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Ok al piano di forestazione urbana del MASE

Per la Commissione Europea e la nostra Corte dei Conti l’avviso inerente il Piano di forestazione urbana varato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) può essere intrapreso. A seguito della positiva valutazione dei due organismi, prendono corpo le misure del PNRR previste dalla Missione 2.

Il processo di valutazione

In particolare la Commissione ha concluso l’iter di valutazione relativo alle attività di rendicontazione, magistratura contabile e chiede alle strutture di “proseguire e accelerare vigilanza e controllo sui soggetti beneficiari”. Pubblicato il nuovo bando per le annualità 2023 e 2024. Per il Ministero “opera strategica per compensare anni di eccessivo consumo di suolo”

Di cosa si tratta

La M2C4

La valutazione riguardava l’avviso rilasciato dal Ministero dell’ambiente, relativo alla presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nel contesto territoriale delle 14 Città metropolitane nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

In linea con le strategie nazionali e dell’Unione Europea, l’investimento prevede una serie di azioni rivolte alle 14 città metropolitane, per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini di tutti i comuni metropolitani attraverso interventi di rimboschimento che contrastino i problemi legati all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. 

Le finalità dell’investimento

L’investimento è finalizzato a: 

  • preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;
  • contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana;
  • contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell’aria;
  • recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette;  frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.

L’obiettivo finale dell’attività di forestazione

L’obiettivo è la messa a dimora di almeno 6,6 milioni di alberi entro il T4-2024 (1000 alberi per ettaro), individuando specie coerenti con la vegetazione naturale potenziale secondo il principio di utilizzare “l’albero giusto nel posto giusto” in termini ecologici, biogeografici, ecoregionali e di risposta alle diverse esigenze ambientali per ciascuna area metropolitana.

Le valutazioni operate sul piano

Le considerazioni della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha chiuso la propria iniziativa di controllo concomitante con una deliberazione del 9 maggio scorso, prendendo atto dell’attività svolta dal Ministero.

In particolare, la magistratura contabile chiede al MASE:

  • di proseguire e accelerare l’esercizio proattivo delle proprie funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti attuatori beneficiari” delle risorse PNRR per la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano nell’intervento “Rimboschimento e tutela del verde;
  • di attuare un “monitoraggio continuo del relativo stato di avanzamento così da prevenire eventuali ritardi o criticità tali da compromettere il raggiungimento del target finale.

Le considerazioni della Commissione Europea

Invece, la Commissione europea ha dato esito positivo all’attività di verifica (“sampling”) sulla misura, con la conseguente conferma della rendicontazione sulla domanda di pagamento di dicembre 2022.

Le dichiarazioni

Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato, in merito, che “il fattivo confronto con il collegio per il controllo concomitante della Corte dei Conti è servito a chiarire l’efficacia dell’azione del MASE, sostenuta da evidenze scientifiche e rivolta a una gestione delle piante nel rispetto dell’autoctonia e della biodiversità, che garantisca nel tempo la reale funzionalità degli interventi di imboschimento. Ne è conferma anche la chiusura delle procedure di verifica da parte degli uffici europei preposti. L’impegno – conclude il Ministero – è da considerarsi strategico, perché non finalizzato all’arredo urbano, ma a un’opera di vera e propria forestazione che, come dimostrano i tragici eventi di questi giorni, è necessaria per compensare anni di eccessivo consumo del suolo”.

Il PNRR prevedeva come milestone di fine 2022 la messa a dimora di un milione e 650 mila specie arboree e arbustive: un traguardo superato per tempo dal Ministero, con oltre due milioni di unità, tra piante e semi, destinate a undici città metropolitane che hanno progettato interventi di forestazione sul loro territorio. La task force di progetto composta tra gli altri da MASE, Centro Interuniversitario Biodiversità CIRBISES, Ispra e Comando biodiversità dell’Arma dei Carabinieri approfondirà ulteriormente le azioni di verifica e controllo e nel frattempo è stato pubblicato l’avviso per le annualità 2023 e 2024, nel quale sono tenuti in considerazione i suggerimenti tecnici giunti dall’ANCI e dalle Città Metropolitane.

