decreto direttoriale del 16 novembre 2022 è stata fissata alle ore 12:00 del 28 novembre 2022 la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo, per il sostegno di programmi coerenti con le finalità Misura M2C2 Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del PNRR.

Lo sportello, che può contare su una dotazione di 358.251.807,14 euro, rimarrà aperto fino alle ore 17.00 del 28 febbraio 2023.

Cosa sono i contratti di sviluppo

Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.



La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.


La normativa attualmente in vigore (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:

  • programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
  • programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.


L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, commi da 85 a 87), ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l’accesso allo strumento agevolativo e l’integrazione settoriale[1].

Con la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2021 sono state fornite le opportune direttive per perseguire la corretta attuazione delle previsioni recate dalla predetta disposizione normativa ed è stata prevista la pubblicazione dell’elenco dei comuni rientranti nelle aree interne del Paese.

Soggetto gestore

La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.

Destinatari

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:

  • soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;
  • imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma di sviluppo.

Fermo restando l’importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale; non inferiori a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; non inferiore a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche ovvero 3 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

  • finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
  • contributo in conto interessi
  • contributo in conto impianti
  • contributo diretto alla spesa

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2022.

Come funziona

Le istanze di accesso devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia.


L’Agenzia procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

Il decreto 2 novembre 2021 ha previsto un aggiornamento dei requisiti che i programmi di sviluppo industriali e i programmi di sviluppo di attività turistiche devono rispettare ai fini della concessione delle agevolazioni richieste.


[1] In particolare, la soglia di accesso per i programmi di sviluppo di attività turistiche, ordinariamente pari a 20 milioni di euro, è stata ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. La medesima disposizione ha, inoltre, stabilito che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

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