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PNRR: dal Ministero dell’Agricoltura risorse per un miliardo di euro dedicate allo sviluppo dell’agrisolare

Facendo seguito ad un Decreto risalente ad Aprile scorso, il Ministero dell’Agricoltura ha reso noto l’avviso pubblico per la gestione di risorse pari ad un miliardo di euro dedicate all’agrivoltaico.

I dettagli dell’iniziativa

Il Ministero ha pubblicato sul proprio sito, lo scorso 19 aprile, un avviso di partecipazione riguardante le attività di finanziamento di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Si tratta di una misura che interessa impianti fotovoltaici installati sui tetti di edifici, che vengono impiegati per l’uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Si tratta, cioè, di edifici che possono, tra le altre cose, alimentare i consumi energetici di fattorie, allevamenti o stabilimenti di trasformazione.

I settori interessati sono quelli agricolo, zootecnico e agroindustriale nell’ambito del Missione 2 del Pnrr, investimento Parco Agrisolare.

I termini

Le domande dovranno essere presentate dal 12 settembre al 12 ottobre 2023 tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Gse nell’area clienti.

Le novità

L’avviso, rispetto alle altre linee di finanziamento, porta delle novità; in particolare si segnalano:

  • la previsione della partecipazione delle imprese in forma aggregata e la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino ad un massimo di 1.000 kWp per impianto;
  • l’incremento dell’intensità di aiuto massima concedibile fino all’80%, per le imprese della produzione agricola primaria e della trasformazione agricolo in agricolo, e l’introduzione della nuova fattispecie di autoconsumo condiviso.
  • Il tetto massimo della spesa ammissibile[1].

[1] Essa è stata raddoppiata per sistemi di accumulo fino a 100.000 euro e per dispositivi di ricarica fino a 30.000 euro. In merito alla spesa massima ammissibile per beneficiario essa è ora pari ad 2.330.000 euro.

Pnrr, proposta di revisione con rimodulazione risorse

Lo scorso 27 Luglio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso pubblica la bozza di proposta per la revisione del PNRR. Si tratta dell’ennesimo intervento del Governo per accelerare le procedure utili a consentire la possibiità di sfruttare le risorse finanziarie offerte dal NextGenUE.

L’ultimo intervento

La novità riguarda, in particolare, l’inserimento di un nuovo capitolo volto al perseguimento degli obiettivi legati all’iniziativa RePowerEu (adottata dall’Unione europea nel 2022 al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento dell’energia a prezzi sostenibili).

Che cos’è il PNRR?

Nella seconda metà del 2021 il Governo italiano ha adottato il “Piano nazionale ripresa e resilienza” (meglio

noto come “Parr”), quale insieme di azioni finalizzate a contrastare gli effetti negativi sul piano economico

causati dalla pandemia di Covid-19.

In particolare, gli investimenti per l’ambiente sono rinvenibili nelle seguenti missioni:

  • missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura);
  • missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica):
  • missione 3 (Infrastrutture per una modalità sostenibile).

Il PIT è articolato in sei missioni, a loro volta suddivise in componenti. In tale architettura sono incastonati

gli interventi previsti dal Piano, distinguibili in due tipologie, ossia “riforme” legislative ed “investimenti”

economici. Tra gli investimenti, cosi come per le riforme, trovano collocazione misure che interessano la tematica ambientale.

Tutte le misure del PNRR (dunque sia riforme che investimenti) devono soddisfare il principio di “non arrecar[1]e danno significativo agli obiettivi ambientali” (“Do No Significant Harm”, da cui l’acronimo “Dush”) secondo valutazioni da fare ex-ante, in itinere ed ex-post. Allo scopo di assistere Amministrazioni titolari delle misure e soggetti attuatori delle stesse nell’applicazione del principio “Dnsh” la Ragioneria generale dello Stato ha adottato la circolare 30 dicembre 2021, n. 32. poi aggiornata dalla circolare 13 ottobre 2022, n. 33.

Dove interviene il Governo?

La bozza riguarda l’insieme delle modificazioni implementate nel PNRR Parr relative a ciascuna delle sei Missioni che lo compongono, con la specificazione di un elenco di misure per le quali è previsto un definanziamento, totale o parziale, dal Piano.

Tra queste le misure relative alla gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, all’utilizzo dell’idrogeno in setton hard-to-abate, alla promozione di impianti innovativi (incluso offshore) e alla tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano.