CONAI: presentate le attività del triennio 2020-23

Sono state presentate da CONAI le attività svolte nel triennio che si sta per concludere. Presentate l’11 maggio 2023 in occasione dell’Assemblea del Consorzio, descrivono un sistema di responsabilità estesa del produttore del prodotto in crescita e protagonista dell’economia italiana del riciclo.

Le iniziative sviluppate da CONAI nel triennio

Nel corso dell’ultimo triennio CONAI:

  • ha presidiato la crescita dei sistemi di responsabilità estesa del produttore del prodotto, introducendo, tra le altre, il consorzio di filiera Biorepack;
  • ha predisposto il nuovo Statuto.

Che cos’è il CONAI

Il CONAI, acronimo di Consorzio Nazionale Imballaggi, è un’organizzazione italiana senza scopo di lucro che opera nel settore della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Il suo compito principale è quello di coordinare e promuovere la raccolta differenziata, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in Italia.

Il CONAI è stato istituito nel 1997 come risposta alle direttive europee che impongono agli Stati membri di promuovere la gestione sostenibile degli imballaggi. È composto da diverse associazioni di produttori di imballaggi, che rappresentano vari settori industriali come l’industria alimentare, la chimica, la farmaceutica e altri settori produttivi.

Le attività del CONAI includono la definizione di piani di gestione per gli imballaggi, l’organizzazione di sistemi di raccolta differenziata, il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel campo del riciclaggio degli imballaggi e la promozione di iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del riciclaggio.

Il finanziamento del CONAI proviene principalmente dai contributi pagati dagli imballaggi prodotti e messi in commercio dalle aziende associate. Questi contributi vengono utilizzati per finanziare la gestione dei rifiuti di imballaggio, compresa la raccolta, il recupero e il riciclaggio.

Che cos’è biorepack

Si tratta del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, settore che rappresenta all’interno del sistema CONAI.

Tratta della gestione a fine vita degli imballaggi in bioplastica compostabile certificati EN 13432 (e delle frazioni similari) conferiti nel circuito di raccolta differenziata e di riciclo della frazione organica dei rifiuti urbani (umido).

Istituito il 26 novembre 2018 ai sensi dell’art. 223, D.Lgs. 152/2006, il Consorzio rappresenta il primo schema EPR (Responsabilità Estesa del Produttore) a operare in Europa nel settore degli imballaggi in bioplastica compostabile. Il suo campo di operatività – la filiera dell’umido domestico – rappresenta una novità assoluta anche nell’ambito del sistema CONAI.

Ha una personalità giuridica di diritto privato e è senza scopo di lucro ed opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi dell’economia circolare e della bioeconomia.

Gli obiettivi sono quelli di raggiungere nel tempo alcuni obiettivi minimi di riciclo, in termini di peso, rispetto all’immesso sul mercato di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile:

la quota del 50% entro il 31 dicembre 2025

la quota del 55% entro il 31 dicembre 2030.

Inoltre, Biorepack persegue l’ottimizzazione della gestione del fine vita degli imballaggi in bioplastica compostabile: dalla promozione della loro etichettatura alla loro riconoscibilità, dal corretto conferimento da parte dei cittadini nella raccolta differenziata dell’umido domestico alla garanzia del raggiungimento degli obiettivi di riciclo attraverso il compostaggio, anche mediante campagne di comunicazione specifiche.

Il nuovo statuto CONAI

Esso è venuto alla luce dopo un lungo lavoro corale e condiviso con le principali associazioni nazionali delle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi.

Lo statuto CONAI è stato approvato con decreto ministeriale del 12 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022, dal Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 224 del D.lgs. 152 del 2006.

L’approvazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica conclude il percorso di adozione del nuovo statuto consortile approvato dall’Assemblea CONAI lo scorso 14 luglio 2021 e consolida il ruolo centrale del CONAI nel settore degli imballaggi volto ad operare in un sistema ancor più aperto che favorisce la collaborazione e la condivisione delle responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli imballaggi.

