Sostegno per le grandi imprese in difficoltà: le caratteristiche del Fondo GID

Il Fondo GID (Sostegno Grandi Imprese),  è rivolto alle imprese in temporanea difficoltà finanziaria, per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività, nell’ambito di piani, realistici e credibili, di rilancio dell’impresa o di un suo asset. Scopriamo tutte le caratteristiche in questo articolo.

In cosa consiste

Il Fondo opera attraverso la concessione di prestiti quinquennali a tasso agevolato a favore di Grandi Imprese e imprese in amministrazione straordinaria, ed è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione di 400 milioni di euro.

Il sostegno finanziario è stato autorizzato dalla Commissione europea nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”: se la società ha ottenuto ulteriori aiuti in termini di garanzie o di tassi di interesse – per finanziamenti diversi – nell’ambito del citato regime comunitario, la somma di tali aiuti e del prestito del Fondo non potrà comunque superare il limite massimo del prestito come sopra dettagliato.

A chi si rivolge

Il Fondo è destinato alle Grandi Imprese e alle imprese in amministrazione straordinaria. Sono escluse le imprese a controllo pubblico diretto ed indiretto e quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Non è prevista una valutazione del merito creditizio.

Requisiti soggettivi

Le imprese devono:

  • avere sede legale ed operativa in Italia
  • versare in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ai fini dell’accesso al Fondo sono considerate tali se presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o se si trovano in situazione di difficoltà[1] sorta dopo il 31 dicembre 2019
  • non essere sottoposte a procedure di tipo liquidatorio

Cosa finanzia

Il Fondo Sostegno Grandi Imprese finanzia investimenti, costo del lavoro e capitale d’esercizio ed interviene concedendo prestiti agevolati a 5 anni finalizzati a sostenere la ripresa o la continuità dell’attività, nell’ambito di piani, realistici e credibili, di rilancio dell’impresa o di un suo asset.

Il rimborso avviene a partire dai 12 mesi successivi alla prima (o unica) erogazione, con un piano di ammortamento a rate costanti semestrali e posticipate al 31 maggio e 30 novembre di ogni anno.

Il tasso agevolato è pari allo 0,10% per il primo anno, 0,55% per il secondo e terzo anno e 1,55% per il quarto e quinto anno.

L’importo complessivo del finanziamento non può eccedere i 30 milioni di euro. Nel caso di più imprese beneficiarie appartenenti allo stesso gruppo, il limite si applica con riferimento all’intero gruppo. L’importo può  essere incrementato, fermi restando i limiti di seguito specificati, nel caso in cui al sostegno del piano aziendale partecipino, con proprie risorse, anche la Regione interessata ovvero altre Amministrazioni o Enti.

L’ammontare massimo del prestito non deve essere superiore, alternativamente:

  • al 25% del fatturato totale 2019;
  • al doppio della spesa salariale del 2019 o dell’ultimo esercizio disponibile.

Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

Come funziona

L’ammissione deve avvenire entro il 30 giugno 2022.

Il Fondo Sostegno Grandi Imprese prevede una procedura a sportello: non ci sono graduatorie.

Le domande vengono valutate da Invitalia in base all’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi.

La delibera di ammissione deve essere adottata entro il 30 giugno 2022, salvo prolungamento del regime di aiuti Covid.

Analisi della domanda

Il percorso di valutazione comprende i seguenti passaggi:

  • la società presenta richiesta di finanziamento a Invitalia esclusivamente tramite la procedura informatica appositamente predisposta, allegando tutta la documentazione necessaria
  • Invitalia, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, procede alle verifiche di ammissibilità, chiedendo eventualmente integrazioni in caso di necessità (da fornire entro 10 giorni)
  • in caso di esito positivo della valutazione, Invitalia adotta la delibera di ammissione e richiede i documenti necessari per la stipula del contratto di finanziamento, a cui segue l’erogazione del prestito

La società è tenuta ad aprire un conto corrente dedicato da utilizzare esclusivamente per gli utilizzi del Fondo.

Il piano aziendale deve contenere dettagliate informazioni in ordine a:

  • la compagine societaria dell’impresa richiedente, con particolare riferimento alle capacità imprenditoriali;
  • la situazione di temporanea difficoltà finanziaria in essere
  • le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività d’impresa al fine di ripristinare la redditività nel medio periodo e consentire il rimborso del finanziamento del Fondo a scadenza, nonché per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficoltà finanziaria;
  • i fabbisogni e i tempi previsti per l’attuazione delle azioni citate
  • le ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale.

Il piano aziendale deve essere redatto, certificato e firmato digitalmente da professionisti aventi i requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo – di cui all’articolo 356 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) – e non collegati contrattualmente alla società incaricata della revisione legale obbligatoria o facoltativa del bilancio societario.

Fino all’ integrale rimborso del finanziamento la società è tenuta a fornire annualmente un rendiconto periodico per attestare il rispetto delle condizioni del finanziamento e il mantenimento degli impegni assunti.

Per maggiori informazioni

Cliccare qui: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-gid/cose


[1] In relazione al settore di attività in cui operano, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 o dell’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014.