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ARERA: avviata la consultazione per l’individuazione dei costi efficienti nel settore rifiuti

L’Autorità per le Reti, l’Energia e l’Ambiente ha avviato lo scorso 16 maggio una consultazione per determinare i costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento. Avrà termine fra meno di un mese, il 15 giugno 2023.

L’oggetto della consultazione

ARERA ha avviato una consultazione dal titolo “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento

L’obiettivo è quello di determinare i costi efficienti e standard di qualità, della raccolta differenziata, delle attività di recupero e di smaltimento.

Ciò viene svolto con l’obiettivo strategico di individuare i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy.

Ciò avverrà tenendo conto di corretti e imprescindibili criteri di sostenibilità e di efficienza, il fondamentale principio della “Extended Producer Responsibility” (EPR), per una configurazione delle filiere più efficace, conducendo analisi ed elaborazioni volte a identificare gli opportuni indicatori di costo, quali benchmark di efficienza a cui tendere.

ARERA

Che cos’è

Si tratta di un Autorità Amministrativa indipendente, istituita nel 1995[1].

Essa ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’azione dell’Autorità, inizialmente limitata ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi.

Le competenze nel settore rifiuti

Con la c.d. “Legge Finanziaria 2018” (L. n. 205 del 27 Dicembre 2017), inoltre, sono state attribuite da essa funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Pure per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995.

Oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei settori energetici, l’azione dell’Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

I propositi dell’Autorità

Le azioni strategiche di cui al presente provvedimento coprono il quadriennio in cui l’Autorità è chiamata ad accompagnare l’applicazione della disciplina tariffaria per il settore dei rifiuti, varata nell’agosto 2021, contribuendo a creare le condizioni per il raggiungimento dei nuovi target eurounitari e nazionali.

L’Autorità valuterà l’impatto degli sviluppi tecnologici sulla configurazione delle filiere, anche alla luce degli effetti conseguenti alle novità normative introdotte dal recepimento del “Circular Economy Package” (ed in particolare del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020), in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità, per tale tipologia di utenza, di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Peraltro, con riferimento alla definizione della domanda dei servizi pubblici di raccolta, trasporto e trattamento, o, sotto un profilo giuridico diverso ma con effetti in termini economici e finanziari analoghi, con riferimento alla definizione di rifiuto, l’appartenenza o meno al perimetro delle attività regolate e, conseguentemente, soggette al relativo recupero dei costi, secondo le modalità di prelievo all’utenza finale, appare un tema di grande rilevanza, che richiede all’Autorità di individuare – in esito ad una costante analisi evidence based – le misure più idonee a graduarne gli effetti in un orizzonte temporale congruo.

Alcuni degli strumenti economici richiamati dal citato decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e delle altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, richiedono lo sviluppo di interventi ulteriori, da inquadrare in un framework di progressiva stabilità e certezza della regolazione. In particolare, nuove misure verranno attivate con riferimento alla prevenzione e al riciclaggio, ai “regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati”, nonché ai “regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e [alle] misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la governance”*.

Le linee di intervento

 

Diverse sono, a tal proposito, le linee di intervento previste, oltre a quello sopra citato:

  • Aggiornamento e integrazione del metodo tariffario rifiuti, alla luce delle evidenze riferite alla prima applicazione delle misure recate dal MTR-2 per la promozione della capacità del sistema di gestire integralmente i rifiuti. Un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’accesso agli impianti, e la possibilità di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe agli impianti medesimi, saranno elementi che l’Autorità intende mantenere, in un’ottica di sostenibilità delle condizioni economiche applicate agli utenti, anche in sede di impostazione della disciplina tariffaria per il terzo periodo regolatorio.
  • Revisione dell’attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del “pay-as-you-throw”, con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti).
  • Disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, anche definendone le relative modalità di indicazione negli avvisi di pagamento e vigilando sul corretto utilizzo delle risorse che ne derivano (in coerenza con gli esiti della discussione parlamentare in ordine alle “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»)”).

 

 


[1] legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”

TARI per gli utenti domestici disagiati: al via il bonus

La Tassa Rifiuti (c.d. TARI) è il tributo dovuto dagli UTENTI del servizio di igiene urbana, domestici (i Cittadini, tanto per intenderci) e non (le Imprese, ed in generale chi svolge attività produttive), per l’espletamento dello stesso. Con il via libera del Consiglio di Stato vengono introdotte novità che interessano i Cittadini in stato di disagio a riguardo del pagamento della medesima. Vediamo le novità che si prospettano.

