Se l’Ente di tutela del paesaggio non si presenta alla riunione tra Amministrazioni pubbliche che deve decidere se autorizzare un impianto produttivo si considera abbia dato l’assenso alla realizzazione del progetto. Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato, tramite la sentenza della Sezione Quarta n. 2855/2026, in relazione al procedimento autorizzatorio di un impianto produttivo di energia da fonti rinnovabili. Il rilascio del provvedimento finale è avvenuto in Conferenza di servizi decisoria. Si tratta, ricordano i Giudici amministrativi, dell’applicazione rigida del silenzio-assenso orizzontale volto a evitare che l’inerzia o i ritardi burocratici degli organi periferici di controllo paralizzino gli investimenti industriali destinati alla transizione energetica e alla neutralità climatica del Paese.
L’efficacia degli articoli 14-bis e 17-bis della Legge 241/90 nei procedimenti autorizzativi
La decisione del supremo organo di giustizia amministrativa, formalizzata nella pronuncia n. 2855/2026, blinda l’operatività della Conferenza di Servizi asincrona e semplificata di fronte al silenzio delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli archeologici o storici.
Il meccanismo, regolato in modo stringente dagli articoli 14-bis e 17-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che, decorso inutilmente il termine temporale fissato dal responsabile del procedimento senza che sia stato formalizzato un dissenso motivato e costruttivo, l’effetto di assenso incondizionato si consolida automaticamente a tutela della stabilità del titolo abilitativo.
La giurisprudenza amministrativa riconosce la preminenza dello sviluppo delle fonti rinnovabili come interesse pubblico primario, riducendo la facoltà di blocco ostruzionistico da parte delle soprintendenze territoriali.
Cosa cambia per gli operatori
L’applicazione sistematica del silenzio-assenso orizzontale confermata dalla sentenza n. 2855/2026 riduce drasticamente i tempi morti nelle conferenze dei servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica regionale degli impianti FER.
Gli operatori privati dispongono di una maggiore certezza sui tempi di chiusura delle istruttorie, potendo escludere il rischio che contestazioni tardive o mancate partecipazioni degli enti territoriali compromettano la validità dei titoli abilitativi e la conseguente rendicontazione dei finanziamenti legati ai bandi europei e nazionali.
| Dispositivo amministrativo | Regola di semplificazione applicata | Effetto del silenzio dell’organo di tutela | Valore del titolo abilitativo |
| Conferenza di servizi decisoria | Silenzio-assenso orizzontale (artt. 14-bis e 17-bis l. 241/90). | Equivale a un assenso incondizionato alla realizzazione del progetto. | Titolo abilitativo valido ed efficace per l’avvio immediato dei cantieri FER. |

