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Schema tipo del contratto di servizio: fra un mese si chiudono le consultazioni di ARERA

Con un pacchetto di quattro Delibere, lo scorso agosto ARERA ha inteso accelerare il processo di riforma del settore dei rifiuti urbani, dando seguito alle recenti previsioni normative per il riordino dei servizi pubblici locali, per la tutela della concorrenza, per le operazioni “Salva mare” e per favorire l’economia circolare, tenendo conto del principio comunitario della responsabilità estesa del produttore (EPR). Tra circa un mese si conclude la consultazione per lo schema-tipo del contratto di servizio.

Le quattro delibere

Obiettivo

L’obiettivo è quello di regolare alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti, accompagnando una transizione che vede i rifiuti sempre più come una risorsa economica da valorizzare attraverso la raccolta differenziata, il riciclo e il recupero e che vede gradualmente ridursi la percentuale di rifiuti da considerare scarto inutilizzabile.

Il contenuto

Questi i contenuti principali delle quattro delibere:

  1. con la delibera 385 è stato approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore. Un provvedimento che il settore invocava da molto prima che l’ARERA assumesse, nel 2018, competenze sul settore rifiuti (la previsione era già contenuta nel Testo Unico del 2006).Con questa delibera sono stati disciplinati i contenuti minimi essenziali del contratto di servizio, volti ad assicurare, per tutta la durata dell’affidamento, l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.
  2. con la delibera 387 si introduce il monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento, secondo un approccio graduale che tiene conto delle condizioni di partenza e dell’eterogeneità del parco impiantistico disponibile. Da queste condizioni deriva la necessità di riconoscere il giusto valore di un settore industriale caratterizzato da un elevato grado di specializzazione in relazione alle diverse filiere. È stato quindi introdotto un primo set di indicatori che consentirà di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata. Questo al fine di promuovere una maggiore efficacia nelle successive attività di riciclaggio del materiale. Il set di indicatori si completa con altri, legati all’affidabilità e alle performance delle infrastrutture degli impianti di trattamento, prevedendo – dal 1° gennaio 2024 – specifici obblighi di monitoraggio e trasparenza.
  3. con la delibera 389 sono state definite le regole per l’aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l’ impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) e adeguandolo anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, in tal modo garantendo l’affidabilità del nuovo quadro regolatorio.Sono stati quindi introdotti criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali. Al tempo stesso sono state introdotte misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell’inflazione, salvaguardando l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell’erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all’utenza.  Nella medesima delibera si sono infine introdotte misure per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, prevedendo una riclassificazione dei molteplici elementi conoscitivi desumibili dai circa 6.000 PEF approvati. I dettagli operativi saranno esplicitati dall’Autorità nel prossimo in autunno, in concomitanza con la definizione degli applicativi informatici per l’aggiornamento dei citati PEF, che avverrà sulla base degli ultimi dati disponibili facendo quindi riferimento alla annualità 2022.
  4. con delibera 386, infine, è stato istituito in particolare un meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. Il meccanismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 60/22 cosiddetta legge Salva Mare, riguarda anche le campagne di pulizia ed è finalizzato a distribuire sull’intera collettività nazionale i relativi oneri, assicurandone la copertura con una specifica componente, che entrerà a far parte delle voci della tassa sui rifiuti oppure della tariffa corrispettiva.

Le scadenze e i limi della n. 385

In particolare, le scadenze per i portatori di interesse, in relazione alle osservazioni che possono essere fornite in merito all’approvazione dello schema tipo del bando per l’affidamento del servizio dei rifiuti, vengono collocate al 13 dicembre prossimo venturo. 

La normativa sul punto è chiara: spetta, infatti, secondo il Testo Unico dei Servizi Pubblici Locali (TUEL, articolo 7), tale compito, configurandosi tale disciplina come speciale, rispetto a quella generale costituita dal nuovo codice degli appalti.

Lo schema tipo suppone una gestione integrata dei rifiuti trucchi tale schema sia applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche gli affidamenti di singole fasi del servizio: La precisazione è fondamentale, perché, secondo i dati empirici, soltanto l’1,9 dei gestori è effettivamente integrato, ovvero svolge tutte quante le attività del servizio di genere urbana.

