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ISPRA: pubblicato il Rapporto Rifiuti Speciali Edizione 2023

Sono stati resi pubblici i dati ISPRA relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti speciali, contenuti nel Rapporto ISPRA Rifiuti Speciali Edizione 2023, che presenta i dati relativi all’anno 2021. Le principali evidenze.

Le principali evidenze

Nel 2021 si registra una crescita significativa nella produzione dei rifiuti speciali, che raggiunge 165 milioni di tonnellate. L’aumento del 12,2% corrisponde a circa 18 milioni di tonnellate. La ripresa nei settori industriale, artigianale e dei servizi segna un aumento dei rifiuti generati dalle attività produttive.

Quasi la metà (47,7%) proviene dalle attività di costruzione e demolizione (78,7 milioni di tonnellate), settore che si conferma come il principale nella produzione totale di rifiuti speciali. Per questa tipologia di rifiuti risulta significativa la percentuale di riciclo (80,1%) superando ampiamente l’obiettivo del 70% fissato dalla normativa al 2020. A questo proposito, si evidenzia come il recupero riguarda prevalentemente la produzione di rilevati e sottofondi stradali.

Produzione

Nel 2021, analogamente a quanto rilevato per i rifiuti urbani, anche la produzione nazionale dei rifiuti generati dal sistema produttivo nazionale (attività industriali, commerciali, artigianali, di servizi, ma anche di trattamento dei rifiuti e di risanamento ambientale) fa registrare un significativo aumento rispetto al 2020, attestandosi a 165 milioni di tonnellate (+12,2%, corrispondente a quasi 18 milioni di tonnellate).

Ad ogni modo segnalato che il confronto con il 2020 non può essere ritenuto rappresentativo di una situazione

ordinaria, tenuto conto dell’emergenza sanitaria che ha segnato l’intero contesto socioeconomico nazionale,

con conseguenti ripercussioni sul sistema produttivo nazionale e sui consumi. Rispetto al 2019, anno pre-pandemia, l’incremento rilevato risulta più moderato, pari al 7,1% (+11 milioni di tonnellate).

Dopo la crisi pandemica, nel 2021, si assiste ad una generale ripresa delle attività economiche. La produzione

industriale e manifatturiera risulta, infatti, caratterizzata dal graduale ripristino degli scambi commerciali, fondamentali nelle catene di approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati, nonostante

per alcuni settori persistano ancora ripercussioni negative legate al periodo emergenziale.

Tale andamento appare rilevante, in particolare, per il settore dell’edilizia, grazie al ripristino e/o all’apertura di cantieri destinati alla costruzione di infrastrutture e opere pubbliche e di edilizia abitativa e commerciale.

Va rilevato, inoltre, che tale settore è stato oggetto, negli ultimi anni, di incentivi disposti dal Governo per la

ristrutturazione degli immobili mirati alla riqualificazione energetica degli edifici. Tali attività di costruzione/ristrutturazione hanno inevitabilmente determinato impatti, soprattutto, ambientali in termini di

maggiori quantitativi di rifiuti prodotti.

Il dato complessivo tiene conto sia dei quantitativi derivanti dalle elaborazioni della banca dati MUD sia di quelli stimati.

Sono, inoltre, compresi i quantitativi di rifiuti speciali provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani, pari a 9,7 milioni di tonnellate, in calo, rispetto al 2020, di oltre 500 mila tonnellate (-5%).

I rifiuti non pericolosi, che rappresentano il 93,5% del totale dei rifiuti prodotti, presentano un aumento di 17,1 milioni di tonnellate (+12,5%), quelli pericolosi di circa 820 mila tonnellate (+8,3%).

La gestione

I rifiuti speciali complessivamente gestiti in Italia, nel 2021, sono pari a circa 178,1 milioni di tonnellate, di cui

168 milioni di tonnellate (94,4% del totale gestito) non pericolosi e i restanti 10 milioni di tonnellate (5,6% del

totale gestito) pericolosi.

