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Plastica a contatto con alimenti, nuove sostanze autorizzate

Con l’aggiornamento del Regolamento UE n. 10/2011/UE, vengono ad essere applicate, dal 23 Luglio 2023, nuove condizioni per la commercializzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica conformi a tale regolamento.

La genesi del provvedimento: il regolamento n. 10

Il regolamento n. 10 del 14 gennaio 2011 disciplina l’utilizzo dei materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Nel passato, con il regolamento (CE) n. 1935/2004 venivano fissati i principi generali destinati ad eliminare le differenze tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

L’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento prevede la possibilità di adottare misure specifiche per alcuni gruppi di materiali e oggetti e descrive in modo particolareggiato la procedura da seguire per autorizzare sostanze a livello dell’UE, quando una misura specifica preveda un elenco di sostanze autorizzate: con il n. 10, vengono stabilite misure specifiche sul punto (in base a quanto previsto dall’art. 5, par. 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004).

In tal senso, con il 10[1], vengono, appunto fissate norme specifiche per i materiali e gli oggetti di materia plastica al fine di garantirne l’impiego in condizioni di sicurezza.

Il Regolamento in oggetto, invece, aggiorna la medesima disciplina, ed entrerà in vigore il 1° agosto 2023 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

L’aggiornamento si deve a nuovi pareri scientifici pubblicati dall’Autorità sulla sicurezza alimentare su nuove sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari, nonché sull’utilizzo di sostanze precedentemente autorizzate

Le principali novità

Diverse le novità introdotte, riguardanti, in particolare, alcune nuove condizioni per la commercializzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica conformi a tale regolamento. In generale:

  • sono aggiunte nuove sostanze utilizzabili per produrre plastiche “alimentari”;
  • le definizioni sono state aggiornate;
  • sono state risolte alcune ambiguità sull’applicazione del regolamento del 2011.

Materiali gli oggetti di materia plastica conformi al Regolamento (UE) n. 10/2011

In particolare, i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al Regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte, purché siano stati immessi per la prima volta prima del 1° febbraio 2025.

In caso contrario, la dichiarazione di conformità disponibile per tali sostanze o prodotti indica che non sono conformi alle norme attuali e possono essere utilizzati solo nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica da immettere sul mercato prima del 1° febbraio 2025.

Materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o farina e fibre di legno

Tuttavia, i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato dopo il 1° febbraio 2025, a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni specifiche, tra cui la presentazione di una richiesta di autorizzazione e il rispetto delle


[1] Con esso viene abrogata la direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa proprio ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

UE: rivisto il regolamento 1013/2006 inerente la spedizione transfrontaliera dei rifiuti

Con una proposta di revisione della normativa, la UE interviene sulle modalità relative alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Importanti novità per quanto riguarda la spedizione dei rifiuti in plastica verso paesi non OCSE.

Il tema

Come evidenziato nella proposta, la Commissione sottolinea che nel 2018 il commercio globale di rifiuti ha raggiunto 182 milioni di tonnellate per un valore di circa 80,5 miliardi di euro, e che tale commercio è aumentato considerevolmente negli ultimi decenni, con un picco di quasi 250 milioni di tonnellate nel 2011.

La Commissione sottolinea come l’Unione sia un attore importante nel commercio globale di rifiuti e volumi notevoli di rifiuti vengono spediti tra gli Stati membri, ed in particolare che, nel 2020, sono stati esportati, in paesi terzi, circa 32,7 milioni di tonnellate di rifiuti, con un aumento del 75 % dal 2004 2 , per un valore di 13 miliardi di EUR.

I rottami di metalli ferrosi e non ferrosi, i rifiuti di carta, i rifiuti di plastica, i rifiuti tessili e i rifiuti di vetro rappresentano la maggior parte dei rifiuti esportati dall’UE. L’UE ha altresì importato circa 16 milioni di tonnellate, per un valore di 13,5 miliardi di EUR. Inoltre, ogni anno, circa 67 milioni di tonnellate di rifiuti vengono spediti tra gli Stati membri 3 (spedizioni intra-UE di rifiuti).