Per maggiori informazioni

Gli atti sono consultabili sul sito www.arera.it

PNGR: verso l’identificazione dei criteri per cui un impianto viene classificato come “Minimo”

Con la Deliberazione n. 363 del 3 Agosto 2023, l’Autorità per le Reti, l’Energia e l’Ambiente, ha introdotto una tassonomia utile a definire le tre categorie di impianti utili alla chiusura del ciclo dei rifiuti oggetto della regolamentazione tariffaria da essa disciplinata. Tuttavia, l’inserimento in una di queste, ovvero la classificazione come “minimo” di un impianto, ha destato non poche preoccupazioni  negli Operatori, generando una richiesta di chiarimenti verso il Legislatore.

Cosa sono gli impianti “minimi”

Innanzitutto, è bene chiarire la classificazione svolta da ARERA e cosa si intende con impianti “minimi”.

Sono rappresentati da quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione.

Vengono invece considerati come “aggiuntivi” quelli diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata alla trasparenza.

La regolazione MTR-2, quindi, oltre ad applicarsi a tutti i gestori integrati e ai loro impianti, si applica agli operatori non integrati che gestiscono impianti “minimi”, con l’introduzione di incentivi decrescenti in base al tipo di trattamento che operano sui rifiuti (compostaggio, digestione anaerobica, termovalorizzazione).

ARERA, con il proprio metodo, intende penalizzare, indipendentemente dalla classificazione, il conferimento in discarica.

Gli impianti sono classificati secondo la natura del gestore (“integrato” se gestisce più fasi della filiera e ha impianti di trattamento già considerati nella regolazione del precedente MTR) e il ruolo che ricoprono nel ciclo (se impianti di chiusura del ciclo o intermedi).

Il meccanismo di perequazione, nonché il previsto limite alle tariffe di accesso ai medesimi impianti, mirano a responsabilizzare le realtà locali, supportando i percorsi di miglioramento dell’efficienza gestionale, di completamento della filiera e di realizzazione di impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti, premiando la prossimità territoriale.

Che cos’è il Programma Nazionale Gestione Rifiuti (PNGR)

L’importanza del programma

Si tratta di una delle riforme previste dal PNRR, volta a raggiungere livelli molto elevati di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero degli stessi, che adatti la rete di impianti necessari per la gestione integrata dei rifiuti, riduca al minimo, come opzione ultima e residua, lo smaltimento finale, istituisca sistemi di monitoraggio, eviti l’avvio di nuove procedure di infrazione nei confronti dell’Italia, affronti lo scarso tasso di raccolta dei rifiuti, disincentivi il conferimento in discarica e garantisca la complementarità con i programmi regionali in materia di rifiuti, consentendo il conseguimento degli obiettivi della normativa dell’UE e nazionale e combattendo gli scarichi illegali di rifiuti e l’incenerimento all’aria aperta.

Le tappe per l’approvazione

È stata avviata, nel dicembre 2021, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS). La prima fase di scoping si è conclusa con l’acquisizione dei contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e del parere della Commissione tecnica VIA-VAS. È stata poi avviata la consultazione pubblica sulla proposta di Programma e sul relativo Rapporto ambientale, ai fini della conclusione della procedura di VAS e della finalizzazione del decreto ministeriale di approvazione del previsto Programma entro il 30 giugno 2022.

Il Decreto Ministeriale di conclusione della procedura di VAS è stato sottoscritto il 7 giugno 2022.

Il 13 giugno 2022, l’Ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha provveduto a trasmettere alla Conferenza Stato-Regioni lo schema di decreto di Valutazione Ambientale Strategica sul Programma nazionale rifiuti, al fine dell’acquisizione dell’intesa.

La riunione della Conferenza Unificata ai fini dell’acquisizione dell’intesa si è svolta nel mese di giugno 2022.

Con Decreto Ministeriale n. 257, del 24 giugno 2022, è stato approvato il Programma nazionale di gestione dei Rifiuti (Conseguita la Milestone M2C1-13).

Gli obiettivi perseguiti

Il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti costituisce uno strumento strategico di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. Il Programma, in particolare, fissa i macro-obiettivi e definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nell’elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti. In sede di prima applicazione, costituisce una delle riforme strutturali per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Con un orizzonte temporale di sei anni (2022-2028), partendo dal quadro di riferimento europeo, è preordinato a orientare le politiche pubbliche e ad incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell’ambiente. Il Programma si pone dunque come uno dei pilastri strategici e attuativi della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, insieme al Programma nazionale di Prevenzione dei rifiuti.

