Plastica a contatto con alimenti, nuove sostanze autorizzate

Con l’aggiornamento del Regolamento UE n. 10/2011/UE, vengono ad essere applicate, dal 23 Luglio 2023, nuove condizioni per la commercializzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica conformi a tale regolamento.

La genesi del provvedimento: il regolamento n. 10

Il regolamento n. 10 del 14 gennaio 2011 disciplina l’utilizzo dei materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Nel passato, con il regolamento (CE) n. 1935/2004 venivano fissati i principi generali destinati ad eliminare le differenze tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

L’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento prevede la possibilità di adottare misure specifiche per alcuni gruppi di materiali e oggetti e descrive in modo particolareggiato la procedura da seguire per autorizzare sostanze a livello dell’UE, quando una misura specifica preveda un elenco di sostanze autorizzate: con il n. 10, vengono stabilite misure specifiche sul punto (in base a quanto previsto dall’art. 5, par. 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004).

In tal senso, con il 10[1], vengono, appunto fissate norme specifiche per i materiali e gli oggetti di materia plastica al fine di garantirne l’impiego in condizioni di sicurezza.

Il Regolamento in oggetto, invece, aggiorna la medesima disciplina, ed entrerà in vigore il 1° agosto 2023 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

L’aggiornamento si deve a nuovi pareri scientifici pubblicati dall’Autorità sulla sicurezza alimentare su nuove sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari, nonché sull’utilizzo di sostanze precedentemente autorizzate

Le principali novità

Diverse le novità introdotte, riguardanti, in particolare, alcune nuove condizioni per la commercializzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica conformi a tale regolamento. In generale:

  • sono aggiunte nuove sostanze utilizzabili per produrre plastiche “alimentari”;
  • le definizioni sono state aggiornate;
  • sono state risolte alcune ambiguità sull’applicazione del regolamento del 2011.

Materiali gli oggetti di materia plastica conformi al Regolamento (UE) n. 10/2011

In particolare, i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al Regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte, purché siano stati immessi per la prima volta prima del 1° febbraio 2025.

In caso contrario, la dichiarazione di conformità disponibile per tali sostanze o prodotti indica che non sono conformi alle norme attuali e possono essere utilizzati solo nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica da immettere sul mercato prima del 1° febbraio 2025.

Materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o farina e fibre di legno

Tuttavia, i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato dopo il 1° febbraio 2025, a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni specifiche, tra cui la presentazione di una richiesta di autorizzazione e il rispetto delle


[1] Con esso viene abrogata la direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa proprio ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.