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Responsabilità sul FIR: il rapporto tra produttore e trasportatore

 

Con una ordinanza, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità dei dati contenuti nel formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Come viene attribuita e quali sono le responsabilità di produttore e trasportatore.

Che cos’è il formulario dell’identificazione dei rifiuti

Con una ordinanza del 14 aprile 2022, la n. 12208, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità sui dati contenuti nel formulario di identificazione dei rifiuti. Prima di analizzare la prescrizione, vediamo di cosa si tratta quando si parla di Formulario di Identificazione dei rifiuti (FIR).

Si tratta di un documento che deve accompagnare, in ogni momento, il trasporto di ogni tipologia di rifiuto, e dal quale devono risultare almeno i dati sotto indicati.

  • Nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e/o detentore
  • Origine, tipologia e quantità del rifiuto
  • Impianto di destinazione
  • Data e percorso di instradamento
  • Nome ed indirizzo del destinatario

In realtà, con la Circolare Ambiente/industria n. 812/98, al c. 1, lett. k) viene specificato che “il formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti dovrà essere compilato in ogni sua parte”.

Con il recepimento del circular economy package, il Formulario di Identificazione Rifiuti (“FIR”) cambia l’insieme dei soggetti obbligati alla sua compilazione.

Sotto il profilo formale, esso deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore, che, in tal modo, attesta la ricezione dei rifiuti, numerato, vidimato, e conservato, sempre con il Recepimento, per 3 anni (anziché 5 come avveniva in passato)

Circa tali copie, a seguito dell’avvio dell’attività di raccolta, ovvero della movimentazione:

  • 1 copia: rimane presso il produttore/detentore;
  • le altre 3: sono acquisite dal Trasportatore, sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore dei rifiuti;
  • circa queste ultime 2 copie acquisite dal trasportatore: una resta nella disponibilità dello stesso trasportatore, e viene inviata dal trasportatore al produttore, entro tre mesi successivi dalla data del conferimento, che diventano sei mesi nel caso di spedizione transfrontaliere (art. 138, c.3, TUA).

Oltre a garantire il controllo della movimentazione di rifiuti, il formulario assolve alla delicata funzione di esentare produttore e/o detentore dei rifiuti della  responsabilità per il corretto recupero smaltimento degli stessi, che avviene nei casi sotto indicati (art. 138, c.3, TUA).

Essa è Immediata, in caso di conferimento dei rifiuti ai soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento;

Essa avviene nel caso di ricezione quarta copia del formulario, firmata dal destinatario finale, entro 3 mesi dalla data di conferimento da parte del trasportatore (6 mesi, nel caso di trasporto transfrontaliero).

La responsabilità per il corretto recupero e smaltimento dei rifiuti viene sempre esclusa in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

In merito, essa viene attestata dalla firma dei soggetti primariamente coinvolti, produttore e trasportatore, da iscrivere in casella 9 del FIR: in essa vanno riportate le firme del produttore-detentore e del trasportatore.  Per firma del trasportatore si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e se ne assume la relativa responsabilità, ovvero delle informazioni riportate nei formulari.

Come viene attribuita la responsabilità

La sentenza della corte di cassazione nr. 12208/2022, affronta il tema della responsabilità sui dati inseriti e sulla pratica/possibilità (che, vedremo, essere scorretta) di affidare la compilazione del documento al Trasportatore, ed in generale di un soggetto non titolato.


L’ordinanza prescrive che “al trasportatore non può essere delegato un obbligo proprio del produttore dei rifiuti come la firma del FIR” in quanto la firma del produttore sul formulario adempie a due funzioni fondamentali:

  • garantire la completa tracciabilità dell’attività di gestione del rifiuto;
  • assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione.

Il produttore del rifiuto, nelle vesti del rappresentante legale dell’impresa, può invece debitamente delegare un altro soggetto all’espletamento di mansioni come quelle relative alla gestione del rifiuto. Questo può avvenire, però, solo in un contesto organizzativo aziendale, nel quale si individua un soggetto idoneo (interno od esterno all’azienda – consulente), gli si attribuiscono i necessari poteri, di autonomia e di spesa e le conseguenziali responsabilità.   