Gli orientamenti piu’ recenti in Commissione Ambiente del Senato dei minimi

Con una proposta di risoluzione su gestione dei rifiuti a firma Sen. Fregolent, vengono riprese le audizioni in merito alla proposta di risoluzione sull’adeguamento del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), a firma Fregolent (AZ-IV).

Questa, in particolare, impegna il Governo a:

  • rivedere il programma nazionale di gestione dei rifiuti, indicando i criteri di identificazione degli impianti minimi, indispensabili alla chiusura dei cicli regionali di gestione dei rifiuti urbani; 
  • dichiarare i fabbisogni impiantistici da colmare a livello territoriale, consentendo al mercato di rispondere alle esigenze infrastrutturali dei territori, anche in ragione del fatto che il PNRR ha evidenziato la necessità di introdurre norme finalizzate a rafforzare l’efficienza e la concorrenza nella gestione dei rifiuti, nella prospettiva di attenuare le lacune impiantistiche ed evitare di destinare risorse alla realizzazione di impianti non necessari.
ARERA: al via la consultazione sui costi efficienti della raccolta differenziata

Con un Documento, l’Autorità per le Reti, l’Energia e l’Ambiente (ARERA) avvia un ulteriore consultazione riguardante la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari, nonché per definire gli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero.

La consultazione

Obiettivo

L’obiettivo Il documento 214/2023/R/Rif predisposto da ARERA prosegue il cammino iniziato già dal 2021 e proseguito nel 2022 volto a definire la posizione dell’Authority sulla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari, nonché per definire gli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero.

L’obiettivo è quello di promuovere la concorrenza, l’efficienza e adeguati livelli di qualità nei servizi regolati, anche definendo un sistema tariffario che armonizzi “gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”, nonché – nell’ambito della specifica competenza in materia di rifiuti urbani – “l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”.

Le problematiche affrontate

Nel quadro delle finalità sopra richiamate, si inseriscono le recenti attribuzioni in ordine alle determinazioni dei costi efficienti della raccolta differenziata, nonché alla definizione degli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, per le quali l’Autorità ha avviato i relativi procedimenti, rispettivamente, con le deliberazioni 364/2021/R/RIF e 413/2022/R/RIF.

Il nuovo articolo 222 del TUA: la determinazione dei costi efficienti attribuita ad ARERA

In dettaglio, il decreto legislativo 116/20 ha determinato una riformulazione dell’articolo 222 (“Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione”) del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), prevedendo:

“1. Gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio (…). In particolare: (…) b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari (…). 2. I servizi di cui alla lettera b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell’effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell’80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI)”.

La Legge annuale per la concorrenza 2021: attribuzione delle competenze sul punto all’Autorità

Alle previsioni sopra richiamate si affiancano quelle dell’articolo 14, comma 2, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza per l’anno 2021, che integrando l’articolo 202 del TUA (in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) al comma 1-bis ha assegnato all’Autorità il compito di “defini[re] (…) adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti”.

La partecipazione dell’Autorità all’organismo di vigilanza dei Consorzi

A completamento del quadro delle attribuzioni appena delineato giova ricordare che il decreto legge 144/22, introducendo il comma 4-bis all’articolo 206-bis del decreto legislativo 152/06, ha previsto la partecipazione dell’Autorità all’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica allo scopo “di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell’efficacia” di tali sistemi.

Termine della consultazione

I contributi possono essere inviati o compilando il modulo sul sito di Arera o via posta certificata entro il 15 giugno 2023.

ARERA: avviata la consultazione per l’individuazione dei costi efficienti nel settore rifiuti

L’Autorità per le Reti, l’Energia e l’Ambiente ha avviato lo scorso 16 maggio una consultazione per determinare i costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento. Avrà termine fra meno di un mese, il 15 giugno 2023.

L’oggetto della consultazione

ARERA ha avviato una consultazione dal titolo “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento

L’obiettivo è quello di determinare i costi efficienti e standard di qualità, della raccolta differenziata, delle attività di recupero e di smaltimento.

Ciò viene svolto con l’obiettivo strategico di individuare i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy.

Ciò avverrà tenendo conto di corretti e imprescindibili criteri di sostenibilità e di efficienza, il fondamentale principio della “Extended Producer Responsibility” (EPR), per una configurazione delle filiere più efficace, conducendo analisi ed elaborazioni volte a identificare gli opportuni indicatori di costo, quali benchmark di efficienza a cui tendere.