ISPRA: rilasciata la Banca dati degli indicatori ambientali nell’ambito del rapporto ambiente in Italia

E’ on-line la banca dati degli indicatori ambientali realizzata dall’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Cosa contiene il rapporto e quali sono le principali evidenze emerse dall’analisi dell’Istituto?

DI cosa si tratta

La Banca dati degli indicatori ambientali ISPRA, con più di 300 indicatori, è la più completa raccolta di dati statistici e informazioni sullo stato dell’ambiente in Italia realizzata e curata dall’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in collaborazione con le Agenzie regionali e delle province autonome nell’ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA). Gli indicatori sono strutturati in schede contenenti informazioni di tipo descrittivo (metadati) quali, ad esempio, gli obiettivi da raggiungere, la valutazione dello stato, il trend e dati rappresentati con grafici, tabelle e mappe.

Il rapporto ambiente in Italia

La pubblicazione della Banca dati avviene nell’ambito della pubblicazione, sempre da parte di ISPRA, del Rapporto Ambiente in Italia: uno sguardo d’insieme, Annuario dei dati ambientali 2022 per rispondere alle diverse esigenze conoscitive in campo ambientale e offrire una migliore fruibilità delle informazioni da parte dei target di riferimento.

Esso delinea, in modo sintetico e chiaro, un quadro delle condizioni di salute delle componenti ambientali e delle loro complesse interrelazioni, con l’obiettivo di fornire a decisori politici, pubblici amministratori, tecnici e cittadini informazioni ufficiali sullo stato dell’ambiente nel nostro Paese. La pubblicazione permette di comprendere i fenomeni ambientali e il loro andamento nel tempo, fornendo indicazioni utili al monitoraggio delle politiche di sostenibilità nazionali e internazionali.

Consiste in un report statistico prodotto dall’ISPRA con l’obiettivo di fornire a decisori politici, pubblici amministratori, tecnici e cittadini informazioni ufficiali sullo stato dell’ambiente nel nostro Paese.

Utilizzando i suddetti indicatori, delinea un quadro preciso delle condizioni di salute delle varie componenti ambientali e delle loro interrelazioni

Come la Banca dati, il report è il risultato delle attività di raccolta, monitoraggio e controllo svolte dall’Istituto in cooperazione con le Agenzie per la protezione dell’ambiente regionali e delle province autonome nell’ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

Il documento offre per ciascun indicatore: descrizione, finalità, grafico o mappa, copertura temporale, commenti che definiscono, ove possibile, lo stato e il trend. Inoltre, sono riportati informazioni e dati statistici salienti e riferimenti simbolici immediati (Obiettivi SDGs; Green Deal; DPSIR; Qualità dell’informazione; Obiettivo fissato dalla normativa).

Le tematiche trattate sono: Agricoltura e selvicoltura, Pesca e acquacoltura, Energia, Trasporti, Turismo, Industria, Atmosfera, Biosfera, Idrosfera, Geosfera, Rifiuti, Economia e ambiente, Radiazioni non ionizzanti, Rumore, Pericolosità geologiche, Agenti chimici, Valutazione e autorizzazione ambientali, Certificazione ambientale, Strumenti per la pianificazione ambientale, Promozione e diffusione della cultura ambientale, Ambiente e benessere.

Che cos’è ISPRA

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è l’ente pubblico italiano che si occupa della protezione dell’ambiente e della salvaguardia della biodiversità. È stato istituito nel 2008 con la fusione di alcuni enti preesistenti, tra cui l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (IPRA).

ISPRA svolge numerose attività di ricerca, monitoraggio e valutazione dell’ambiente, fornisce supporto scientifico e tecnico alle politiche ambientali e promuove la conoscenza e la consapevolezza dell’ambiente tra la popolazione. Tra le sue attività principali, rientrano la gestione del Sistema Nazionale di Monitoraggio Ambientale (SNPA), la raccolta e l’elaborazione dei dati ambientali, la gestione dei rischi ambientali e la valutazione dell’impatto ambientale di grandi progetti di sviluppo.