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MIMIT: sono partiti il 2 novembre scorso i nuovi incentivi per acquisto auto non inquinanti

Il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) ha varato un nuovo set di incentivi per l’acquisto auto non inquinanti. Beneficiari, in particolare, soggetti con con reddito Isee inferiore a 30 mila euro, per cui sono stati incrementati i contributi fino a 7.500 euro.

L’incentivo

L’incentivo è stato reso disponibile sulla piattaforma “Ecobonus”, dal 2 novembre 2022, sulla quale potranno essere effettuate le prenotazioni per i nuovi incentivi destinati all’acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2[1].


Le novità introdotte per il nuovo set


In particolare, si riportano quelle che sono le novità introdotte.

Come sopra anticipato, riguardano innanzitutto i cittadini con ISEE inferiore a 30 mila euro.

Tale fascia di contribuenti potranno, per l’acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in, beneficiare per l’anno 2022 di un incremento del 50% dei contributi finora previsti sulla base delle risorse già stanziate.


In particolare, gli incentivi saranno così rimodulati, in base all’entità del contributo:

  • fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
  • fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.
  • Inoltre, i nuovi ecobonus spetteranno anche alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi e secondo la seguente ripartizione dei contributi:
  • fino a un massimo di 2.500 euro di contributi con rottamazione (1.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
  • fino a un massimo di 2.000 euro di contributi con rottamazione (1.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

La normativa di riferimento

In particolare, per quanto attiene la normativa di riferimento sul punto per l’anno in corso, si ricorda, in particolare, la Circolare 19 ottobre 2022, recante le indicazioni operative[2], ed i seguenti allegati:

Allegato A (docx): Dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del medesimo contributo

Allegato B (docx): Dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà

Allegato C (docx): Dichiarazione sostitutiva attestante l’impiego del veicolo acquistato in attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi.

Inoltre:

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 – art. 1, comma. 1, lettera b), numeri 1) e 2), di modifica del DPCM 6 aprile 2022, attuativo del Fondo “Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive” 

Legge di conversione Decreto Semplificazioni – Legge 4 agosto 2022, n. 122 art. 40 bis

Legge di conversione del Decreto Trasporti Ter – LEGGE 5 agosto 2022, n. 108, art. 7 quinquies comma 6

Decreto Semplificazioni – DL 21 giugno 2022, n. 73 art. 40

Circolare 16 maggio 2022 – Informazioni operative

Allegato 1 (docx) – Dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi

Allegato 2 (docx) – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’impiego del veicolo in car sharing con finalità commerciali e con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi

Allegato 3 (docx) – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI (DM del 18.04.2005)

Allegato 4 (docx) – Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 – Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti (Ecobonus)

Decreto Legge 1 marzo 2022, N. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. Art. 22


[1] Come previsto dal DPCM adottato dal Governo su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/04/22A05633/sg#:~:text=Per%20l’anno%202022%2C%20il,ISEE)%20inferiore%20a%20euro%2030.000.

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Commissione europea: pubblicato il documento programmatico, ambiente sotto i riflettori della Corte Conti Ue

Rilasciato ad inizio novembre il nuovo documento programmatico della Commissione europea per l’anno 2023. Interessa una serie di aree tematiche, riguardanti i settori ritenuti dalla comunità come prioritari e strategici. Obiettivo: verificare il corretto utilizzo da parte dell’Ue delle risorse messe in campo per conseguire i risultati voluti. Sotto i riflettori della UE l’ambiente.

Di cosa si tratta

Il 18 ottobre 2022 la Commissione europea ha adottato il programma di lavoro della Commissione per il 2023,  definendo le prossime tappe del suo audace programma di trasformazione di fronte all’aggressione della Russia contro l’Ucraina, all’aumento dei prezzi dell’energia e alle ripercussioni sull’economia, difendendo nel contempo la posizione dell’Europa valori democratici e perseguire i nostri obiettivi e interessi a lungo termine.