ARERA

Che cos’è

Si tratta di un Autorità Amministrativa indipendente, istituita nel 1995[1].

Essa ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’azione dell’Autorità, inizialmente limitata ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi.

Le competenze nel settore rifiuti

Con la c.d. “Legge Finanziaria 2018” (L. n. 205 del 27 Dicembre 2017), inoltre, sono state attribuite da essa funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Pure per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995.

Oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei settori energetici, l’azione dell’Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

I propositi dell’Autorità

Le azioni strategiche di cui al presente provvedimento coprono il quadriennio in cui l’Autorità è chiamata ad accompagnare l’applicazione della disciplina tariffaria per il settore dei rifiuti, varata nell’agosto 2021, contribuendo a creare le condizioni per il raggiungimento dei nuovi target eurounitari e nazionali.

L’Autorità valuterà l’impatto degli sviluppi tecnologici sulla configurazione delle filiere, anche alla luce degli effetti conseguenti alle novità normative introdotte dal recepimento del “Circular Economy Package” (ed in particolare del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020), in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità, per tale tipologia di utenza, di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Peraltro, con riferimento alla definizione della domanda dei servizi pubblici di raccolta, trasporto e trattamento, o, sotto un profilo giuridico diverso ma con effetti in termini economici e finanziari analoghi, con riferimento alla definizione di rifiuto, l’appartenenza o meno al perimetro delle attività regolate e, conseguentemente, soggette al relativo recupero dei costi, secondo le modalità di prelievo all’utenza finale, appare un tema di grande rilevanza, che richiede all’Autorità di individuare – in esito ad una costante analisi evidence based – le misure più idonee a graduarne gli effetti in un orizzonte temporale congruo.

Alcuni degli strumenti economici richiamati dal citato decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e delle altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, richiedono lo sviluppo di interventi ulteriori, da inquadrare in un framework di progressiva stabilità e certezza della regolazione. In particolare, nuove misure verranno attivate con riferimento alla prevenzione e al riciclaggio, ai “regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati”, nonché ai “regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e [alle] misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la governance”*.

Le linee di intervento

 

Diverse sono, a tal proposito, le linee di intervento previste, oltre a quello sopra citato:

  • Aggiornamento e integrazione del metodo tariffario rifiuti, alla luce delle evidenze riferite alla prima applicazione delle misure recate dal MTR-2 per la promozione della capacità del sistema di gestire integralmente i rifiuti. Un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’accesso agli impianti, e la possibilità di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe agli impianti medesimi, saranno elementi che l’Autorità intende mantenere, in un’ottica di sostenibilità delle condizioni economiche applicate agli utenti, anche in sede di impostazione della disciplina tariffaria per il terzo periodo regolatorio.
  • Revisione dell’attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del “pay-as-you-throw”, con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti).
  • Disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, anche definendone le relative modalità di indicazione negli avvisi di pagamento e vigilando sul corretto utilizzo delle risorse che ne derivano (in coerenza con gli esiti della discussione parlamentare in ordine alle “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»)”).

 

 


[1] legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”

TARI per gli utenti domestici disagiati: al via il bonus

La Tassa Rifiuti (c.d. TARI) è il tributo dovuto dagli UTENTI del servizio di igiene urbana, domestici (i Cittadini, tanto per intenderci) e non (le Imprese, ed in generale chi svolge attività produttive), per l’espletamento dello stesso. Con il via libera del Consiglio di Stato vengono introdotte novità che interessano i Cittadini in stato di disagio a riguardo del pagamento della medesima. Vediamo le novità che si prospettano.

Che cos’è la TARI

Il Consiglio di Stato (Cds) ha rilascio il parere positivo (parere consultivo n. 515/2022), a riguardo dello Schema prodotto dal Consiglio dei Ministri (CdM) a riguardo della definizione di un meccanismo di regolamentazione tariffaria agevolato per particolari categorie di utenze del servizio di igiene urbana. Prima di passare in rassegna le novità, un breve inquadramento della disciplina.

Per cosa è dovuta

 

Il servizio di igiene urbana viene classificato come “essenziale”: esso rientra nell’ambito dei servizi pubblici locali di interesse economico “a rete”, caratterizzati dalla presenza di infrastrutture fisiche indispensabili all’erogazione del servizio e sottoposti alla regolazione di autorità indipendenti (nel caso in esame, l’Autorità di regolazione per energia,  reti e ambiente, ovvero ARERA).