Il totale gestito è comprensivo dei rifiuti rimasti in stoccaggio presso gli impianti e presso i produttori al 31/12/2021, pari a 18,7 milioni di tonnellate.

I rifiuti avviati a forme di recupero risultano pari a 147,8 milioni di tonnellate (83% del totale gestito), mentre quelli avviati alle operazioni di smaltimento sono pari a 30,2 milioni di tonnellate (17% del totale gestito). Le percentuali di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, sono state calcolate in rapporto al totale gestito.

Rispetto al 2020 (159,8 milioni di tonnellate) si assiste a un aumento dei rifiuti complessivamente gestiti pari

all’11,4% (+18,3 milioni di tonnellate).

Tale andamento appare coerente con quello rilevato nello stesso periodo di osservazione per la produzione dei rifiuti speciali che nel biennio fa registrare un incremento del 12,2%, attestandosi, nel 2021, a 164,9 milioni di tonnellate.

In particolare, le quantità avviate a operazioni di recupero (da R1 a R13) aumentano del 12,6% (+16,6 milioni di tonnellate) e quelle avviate a smaltimento (da D1 a D15) del 6% (+1,7 milioni di tonnellate).

In linea generale, si segnala che i rifiuti sottoposti a forme intermedie di trattamento ossia, a trattamento biologico, chimico-fisico, ricondizionamento, raggruppamento preliminare (D8, D9, D13, D14) potrebbero, nel

periodo di osservazione, essere avviati ad altre operazioni di recupero/smaltimento finale. In altri casi, invece,

tali rifiuti non completano il proprio ciclo di gestione nell’anno di riferimento e restano in giacenza. Per questo motivo i dati relativi ai rifiuti prodotti e quelli gestiti nello stesso anno possono evidenziare degli scostamenti

Plastica a contatto con alimenti, nuove sostanze autorizzate

Con l’aggiornamento del Regolamento UE n. 10/2011/UE, vengono ad essere applicate, dal 23 Luglio 2023, nuove condizioni per la commercializzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica conformi a tale regolamento.

La genesi del provvedimento: il regolamento n. 10

Il regolamento n. 10 del 14 gennaio 2011 disciplina l’utilizzo dei materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Nel passato, con il regolamento (CE) n. 1935/2004 venivano fissati i principi generali destinati ad eliminare le differenze tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

L’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento prevede la possibilità di adottare misure specifiche per alcuni gruppi di materiali e oggetti e descrive in modo particolareggiato la procedura da seguire per autorizzare sostanze a livello dell’UE, quando una misura specifica preveda un elenco di sostanze autorizzate: con il n. 10, vengono stabilite misure specifiche sul punto (in base a quanto previsto dall’art. 5, par. 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004).

In tal senso, con il 10[1], vengono, appunto fissate norme specifiche per i materiali e gli oggetti di materia plastica al fine di garantirne l’impiego in condizioni di sicurezza.

Il Regolamento in oggetto, invece, aggiorna la medesima disciplina, ed entrerà in vigore il 1° agosto 2023 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

L’aggiornamento si deve a nuovi pareri scientifici pubblicati dall’Autorità sulla sicurezza alimentare su nuove sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari, nonché sull’utilizzo di sostanze precedentemente autorizzate

Le principali novità

Diverse le novità introdotte, riguardanti, in particolare, alcune nuove condizioni per la commercializzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica conformi a tale regolamento. In generale:

  • sono aggiunte nuove sostanze utilizzabili per produrre plastiche “alimentari”;
  • le definizioni sono state aggiornate;
  • sono state risolte alcune ambiguità sull’applicazione del regolamento del 2011.

Materiali gli oggetti di materia plastica conformi al Regolamento (UE) n. 10/2011

In particolare, i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al Regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte, purché siano stati immessi per la prima volta prima del 1° febbraio 2025.