Il documento stabilisce inoltre un’azione mirata per completare la realizzazione degli obiettivi fissati dalla Commissione all’inizio del mandato e guidare ulteriormente l’Unione verso una ripresa sostenibile . Elenca inoltre le principali proposte legislative che dovrebbero avere la priorità nel processo legislativo per garantire una rapida attuazione sul campo in tutte e sei le principali ambizioni della Commissione .

La strategia politica di questa Commissione è quella di avviare l’Europa sulla strada per raggiungere con successo la neutralità climatica entro il 2050, plasmare il nostro futuro digitale, rafforzare la nostra unica economia sociale di mercato, costruire un’Unione della prosperità e rendere l’Europa più forte nel mondo. Questa Commissione sta agendo per affrontare le sfide future e mettere in atto gli elementi costitutivi necessari per un futuro migliore per tutti gli europei.

I riflettori sull’ambiente

Il documento illustra, a proposito della verifica relativa all’impiego delle risorse, ben 82 audit.

E’ intenzione della comunità, espressa nel documento, quella di ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale dei rifiuti, con a focus sullo spreco alimentare e tessile, tema individuato durante la Conferenza sul Futuro dell’Europa.

Circa il 20% di tutto il cibo prodotto nell’UE viene sprecato, esaurendo le risorse naturali, minando gli ecosistemi e contribuendo alle emissioni di gas serra. Per affrontare questo, lo faremo adottare misure tra cui obiettivi di riduzione dello spreco alimentare.

Con circa 11 chilogrammi di tessuti per persona all’anno che vengono scartati nell’UE, agiremo anche per migliorare il riciclaggio dei tessili e garantire che i produttori abbiano una maggiore responsabilità per il trattamento dei rifiuti.

Inoltre, dopo aver consultato le principali parti interessate, la UE intende proporre una revisione mirata del

legislazione in materia di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH) con

l’obiettivo di garantire vantaggi competitivi e innovazione europei attraverso la promozione prodotti chimici sostenibili, semplificando e razionalizzando il processo normativo, riducendo gli oneri e tutelare la salute umana e l’ambiente.

Per maggiori informazioni

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cwp_2023.pdf

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Al via gli incentivi per l’idrogeno previste dall’IPCEI

A partire dal 28 novembre 2022 e fino al 30 gennaio 2023 le imprese italiane partecipanti al primo IPCEI sull’idrogeno (H2 Technology) potranno presentare domanda per richiedere le agevolazioni a sostegno dei progetti in ricerca, sviluppo e innovazione nelle componenti ‘abilitanti’ per la realizzazione della filiera dell’idrogeno, tra cui Gigafactory per la produzione di elettrolizzatori.

Investimenti per favorire la diversificazione energetica in Europa

L’obiettivo

Per incentivare gli investimenti il Ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione 700 milioni di euro del Fondo IPCEI (attivando anche risorse PNRR), che sono parte dei complessivi 5,4 miliardi di euro di aiuti autorizzati dalla Commissione Ue lo scorso mese di luglio.

Che cos’è L’IPCEI

L’IPCEI H2 Technology  rappresenta una le principali iniziative di politica industriale promosse dal ministro Giancarlo Giorgetti, tra cui partecipa l’Italia[1].

Le dichiarazioni

Il Ministro del MIMIT, G. Giorgetti, dichiara a tal proposito: “Con questi investimenti si compie un ulteriore passo in avanti nel percorso della diversificazione energetica che punta a favorire il raggiungimento dell’autonomia strategica dell’Europa anche attraverso la creazione di una filiera basata sullo sviluppo dell’ idrogeno, nella quale l’Italia potrà giocare un ruolo da protagonista con le tecnologie all’avanguardia delle sue aziende”.

In particolare, sono sei le aziende italiane che partecipano a questo importante progetto europeo: Ansaldo, Fincantieri, Iveco Italia, Alstom Ferroviaria, Enel e De Nora (in partnership con Snam). A queste si aggiungono anche due enti di ricerca, Enea e Fondazione Bruno Kessler (FBK).

Le modalità di presentazione delle domande sono contenute nel decreto pubblicato sul sito del MIMIT.

Per maggiori informazioni

https://www.mise.gov.it/it/incentivi/ipcei-idrogeno-1-h2-technology


[1] Nel trust partecipano anche Austria, Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna.

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