Le principali evidenze

La pubblicazione permette di comprendere i fenomeni ambientali e il loro andamento nel tempo, fornendo indicazioni utili al monitoraggio delle politiche di sostenibilità nazionali e internazionali e, in particolare, di quelle varate per far fronte alla crisi globale causata dalla pandemia da Covid-19, ulteriormente aggravata dalle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina quale, ad esempio, la questione della fornitura energetica.

Tra le misure a sostegno della ripresa e della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituisce il piano di attuazione di politiche ambientali più importante e generoso a cui fare riferimento per il prossimo futuro, attingendo ai cospicui stanziamenti elargiti dall’Unione Europea. La fetta più grossa del Piano, il 31% (59,5 miliardi di euro), è infatti destinata alla Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”.

Sempre a livello nazionale, lo strumento di coordinamento dell’attuazione dell’Agenda 2030 dell’ONU è rappresentato dalla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, volta alla creazione di un nuovo modello economico circolare, a basse emissioni di CO2, resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti globali che impattano sugli ecosistemi.

La Strategia è strutturata in cinque aree, corrispondenti alle “5P” dello sviluppo sostenibile proposte dall’Agenda 2030 (persone, pianeta, prosperità, pace, partnership), ciascuna delle quali contiene scelte e obiettivi strategici per l’Italia, correlati ai 17 obiettivi SDGs (Sustainable Development Goals).

A cascata, la Strategia funge da volano e coordinamento tra tutti gli altri piani e strategie tematiche a livello nazionale come la Strategia nazionale per l’economia circolare, la Strategia nazionale per la biodiversità e il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e il Piano per la transizione ecologica.

In relazione a un quadro di misure tanto ampio e articolato, il report si qualifica come una bussola, speriamo utile, in grado di orientare e rafforzare la capacità di risposta da parte dei decisori politici e di accrescere la consapevolezza dei cittadini con i quali la “politica ambientale”, oggi, si confronta in modo sempre più diretto, per vincere una sfida che richiede un’alleanza tra la responsabilità di ognuno e quella delle istituzioni.

Per maggiori informazioni

https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/ambiente-in-italia-uno-sguardo-dinsieme-annuario-dei-dati-ambientali-2022
MASE: aggiornati i raggruppamenti dei RAEE

Con DM Ambiente n. 40 del 20 febbraio 2023 il Dicastero approva il Regolamento che aggiorna i raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sostituendo l’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185. Vediamo quali sono e quali RAEE vengono inclusi ora nel raggruppamento.

Sistema RAEE: cosa sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e come funziona il sistema

Cosa sono i RAEE?

I RAEE, acronimo di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono tutti quegli oggetti che per funzionare dipendono dalla corrente elettrica collegati alla rete oppure alimentati da pile e batterie di cui ci si vuole liberare perché non più funzionanti o obsoleti.

Come funziona il sistema?

Il sistema RAEE, regolamentato dal D. Lgs. 49/2014, si basa su un modello multiconsortile regolato che coinvolge diversi attori, ciascuno con responsabilità specifiche, uniti dal medesimo obiettivo: collaborare in ottica di economia circolare per favorire uno sviluppo sostenibile del settore dei rifiuti elettronici nel nostro Paese.

Il cittadino o consumatore raccoglie in modo separato le proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche non più funzionanti o di cui si vuole liberare conferendole gratuitamente presso il centro di raccolta del proprio Comune oppure riconsegnandole a un rivenditore di AEE secondo due modalità di ritiro:

  • Il ritiro 1 contro 1, disciplinato dal D.M. 65/2010, consiste nella consegna del proprio RAEE al negoziante al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente e riguarda anche gli acquisti online.
  • Il ritiro 1 contro 0, previsto dal D.M. 121/2016, consiste nella consegna dei propri RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm presso i punti vendita con superfici dedicate alla vendita delle AEE superiori ai 400 mq. Il servizio è facoltativo per i punti vendita con superfici inferiori.

I rivenditori di AEE possono gestire i RAEE riconsegnati dai consumatori portandoli presso i centri di raccolta comunali convenzionati o costituendo propri luoghi di raccolta dei rifiuti elettronici, i cosiddetti luoghi di raggruppamento.