Da chi è dovuta

La tassa rifiuti deve essere corrisposta dalle utenze domestiche (i.e.: i Cittadini) e non (i.e.: Imprese), ovvero i fruitori del SPL “igiene urbana”: questa viene legata alla tariffa associata ad ognuna delle utenze in questione, la quale viene determinata secondo opportuno metodo, fissato dall’Autorità Amministrativa indipendente competente sul punto.

Le condizioni fissate con il nuovo schema

In particolare, la Presidenza ha inteso stabilire condizioni più vantaggiose a favore degli utenti domestici, precisando principi e criteri delle tariffe agevolate qualora versino in condizioni economico-sociali disagiate.

La base normativa del provvedimento in itinere viene costituita dall’articolo 57-bis del DL n. 124/2019, recante “Disciplina  della  TARI.   Coefficienti   e   termini   per   la deliberazione  piano   economico   finanziario   e   delle   tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del  bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico”.

Proprio con il c.2 dell’articolo, si prescrive che “al fine di promuovere la  tutela  ambientale  in  un  quadro  di

sostenibilità sociale, l’Autorità di regolazione per energia,  reti e ambiente assicura agli utenti domestici del  servizio  di  gestione integrato   dei   rifiuti   urbani   e   assimilati   in   condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del  servizio  a condizioni  tariffarie  agevolate.” 

Con l’atto viene chiarito il perimetro soggettivo dei beneficiari, stabilendo che gli utenti   beneficiari   sono individuati in analogia ai criteri utilizzati  per  i  bonus  sociali relativi  agli altri servizi pubblici essenziali (energia  elettrica,  gas, servizio   idrico integrato).

Spetta ad ARERA definire, a tal proposito, con propri provvedimenti, le modalita’  attuative,  tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio  e di investimento, e ciò avviene, appunto, sulla base dei principi e  dei  criteri  individuati con DCPM[1].

L’entità del bonus

La Presidenza ha previsto un bonus (le cui modalità attuative, come sopra anticipato, dovranno essere definite da ARERA), consistente in una riduzione pari al 25% della Tari o della TARIP (la c.d. tariffa associata alla Tassa Rifiuti puntuale, ovvero quella commisurata alla reale quantità di rifiuti prodotta dall’utenza ed intercettata dal Servizio),

L’accesso al bonus

Il bonus verrà erogato esclusivamente nei confronti di nuclei familiari che avranno documento uno stato di effettivo e documentato disagio.

In tal senso farà fede il valore dell’indicatore ISEE, sulla scorta di un’esperienza già realizzata per i bonus sociali analoghi, sperimentati cioè per altri servizi pubblici essenziali quali quello elettrico, gas e idrico[2].

Le raccomandazioni del Consiglio di Stato

Nel parere espresso, il Consiglio:

invita il Governo a valutare l’opportunità di parametrare l’agevolazione alla numerosità del nucleo familiare, sottolinea la opportunità di evitare la automaticità della misura (introducendo un onere di richiesta del beneficiario) e suggerisce, visto il “sensibile ritardo rispetto ai tempi previsti dal DL n. 124 2019. di valutare l’ipotesi di prevedere l’intervento già a partire dal 2022, invece che dal 2023 come previsto dallo schema;

raccomanda almeno un anno di “monitoraggio” sull’applicazione della misura, in relazione al possibile effetto “distorcente” delle modalità di “copertura” dell’agevolazione, che passa dalla maggiorazione delle tariffe a carico degli utenti non beneficiari delle stesse.


[1] su  proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  da  adottare   entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del DL in oggetto.

[2] Esso è pari a euro 8.265, elevato a euro 20mila per i nuclei familiari con almeno quattro figli.

ARERA: rilasciato un nuovo tool per la redazione dei piani economico-finanziari (PEF)

Con un aggiornamento rilasciato il 26 novembre 2021, ARERA mette nuovamente mano al Tool che i Gestori devono utilizzare per redigere i propri Piani Economico Finanziari, per definire le tariffe applicate ai servizi erogati.

Il tool MTR-2

A cosa serve

L’Autorità rende disponibile una versione preview del file TOOL MTR-2 per fornire un’occasione di verifica della modulistica che dovrà essere elaborata dagli Enti territorialmente competenti ai fini della predisposizione tariffaria prevista dalla normativa da ARERA stessa definita[1].