In caso contrario, la dichiarazione di conformità disponibile per tali sostanze o prodotti indica che non sono conformi alle norme attuali e possono essere utilizzati solo nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica da immettere sul mercato prima del 1° febbraio 2025.

Materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o farina e fibre di legno

Tuttavia, i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato dopo il 1° febbraio 2025, a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni specifiche, tra cui la presentazione di una richiesta di autorizzazione e il rispetto delle


[1] Con esso viene abrogata la direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa proprio ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

Direttiva n. 98 del 2008: al via la riforma

Con una comunicazione dello scorso 5 Luglio, la Commissione europea ha dato il via alla riforma della Direttiva Quadro sui rifiuti, la n. 98 del 2008, con l’obiettivo di formare una disciplina che riguardi specifici flussi di rifiuti, con riferimento a quelli tessili ed alimentati. Che cos’è la responsabilità estesa del produttore del prodotto e quali sono i punti di interesse della riforma.

La responsabilità estesa del produttore del prodotto

In particolare, la riforma viene avviata per includere nella disciplina i flussi di rifiuti tessili ed alimentari.

Prima di andare ad osservarli, illustriamo che cos’è la responsabilità estesa del produttore del prodotto.

La responsabilità estesa del produttore del prodotto, anche conosciuta come principio di responsabilità estesa del produttore (EPR, dall’inglese Extended Producer Responsibility), è un concetto che si riferisce alla responsabilità che un produttore ha nei confronti del proprio prodotto durante tutto il suo ciclo di vita, inclusa la fase post-consumo.

Tradizionalmente, i produttori erano considerati responsabili solo per la produzione e la distribuzione dei loro prodotti, ma una volta che i prodotti diventavano rifiuti, la responsabilità veniva trasferita alle autorità pubbliche o ai consumatori stessi. Tuttavia, con l’aumento dei problemi ambientali e dei rifiuti prodotti dalla società moderna, il concetto di responsabilità estesa del produttore è emerso come un approccio per affrontare tali questioni.

La responsabilità estesa del produttore implica che i produttori siano responsabili per il proprio prodotto anche dopo che viene utilizzato e diventa un rifiuto. Ciò significa che devono prendere in considerazione la progettazione del prodotto in modo tale da ridurre al minimo gli impatti ambientali durante la fase di produzione, promuovere la riutilizzazione, il riciclaggio e altre forme di gestione sostenibile dei rifiuti, nonché finanziare e partecipare attivamente a programmi di gestione dei rifiuti.

L’obiettivo della responsabilità estesa del produttore è di spingere i produttori a prendere in considerazione gli aspetti ambientali nella progettazione dei loro prodotti, incentivando il riciclaggio e il recupero dei materiali, riducendo la quantità di rifiuti destinati alla discarica e promuovendo l’economia circolare.

L’attuazione della responsabilità estesa del produttore può avvenire attraverso la legislazione e i regolamenti governativi che impongono ai produttori di assumersi la responsabilità finanziaria e operativa per la gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti. Ciò può includere il finanziamento di sistemi di riciclaggio, la creazione di programmi di ritiro dei prodotti obsoleti e l’adempimento di obiettivi specifici di riciclaggio.

I principali punti della riforma

In particolare, per quanto riguarda i rifiuti tessili, il provvedimento prevede l’introduzione di regimi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), armonizzato in tutta la Ue.

Si prevede che i produttori debbano coprire i costi di gestione del fine vita dei tessili, a finanziamento della raccolta differenziata, delle operazioni di cernita e del riciclo nei casi in cui non potranno essere utilizzati.

L’obiettivo della Comunità è quello di garantire che i tessili usati siano selezionati per il riutilizzo e ciò che non possa essere riutilizzato sia indirizzato in via prioritaria al riciclaggio

Per quanto riguarda i rifiuti organici, invece, la proposta di Direttiva prevede obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti alimentari per tutti gli Stati membri al 2030, in particolare una riduzione del 10 % rispetto al 2020 nelle fasi di lavorazione e produzione di alimenti, e una riduzione del 30% rispetto al 2020 nella fase di vendita al dettaglio e consumo.