Da ultimo si sottolinea come le spedizioni transfrontaliere di rifiuti possono generare rischi per la salute umana e l’ambiente, in particolare quando non sono controllate correttamente. Allo stesso tempo, tali rifiuti hanno spesso un valore economico positivo, in particolare come materie prime secondarie che possono sostituire e ridurre la dipendenza dalle materie prime e quindi contribuire a un’economia più circolare.

La proposta

Lo scorso novembre 2022 è stata presentata dalla Commissione Europea (CE) la proposta di revisione della normativa UE sulle spedizioni di rifiuti (Regolamento 1013/2006 sulla spedizione dei rifiuti – Waste shipment regulation WSR). 

La riforma delle procedure e delle misure di controllo dell’UE sulle spedizioni di rifiuti ha i seguenti obiettivi:

  • facilitare le spedizioni all’interno dell’UE, in particolare per allineare il regolamento sulle spedizioni di rifiuti rispetto agli obiettivi dell’economia circolare;
  • assicurare che i rifiuti esportati dall’UE siano gestiti in modo ecologicamente corretto;
  • contrastare le spedizioni illegali di rifiuti intra e a partire dall’UE.

La proposta , approvata  il 17 gennaio 2023 dal Parlamento EU in seduta plenaria con larga  maggioranza, prevede di “vietare l’esportazione di rifiuti plastici verso i Paesi non OCSE (ossia Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e di eliminare gradualmente quella verso i Paesi OCSE entro i prossimi quattro anni (2024-2027), riscrivendo di fatto le regole di circolazione dei rifiuti tra Stati membri”.

Norme più severe dunque dall’Europarlamento, che sostiene il divieto di spedizione di tutti i rifiuti prodotti in UE e destinati allo smaltimento verso paesi extra UE, fatta eccezione per casi limitati, autorizzati e debitamente giustificati. 

Il testo proposto getta le basi su cui la CE svilupperà criteri uniformi per la classificazione dei rifiuti, finalizzati a garantire che le norme non vengano eluse distinguendo chiaramente, ad esempio, tra beni usati e rifiuti.  Le nuove regole includerebbero la digitalizzazione dello scambio di informazioni e documenti all’interno del mercato interno.  Inoltre, si vogliono vietare le esportazioni di rifiuti pericolosi verso Paesi non OCSE

L’esportazione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero sarebbe concessa solo verso Paesi non OCSE che danno la loro autorizzazione e dimostrano di essere in grado di gestire i rifiuti in modo sostenibile: ciò significa che le esportazioni di tutti i rifiuti non pericolosi verso i paesi non OCSE avranno luogo a seguito di richiesta ufficiale del Paese di importare rifiuti non pericolosi dall’UE e alla dimostrazione, tramite audit indipendenti, di poterli recuperare in modo corretto.

A tale scopo, il Parlamento si attiverà per creare un iter di selezione risk-based  a livello UE, per guidare i Paesi UE nel prevenire e individuare le spedizioni illegali di rifiuti.

Sono inoltre previsti:

l’effettuazione di un monitoraggio delle esportazioni verso i Paesi OCSE e di una loro sospensione in caso di mancanza di informazioni sulla sostenibilità del trattamento negli impianti di destino;

la redazione di un elenco di questi Paesi, da aggiornare almeno su base annuale. 

Per maggiori informazioni

Di seguito il link per la consultazione approfondita della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio: EUR-Lex – 52021PC0709 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

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Imballaggi plastica, raccolta 2021 in aumento del 3%

Rilasciato da COREPLA il rapporto di sostenibilità riferito all’anno 2021. Se i rifiuti di imballaggio in plastica avviati a raccolta sono in aumento del 3% rispetto al 2020, pesano sul risultato raggiunto i materiali conferiti per errore, pari al 9.5%. Vediamo come funziona il sistema della raccolta degli imballaggi in plastica in Italia, e quali sono le principali evidenze del documento.

Che cos’è il rapporto di sostenibilità

Si tratta dell’occasione di raccontare l’attività svolta dal Consorzio, in relazione ai vari obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda Onu 2030 e manifesta l’intenzione di coinvolgere sempre di più i propri stakeholder in particolare i consorziati e tutta la filiera – su queste tematiche.