L’idea di fondo è quella di consentire, attraverso la predisposizione del Tool (materialmente, un foglio excel in cui inserire i dati, che verranno successivamente evidenziati), una semplificazione e minimizzazione degli oneri amministrativi in capo ai soggetti obbligati (i c.d. Gestori).

Come è stato definito

ARERA ha inizialmente predisposto una versione test degli schemi di TOOL MTR-2 dei dati tariffari da trasmettere all’Autorità e di un tool di calcolo per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento ai fini della predisposizione delle proposte tariffarie.

Lo strumento di raccolta dati/tool di calcolo è suddiviso in:

  • dati di input necessari al calcolo della predisposizione tariffaria ai sensi del MTR-2 (fogli di colore arancio);
  • fogli di calcolo intermedi (fogli di colore verde);
  • dati di output PEF (fogli di colore blu).

Successivamente ARERA ha predisposto un incontro con gli operatori, ad inizio ottobre, da quale sono scaturite numerose osservazioni e rilievi, che hanno successivamente portato a realizzare una Determina del 4 novembre 2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

Il contenuto della Determina 4 Novembre 2021

Con essa ARERA ha fornito:

  • alcuni chiarimenti applicativi in merito al metodo tariffario 2 (Del. n. 363/2021)[2];
  • gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione, con particolare riferimento a: PEF quadriennale (Allegato 1, c.d. “Tool MTR-2 di ARERA”), relazione di accompagnamento (allegato 2); dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato (Allegato 3), e per i gestori di diritto pubblico (Allegato 4).

ARERA ha rilasciato lo scorso 26 novembre una nuova versione del Tool MTR-2, allegata al post, assieme alla delibera sopra richiamata e relativi allegati.

I chiarimenti applicativi

I chiarimenti applicativi riguardano, tra le altre cose:

  • I criteri applicativi e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo: devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 27.4 del MTR-2 (1.1); 
  • I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo due criteri: a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio; b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità (1.2);
  • Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario (1.3).

Gli schemi “tipo”

Gli schemi tipo riguardano:

  • PEF quadriennale (Allegato 1, c.d. “Tool MTR-2 di ARERA”)[3], che viene allegato alla presente nella versione aggiornata allo scorso venerdì 26 novembre;
  • relazione di accompagnamento (allegato 2): essa viene articolata in 5 e redatta in parte dall’ETC (Ente Territorialmente Competente, ovvero il soggetto delegato alla validazione dell’impianto tariffario), in parte dal Gestore, e consiste in un documento di accompagnamento alla trasmissione di tali atti (PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all’utenza, che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria), da trasmette e sottoporre all’approvazione di ARERA.
  • dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato (allegato 3) e di diritto pubblico (allegato 4), riguardante dati, informazioni e documentazione trasmessi verso l’Autorità;
  • dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico (Allegato 4).

Allegati 

[1] Quella più recente, prevista dalla Del. n. 363 del 3 Agosto 2021, art. 2.

[2] In precedenza, ARERA: a) aveva reso disponibile, in data 28 settembre u.s., una versione preview del tool di calcolo – elaborato nell’ambito delle attività volte alla definizione delle modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2 della deliberazione 363/2021/R/RIF – richiedendo contestualmente l’invio di eventuali contributi e commenti, allo scopo di acquisire elementi utili per la propria azione regolatoria; b) successivamente organizzato un focus group, in cui sono stati, tra l’altro, oggetto di approfondimento le seguenti tematiche: a) modalità di valorizzazione dell’IVA indetraibile da parte degli enti locali; b) poste rettificative del capitale; c) altri specifici elementi di interesse per il computo delle componenti di costo; dal FG è emersa l’esigenza di confermare, in una logica di continuità, le modalità  applicative introdotte per il primo periodo regolatorio, secondo quanto chiarito dalla determina 02/DRIF/2020

[3] Le modifiche effettuate riguardano i seguenti fogli (e, all’interno, determinate celle, v. Tool in allegato): Foglio IN_Par_22, Foglio IN_Par_22-24-25, Foglio IN_BIL_Gest_20, Foglio IN_BIL_Gest_21, Foglio IN_BIL_Com_20, Foglio IN_BIL_Com_21, CK_22, CK_23-24-25 e PEF.       

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