Quali sono stati i recenti interventi governativi sul punto

Diversi sono stati gli interventi effettuati dal Governo per accelerare la realizzazione delle iniziative del Piano. In tempi recenti si segnalano:

  • La definizione delle modalità operative per la presentazione di progetti di decarbonizzazione industriale con idrogeno a basso contenuto di carbonio nei settori “hard to abate”, relative alla missione 2, Componente 2, Investimento 3.2 (avviso pubblico MASE  del 15 marzo 2023, n. 254);
  • Pubblicazione del decreto direttoriale da parte del MASE (156 del 2 maggio 2023), relativo all’approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle Città metropolitane (Misura 2- Componente 4-Investimento 3.1);
  • La creazione di una casella di posta elettronica (quesitipnrr@mase.gov.it) alla quale i soggetti attuatori beneficiari di interventi relativi alle Misure del Parr di competenza del Ministero possono inviare quesiti sui progetti approvati o presentati o sulle domande presentate (avvenuta lo scorso 10 maggio 2023);
  • Definizione delle indicazioni sulle modifiche consentite ai progetti rientranti negli investimenti per la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti rifiuti e i “progetti faro di economia circolare (Missione 2-Componenti 1-Investimenti 11 e 12)[2];
  • La determinazione della disciplina per la concessione di contributi per l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale (Missione 2, Componente 1. Investimento 2.2[3]).

[1] Ex Regolamento 241/2021/Ue (Dispositivo per la ripresa e la resilienza).

[2] Ex Circolare MASE del 27 giugno 2023.

[3] Ex  Dm 19 aprile 2023, pubblicato l’1.7.2023.

Entra in vigore il prossimo 18 Agosto 2025 la nuova disciplina su batterie e relativi rifiuti

Con l’entrata in vigore del Regolamento 2023/1542/Ue il prossimo 17 agosto 2023, si entra nella fase operativa dell’applicazione della nuova disciplina, riguardante batterie e relative rifiuti.

Cosa avviene il 17 Agosto 2023?

Scattano dal 18 agosto 2025 le norme del regolamento che disciplinano la gestione dei rifiuti di batterie, compresa  la disposizione sulla responsabilità estesa del produttore Sempre dal 18 agosto 2025 scatta labrogazione della direttiva 2006/66/Ce, che attualmente contiene la disciplina sulle batterie e sui relativi rifiuti, ad eccezione di singole disposizioni che continueranno ad applicarsi anche oltre tale termine.

La disciplina normativa tra passato e futuro

Il Regolamento (UE) 2023/1542 del 12 luglio 2023 definisce la normativa su batterie e relativi rifiuti andando ad operare sulla c.d. “Direttiva quadro” sui rifiuti (la 2008/98/CE), sul regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza sui prodotti immessi in mercato).

In sostanza, la Direttiva “Batterie” (la 2006/66/CE) viene abrogata.

SI ricorda che, in base alla natura dello strumento legislativo, non viene richiesto il recepimento delle misure da parte degli Stati Membri , senza bisogno di recepimento a decorrere dal febbraio 2024, salvi i diversi termini previsti dall’articolo 96 per specifiche disposizioni.

Le novità proposte dal regolamento

Diverse le misure previste dal nuovo Regolamento, con riferimento a:

  • Una politica di due diligence per tutti gli operatori economici, ad eccezione delle PMI;
  • Obbligo di dichiarazione e etichettatura sull’impronta di carbonio per le batterie dei veicoli elettrici (EV), le batterie dei mezzi di trasporto leggeri (LMT) e le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2kWh;
  • Design di batterie portatili negli apparecchi tale da consentire facile rimozione e sostituzione da parte dei consumatori;
  • Creazione del passaporto batteria digitale (per batterie MT, batterie industriali con una capacità superiore a 2 kWh e batterie EV[1];
  • Definizione di nuovi target, piu’ probatori relativi alla raccolta dei rifiuti per le batterie portatili[2],
  • Definizione di Livelli minimi di materiali recuperati dai rifiuti di batterie: litio – 50% entro il 2027 e 80% entro il 2031; cobalto, rame, piombo e nichel – 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031[3];
  • Definizione di livelli minimi di contenuto riciclato da rifiuti di produzione e di consumo da utilizzare nelle batterie nuove: otto anni dopo l’entrata in vigore del regolamento[4].

Ricordiamo che il nuovo regolamento prevede i requisiti in materia di sicurezza, sostenibilità, etichettatura ed informazione per l’immissione sul mercato delle batterie, fissa ambiziosi obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili (63% entro la fine del 2027 e 73 % entro la fine del 2030) e introduce un obiettivo di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri (51% entro la fine del 2028 e il 61% entro la fine del 2


[1] V. Articolo 77.

[2] Ed in particolare: 45% entro il 2023, 63% entro il 2027 e 73% entro il 2030; per le batterie LMT – 51% entro il 2028 e 61% entro il 2031 (Art.69).

[3] V. Allegato XII.

[4] Ed in particolare: 16% per il cobalto, 85% per il piombo, 6% per il litio e 6% per il nichel; 13 anni dopo l’entrata in vigore: 26% per il cobalto, 85% per il piombo, 12% per il litio e 15% per il nichel (Articolo 8).