Che cos’è la plastica

“Plastica” è un termine comunemente usato per descrivere un vasto assortimento di materiali sintetici o semi-sintetici di varie tipologie e differenti proprietà.

Questi vengono utilizzati in un’ampia e crescente gamma di applicazioni, tra cui il settore degli imballaggi, che risulta lo sbocco di gran lunga più importante dei polimeri termoplastici.

Secondo il principio della responsabilità estesa del produttore, spetta a produttori e utilizzatori il compito di provvedere ad una corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, nel rispetto del principio “chi inquina paga”.

Il sistema della raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica in Italia

I principali operatori

Nel nostro Paese la gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica è affidata a diversi soggetti:

  • Sistema CONAI – COREPLA[1];
  • Sistemi autonomi: la legge prevede per i produttori di imballaggio, come alternativa all’adesione ai Consorzio Nazionale, la possibilità di “organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale” oppure di mettere in atto “un sistema di restituzione dei propri imballaggi”.

I sistemi autonomi ad oggi esistenti

Ad oggi i sistemi autonomi che fanno capo alla filiera del recupero degli imballaggi in plastica sono:

  • P.A.R.I., sistema autonomo sviluppato da Aliplast S.p.A. per la gestione dei propri rifiuti di imballaggi flessibili in PE, ascrivibili al circuito Commerciale e Industriale;
  • CO.N.I.P., sistema che si occupa di organizzare, garantire e promuovere la raccolta e il riciclaggio di casse e di pallet in plastica dei propri consorziati a fine ciclo vita;
  • CORIPET, sistema riguardante la gestione degli imballaggi in PET per liquidi alimentari.
  • Operatori indipendenti che si occupano operando con fini di lucro, principalmente di flussi di imballaggi commerciali e industriali che trovano valorizzazione a mercato per l’avvio a riciclo.

Il COREPLA

Il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, è un consorzio

plastica e materiali di imballaggio in plastica immessi sul territorio nazionale.

Costituito nel 1997 a seguito del recepimento della Direttiva 94/62 CE, opera nell’ambito del sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio coordinato da CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).

Il Consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro e la sua attività è conformata ai principi generali contenuti nella Parte IV del D. Lgs. 152/2006, Titolo II, in particolare ai principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e di libera concorrenza.

I dati

Come sono stati ricavati i dati

il Consorzio ha scelto di misurare le proprie performance utilizzando come metrica quella del contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definitivi nell’ambito dell’Agenda 2030 dell’ONU. Il presente Rapporto, quindi, passa in rassegna ciascuno degli SDGs definiti come prioritari per COREPLA, indicando il contributo fattivo al raggiungimento dell’obiettivo generale e di alcuni target specifici.

Allo stesso tempo, come negli anni passati, è stato confermato e approfondito l’approccio di rendicontazione ispirato ai GRI Standards (opzione core), con lo scopo di accrescere sempre di più il perimetro di rendicontazione e la qualità delle informazioni riportate. Anche quest’anno, quindi, è stata aggiornata l’analisi di materialità che ha permesso di individuare le tematiche della sostenibilità rilevanti per il Consorzio e i suoi stakeholder.  Gli sforzi di rendicontazione sono stati focalizzati su questi temi materiali, selezionando e ampliando – ove possibile – il numero di informative GRI coperte.

Il periodo di riferimento del Rapporto di Sostenibilità 2021 è – ove possibile – il triennio 2019-2021. Il Consorzio, infatti, ha ritenuto opportuno mantenere un orizzonte di rendicontazione pluriennale, seppur vada tenuto presente che gli eventi occorsi negli ultimi due anni – sia internamente che esternamente all’organizzazione – hanno inciso sensibilmente sulla comparabilità dei dati.

Avvio a raccolta

I dati 2021 narrano di un avvio a riciclo, da parte di COREPLA, di un quantitativo pari a 722.218 di tonnellate di rifiuti di imballaggi in plastica (+ 10% rispetto al 2020).