I Sistemi Collettivi si occupano del recupero dei RAEE raccolti dai centri di raccolta comunali e dai luoghi di raggruppamento e del loro trasporto agli impianti di trattamento specializzati e certificati presso il CdC RAEE, che svolgono attività di riciclo e valorizzazione dei materiali per ottenere materie prime-seconde da reintrodurre in nuovi processi produttivi.

Oltre ai rivenditori di AEE, vi sono altre due tipologie di soggetti che possono dar vita a luoghi di raccolta dei rifiuti elettronici nei pressi della propria sede, serviti dai Sistemi Collettivi:

  • gli installatori di sorgenti luminose;
  • i grandi utilizzatori di AEE della categoria dell’illuminazione, ovvero soggetti come aeroporti, ospedali e caserme.

Anche i Sistemi Collettivi possono costituire propri centri di raccolta, denominati centri di raccolta privati.

Aggiornati i raggruppamenti dei RAEE

Con DM Ambiente n. 40 del 20 febbraio 2023 il Dicastero approva il Regolamento che aggiorna i raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sostituendo l’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.

La necessità di ridefinire i raggruppamenti indicati nell’Allegato 1 del DM 185/2007 deriva dalle modifiche nell’elenco contenuto nell’allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 che individua in modo non esaustivo le AEE rientranti nel campo di applicazione del decreto 185.

I nuovi raggruppamenti

Raggruppamento 1 – Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi                                                        

Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,  4.2 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,  di seguito elencate:                                              

1.1 Frigoriferi;                                            

1.2 congelatori;                                            

1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi;                                                      

1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore;     

1.5 radiatori a olio;                                      

1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall’acqua;                                   

4.2 asciugatrici

Raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi

Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

4.1 Lavatrici;                                              

4.3 lavastoviglie;                                          

4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche;                                     

4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.                           

Raggruppamento 3 – TV e Monitor                                   

Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 indicati al paragrafo 2 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:                                                  

2.1 Schermi;                                                

2.2 televisori;                                             

2.3 cornici digitali LCD;                                   

2.4 monitor;                                                 

2.5 laptop, notebook;                                       

Raggruppamento 4 – IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro

Le apparecchiature di grandi dimensioni elencante al paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le apparecchiature di piccole dimensioni elencante al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:                                                 

4.5 lampadari;                                               

4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne         installati nelle chiese);                                                    

4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria;            

4.7 mainframe;                                              

4.6 grandi stampanti;                                       

4.9 grandi copiatrici;                                      

4.10 grandi macchine a gettoni;                             

4.11 grandi dispositivi medici;                             

4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo;       

4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro;                                          

5.1 aspirapolvere;                                          

5.2 scope meccaniche;                                       

5.3 macchine per cucire;                                    

5.4 lampadari;                                               

5.5 forni a microonde;                                      

5.6 ventilatori elettrici;                                  

5.7 ferri da stiro;                                         

5.8 tostapane;                                               

5.9 coltelli elettrici;                                     

5.10 bollitori elettrici;                                   

5.11 sveglie e orologi;                                     

5.12 rasoi elettrici;                                        

5.13 bilance;                                               

5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo;                                                      

5.15 calcolatrici;                                           

5.16 apparecchi radio;                                      

5.17 videocamere, videoregistratori;                        

5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini                              

5.19 giocattoli elettrici ed elettronici;                   

5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.;             

5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli           dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo;                                                  

5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti;                                                    

5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati;                                                  

6.1 telefoni cellulari;                                     

6.2 navigatori satellitari (GPS);                           

6.3 calcolatrici tascabili;                                 

6.4 router;                                                 

6.5 PC;                                                     

6.6 stampanti;                                              

6.7 telefoni;                                               

altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei paragrafi 4, 5 e 6 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.                                       

Raggruppamento 4 – Sezione A “pannelli fotovoltaici”

I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:                                                 

4.14 pannelli fotovoltaici                                  

Raggruppamento 5 – Sorgenti luminose                              

Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:    

3.1 Tubi fluorescenti;                                      

3.2 lampade fluorescenti compatte;                          

3.3 lampade fluorescenti;                                    

3.4 lampade a scarica ad alta densita’, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione;     

3.5 LED.