Che cos’è la TARI

Il Consiglio di Stato (Cds) ha rilascio il parere positivo (parere consultivo n. 515/2022), a riguardo dello Schema prodotto dal Consiglio dei Ministri (CdM) a riguardo della definizione di un meccanismo di regolamentazione tariffaria agevolato per particolari categorie di utenze del servizio di igiene urbana. Prima di passare in rassegna le novità, un breve inquadramento della disciplina.

Per cosa è dovuta

 

Il servizio di igiene urbana viene classificato come “essenziale”: esso rientra nell’ambito dei servizi pubblici locali di interesse economico “a rete”, caratterizzati dalla presenza di infrastrutture fisiche indispensabili all’erogazione del servizio e sottoposti alla regolazione di autorità indipendenti (nel caso in esame, l’Autorità di regolazione per energia,  reti e ambiente, ovvero ARERA).

Da chi è dovuta

La tassa rifiuti deve essere corrisposta dalle utenze domestiche (i.e.: i Cittadini) e non (i.e.: Imprese), ovvero i fruitori del SPL “igiene urbana”: questa viene legata alla tariffa associata ad ognuna delle utenze in questione, la quale viene determinata secondo opportuno metodo, fissato dall’Autorità Amministrativa indipendente competente sul punto.

Le condizioni fissate con il nuovo schema

In particolare, la Presidenza ha inteso stabilire condizioni più vantaggiose a favore degli utenti domestici, precisando principi e criteri delle tariffe agevolate qualora versino in condizioni economico-sociali disagiate.

La base normativa del provvedimento in itinere viene costituita dall’articolo 57-bis del DL n. 124/2019, recante “Disciplina  della  TARI.   Coefficienti   e   termini   per   la deliberazione  piano   economico   finanziario   e   delle   tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del  bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico”.

Proprio con il c.2 dell’articolo, si prescrive che “al fine di promuovere la  tutela  ambientale  in  un  quadro  di

sostenibilità sociale, l’Autorità di regolazione per energia,  reti e ambiente assicura agli utenti domestici del  servizio  di  gestione integrato   dei   rifiuti   urbani   e   assimilati   in   condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del  servizio  a condizioni  tariffarie  agevolate.” 

Con l’atto viene chiarito il perimetro soggettivo dei beneficiari, stabilendo che gli utenti   beneficiari   sono individuati in analogia ai criteri utilizzati  per  i  bonus  sociali relativi  agli altri servizi pubblici essenziali (energia  elettrica,  gas, servizio   idrico integrato).

Spetta ad ARERA definire, a tal proposito, con propri provvedimenti, le modalita’  attuative,  tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio  e di investimento, e ciò avviene, appunto, sulla base dei principi e  dei  criteri  individuati con DCPM[1].

L’entità del bonus

La Presidenza ha previsto un bonus (le cui modalità attuative, come sopra anticipato, dovranno essere definite da ARERA), consistente in una riduzione pari al 25% della Tari o della TARIP (la c.d. tariffa associata alla Tassa Rifiuti puntuale, ovvero quella commisurata alla reale quantità di rifiuti prodotta dall’utenza ed intercettata dal Servizio),

L’accesso al bonus

Il bonus verrà erogato esclusivamente nei confronti di nuclei familiari che avranno documento uno stato di effettivo e documentato disagio.

In tal senso farà fede il valore dell’indicatore ISEE, sulla scorta di un’esperienza già realizzata per i bonus sociali analoghi, sperimentati cioè per altri servizi pubblici essenziali quali quello elettrico, gas e idrico[2].

Le raccomandazioni del Consiglio di Stato

Nel parere espresso, il Consiglio:

invita il Governo a valutare l’opportunità di parametrare l’agevolazione alla numerosità del nucleo familiare, sottolinea la opportunità di evitare la automaticità della misura (introducendo un onere di richiesta del beneficiario) e suggerisce, visto il “sensibile ritardo rispetto ai tempi previsti dal DL n. 124 2019. di valutare l’ipotesi di prevedere l’intervento già a partire dal 2022, invece che dal 2023 come previsto dallo schema;

raccomanda almeno un anno di “monitoraggio” sull’applicazione della misura, in relazione al possibile effetto “distorcente” delle modalità di “copertura” dell’agevolazione, che passa dalla maggiorazione delle tariffe a carico degli utenti non beneficiari delle stesse.


[1] su  proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  da  adottare   entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del DL in oggetto.

[2] Esso è pari a euro 8.265, elevato a euro 20mila per i nuclei familiari con almeno quattro figli.

ARERA: rilasciato un nuovo tool per la redazione dei piani economico-finanziari (PEF)

Con un aggiornamento rilasciato il 26 novembre 2021, ARERA mette nuovamente mano al Tool che i Gestori devono utilizzare per redigere i propri Piani Economico Finanziari, per definire le tariffe applicate ai servizi erogati.