Nel corso del 2021, COREPLA ha avviato a riciclo 722.218 t di rifiuti di imballaggi in plastica, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente.

La maggior parte proviene dalla raccolta differenziata urbana (684.615 t), mentre una quota minore consiste in flussi provenienti da Commercio & Industria, raccolti attraverso piattaforme dedicate (37.603 t), confermando così la priorità di intervento consortile laddove il mercato, da solo, non garantirebbe risultati a riciclo.

Recupero energetico: il plasmix

In tema di recupero energetico, circa i flussi di imballaggi gestiti dal Consorzio, il 27% viene valorizzato secondo questa modalità: in particolare 314.964 tonnellate di imballaggi sono stati interessati sotto forma di energia e calore.

Si tratta del cosiddetto “plasmix”, imballaggi derivanti dalla selezione meccanica della raccolta differenziata che per via della loro eterogeneità e delle condizioni in cui si presentano non risultano riciclabili con le tecnologie ad oggi disponibili.

La crescita del riciclo COREPLA è frutto di un continuo orientamento alla diversificazione produttiva, al miglioramento della partnership con i riciclatori, al potenziamento del mercato estero (intra-europeo), alla ricerca di nuovi clienti su mercati finora inesplorati e allo sviluppo di modelli innovativi di riciclo.

Attraverso il recupero energetico, inoltre, è stato possibile rivalorizzare, sotto forma di energia e calore, 314.964 t di imballaggi.

Si tratta del cosiddetto “PLASMIX”, imballaggi derivanti dalla selezione meccanica della raccolta differenziata che per via della loro eterogeneità e delle condizioni in cui si presentano non risultano riciclabili con le tecnologie ad oggi disponibili. Tuttavia, dato il loro potere calorifico inferiore “PCI” compreso tra 18 e 25 MJ/kg, caratteristica analoga ai combustibili fossili tradizionali, risultano ottimali nei processi di combustione e co-combustione. Il Consorzio si fa carico anche della “frazione estranea” contenuta nella raccolta urbana dedicata agli imballaggi in plastica, ovvero di tutto ciò che è stato conferito erroneamente nella raccolta differenziata.

Poiché solo in parte può essere avviato a recupero energetico, per la restante parte è necessario il ricorso allo smaltimento in discarica.

Da quanto appena illustrato risulta che il recupero complessivo, inteso come recupero di materia e di energia, degli imballaggi gestiti direttamente da COREPLA, ha raggiunto le 1.037.182 t, in crescita rispetto al 2020

(+0,4%), soprattutto grazie alla spinta data dal riciclo.

Per maggiori informazioni

Cliccare qui:

https://www.corepla.it/sites/default/files/documenti/corepla_rapporto_di_sostenibilita_2021_x_web.pdf

[1] il D. Lgs. 22/97 ha attribuito al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero degli imballaggi sull’intero territorio nazionale e, al contempo, di garantire l’attuazione di mirate politiche di gestione, comprese quelle di prevenzione attraverso l’eco-innovazione. Il Sistema CONAI/Consorzi di filiera garantisce il rispetto del principio della responsabilità estesa del produttore, ripartendo tra produttori e utilizzatori il Contributo Ambientale CONAI (CAC). Aderendo a CONAI, il produttore/utilizzatore è tenuto a versare il CAC, differenziato per tipologia di imballaggio immesso sul mercato. CONAI ne trattiene una minima parte per lo svolgimento delle proprie funzioni, mentre una parte rilevante viene trasferita ai Consorzi di filiera i quali, a loro volta, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo quadro ANCI-CONAI, riconoscono ai Comuni (o soggetti da questi delegati) convenzionati i corrispettivi economici per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi. Il Consorzio di filiera COREPLA si occupa dei flussi di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata gestita nell’ambito delle convenzioni ANCI-CONAI sottoscritte con Comuni/gestori delle raccolte a livello locale e, in misura minore, dei flussi provenienti da superficie privata, quindi relativi a rifiuti tipicamente commerciali e industriali, a fronte di specifici accordi/convenzioni stipulati da COREPLA.

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