Pubblicato il rapporto “Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: secondo rapporto sui dati regionali”

ISPRA ha rilasciato un rapporto dedicato alle attività di bonifica svolte a livello regionale. Si tratta del secondo documento rilasciato in ordine di tempo dall’Istituto. Le principali evidenze e le attività di bonifica descritte nel documento.  

Le principali evidenze

Il rapporto illustra e analizza i dati relativi ai procedimenti di bonifica aggiornati al 31 dicembre 2020.

I dati sono stati ricavati da MOSAICO, il database nazionale sui procedimenti di bonifica, popolato da SNPA, dalle Regioni e Province Autonome.

Si tratta di un censimento che interessa tutti i procedimenti in corso (16.199) e quelli conclusi (18.823).

Nel dettaglio, nel rapporto sono analizzati gli stati di avanzamento del procedimento e lo stato di contaminazione dei siti con procedimenti in corso, le modalità di chiusura di quelli conclusi, l’età dei procedimenti e la loro durata. Sono esaminati altresì i tipi di procedura adottati a norma di legge, i soggetti titolari del procedimento e la distribuzione territoriale dei procedimenti.

Che cos’è ISPRA

Si tratta dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ovvero di un’agenzia creata per monitorare, proteggere e gestire l’ambiente e le risorse naturali del paese; istituita nel 2008, opera sotto la supervisione del MASE.

Le attività principali riguardano la raccolta di dati ambientali, la ricerca scientifica, la valutazione e l’analisi dei rischi ambientali, la pianificazione e la gestione delle risorse naturali, nonché la promozione e la diffusione di informazioni sullo stato dell’ambiente italiano.

Essa svolge anche un ruolo importante nel fornire consulenza tecnica al governo italiano e alle istituzioni locali nel campo della protezione ambientale, e collabora con altre agenzie nazionali e internazionali, università, centri di ricerca e organizzazioni non governative per promuovere la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile.

Le nozioni fondamentali: quando si avvia una attività di bonifica.

In base a quanto descritto all’interno del rapporto, rimane utile individuare le definizioni fondamentali e relativa base normativa interna.

La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati è stata introdotta con il D.M. 471/99 ed è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, parte quarta, titolo V che, ancora oggi, rappresenta la norma che regolamenta la “Bonifica di siti contaminati”.

In accordo alla norma:

  • l’avvio di un procedimento di bonifica è legato al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o al rinvenimento di una contaminazione storica;
  • una volta effettuate le indagini preliminari e, qualora necessaria la caratterizzazione, il sito viene dichiarato non contaminato se non sono registrati superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), o potenzialmente contaminato nel caso si sia verificato il superamento delle CSC anche per un solo parametro.
  • i siti non contaminati escono dalla procedura senza alcuna necessità di ulteriori interventi;
  • i siti potenzialmente contaminati che hanno concluso la fase di caratterizzazione prevedono l’applicazione di una procedura di analisi del rischio sito-specifica per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR).

Qualora sia accertato il superamento delle CSR:

  • il sito è dichiarato contaminato;
  • deve essere presentato, approvato ed eseguito un intervento di bonifica\messa in sicurezza che consenta di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente.

Nel caso il procedimento sia relativo alla sola matrice acque sotterranee, il superamento delle CSC al punto di conformità (POC) identifica il sito come “contaminato”. 

Per alcuni casi particolari, riconducibili a specifiche tipologie di siti (punti vendita carburante, siti di ridotte dimensioni, contaminazione relativa alla sola matrice suolo-sottosuolo), sono state definite delle procedure “semplificate” che, in taluni casi, prevedono la possibilità di effettuare interventi di bonifica del suolo volti al raggiungimento di concentrazioni inferiori o uguali ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) senza effettuare l’analisi di rischio.

L’attivazione di un procedimento di bonifica non necessariamente implica l’esigenza di un intervento di bonifica e allo stesso modo l’esistenza di un procedimento di bonifica non implica necessariamente un intervento di bonifica.