Il tool MTR-2

A cosa serve

L’Autorità rende disponibile una versione preview del file TOOL MTR-2 per fornire un’occasione di verifica della modulistica che dovrà essere elaborata dagli Enti territorialmente competenti ai fini della predisposizione tariffaria prevista dalla normativa da ARERA stessa definita[1].

L’idea di fondo è quella di consentire, attraverso la predisposizione del Tool (materialmente, un foglio excel in cui inserire i dati, che verranno successivamente evidenziati), una semplificazione e minimizzazione degli oneri amministrativi in capo ai soggetti obbligati (i c.d. Gestori).

Come è stato definito

ARERA ha inizialmente predisposto una versione test degli schemi di TOOL MTR-2 dei dati tariffari da trasmettere all’Autorità e di un tool di calcolo per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento ai fini della predisposizione delle proposte tariffarie.

Lo strumento di raccolta dati/tool di calcolo è suddiviso in:

  • dati di input necessari al calcolo della predisposizione tariffaria ai sensi del MTR-2 (fogli di colore arancio);
  • fogli di calcolo intermedi (fogli di colore verde);
  • dati di output PEF (fogli di colore blu).

Successivamente ARERA ha predisposto un incontro con gli operatori, ad inizio ottobre, da quale sono scaturite numerose osservazioni e rilievi, che hanno successivamente portato a realizzare una Determina del 4 novembre 2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

Il contenuto della Determina 4 Novembre 2021

Con essa ARERA ha fornito:

  • alcuni chiarimenti applicativi in merito al metodo tariffario 2 (Del. n. 363/2021)[2];
  • gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione, con particolare riferimento a: PEF quadriennale (Allegato 1, c.d. “Tool MTR-2 di ARERA”), relazione di accompagnamento (allegato 2); dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato (Allegato 3), e per i gestori di diritto pubblico (Allegato 4).

ARERA ha rilasciato lo scorso 26 novembre una nuova versione del Tool MTR-2, allegata al post, assieme alla delibera sopra richiamata e relativi allegati.

I chiarimenti applicativi

I chiarimenti applicativi riguardano, tra le altre cose:

  • I criteri applicativi e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo: devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 27.4 del MTR-2 (1.1); 
  • I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo due criteri: a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio; b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità (1.2);
  • Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario (1.3).

Gli schemi “tipo”

Gli schemi tipo riguardano:

  • PEF quadriennale (Allegato 1, c.d. “Tool MTR-2 di ARERA”)[3], che viene allegato alla presente nella versione aggiornata allo scorso venerdì 26 novembre;
  • relazione di accompagnamento (allegato 2): essa viene articolata in 5 e redatta in parte dall’ETC (Ente Territorialmente Competente, ovvero il soggetto delegato alla validazione dell’impianto tariffario), in parte dal Gestore, e consiste in un documento di accompagnamento alla trasmissione di tali atti (PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all’utenza, che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria), da trasmette e sottoporre all’approvazione di ARERA.
  • dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato (allegato 3) e di diritto pubblico (allegato 4), riguardante dati, informazioni e documentazione trasmessi verso l’Autorità;
  • dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico (Allegato 4).

Allegati 

[1] Quella più recente, prevista dalla Del. n. 363 del 3 Agosto 2021, art. 2.

[2] In precedenza, ARERA: a) aveva reso disponibile, in data 28 settembre u.s., una versione preview del tool di calcolo – elaborato nell’ambito delle attività volte alla definizione delle modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2 della deliberazione 363/2021/R/RIF – richiedendo contestualmente l’invio di eventuali contributi e commenti, allo scopo di acquisire elementi utili per la propria azione regolatoria; b) successivamente organizzato un focus group, in cui sono stati, tra l’altro, oggetto di approfondimento le seguenti tematiche: a) modalità di valorizzazione dell’IVA indetraibile da parte degli enti locali; b) poste rettificative del capitale; c) altri specifici elementi di interesse per il computo delle componenti di costo; dal FG è emersa l’esigenza di confermare, in una logica di continuità, le modalità  applicative introdotte per il primo periodo regolatorio, secondo quanto chiarito dalla determina 02/DRIF/2020

[3] Le modifiche effettuate riguardano i seguenti fogli (e, all’interno, determinate celle, v. Tool in allegato): Foglio IN_Par_22, Foglio IN_Par_22-24-25, Foglio IN_BIL_Gest_20, Foglio IN_BIL_Gest_21, Foglio IN_BIL_Com_20, Foglio IN_BIL_Com_21, CK_22, CK_23-24-25 e PEF.       

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