Il procedimento di bonifica può infatti chiudersi anche senza necessità di intervento sul sito.

Per la gestione dei siti accertati come contaminati sono previsti dalla normativa interventi di:

  • messa in sicurezza operativa (MISO): interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività; comprende inoltre gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti;
  • messa in sicurezza permanente (MISP): interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente; in tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
  • bonifica: interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) o, nel caso delle acque sotterranee, il rispetto delle CSC al confine del sito in corrispondenza del POC.

Le definizioni

Altrettanto rilevante è l’insieme delle definizioni di interesse:

  • Procedimento di bonifica: procedimento amministrativo previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che contempla diverse fasi. I dati raccolti e presentati nel Rapporto sono relativi a tutti i procedimenti di bonifica censiti dalle Regioni/Province Autonome nelle proprie anagrafi/banche dati, anche quelli avviati e talvolta conclusi ai sensi del previgente D.M. 471/99 ad eccezione di quelli relativi ad aree ricadenti nel perimetro di un Sito di Interesse Nazionale (SIN).  
  • Sito: l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali da riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.
  • Sito Orfano: a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di ricerca del responsabile della potenziale contaminazione per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti e non provvede il proprietario del sito ne’ altro soggetto interessato; b) sito rispetto al quale il soggetto responsabile dell’inquinamento o il soggetto interessato, dopo avere attivato le procedure previste, non conclude le attività e gli interventi. Sito di Interesse Nazionale (SIN): area individuata con apposito decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora MASE) sulla base dei criteri fissati dall’Art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., connotata da specifiche caratteristiche, dai contaminanti presenti e dal rilievo sull’impatto in termini di rischio sanitario ed ecologico, i cui procedimenti sono in capo al Ministero stesso. Generalmente all’interno del perimetro dei SIN ricadono differenti siti e quindi vi sono una pluralità di procedimenti in capo a diversi soggetti.
  • Sito regionale: area interessata da procedimento di bonifica in corso o concluso, non ricompresa nei Siti di Interesse Nazionale e il cui procedimento è in capo alla Regione o ad enti territoriali da essa delegati.
  • Sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale sono registrati superamenti delle CSC di cui alle tabelle 1 e 2 Allegato V alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
  • Sito contaminato: un sito per il quale si è registrato il superamento delle CSR di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mmii., oppure per i quali si è registrato il superamento delle CSC che, per scelta del soggetto obbligato o per tipologia di procedimento (ex D.M. 471/99, semplificato ex D.Lgs. 152/06 e ss.mmii) o per interessamento della sola matrice acque sotterranee, ne comporta la diretta attribuzione di sito contaminato senza il passaggio all’analisi di rischio. 
  • Sito in attesa di accertamenti analitici: un sito con procedimento amministrativo di bonifica in corso che risulta però senza alcun riscontro circa la presenza o meno di concentrazioni di sostanze contaminanti superiori alle CSC.
  • Sito bonificato: un sito nel quale sono stati eseguiti interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore alle CSR. Ai fini del presente rapporto il termine sito bonificato è inteso in senso più esteso comprendendo anche siti sui quali sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza, che consistono nell’isolamento temporaneo o definitivo delle fonti di contaminazione. 
  • Sito non contaminato: un sito nel quale la concentrazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore alle CSC (valori di screening) oppure alle CSR (valori obiettivo sito-specifici associati all’accettabilità del rischio sanitario/ambientale).

Nel rapporto vengono inseriti in questa categoria anche siti con rischio accettabile nei quali non sono stati adottati interventi sulle matrici ambientali, ma misure di “gestione del rischio” (MISO/MISP) che hanno ricondotto all’accettabilità i livelli di rischio associato alla contaminazione.

Superficie amministrativa: somma delle particelle catastali che risultano coinvolte anche solo parzialmente dall’evento potenzialmente in grado di contaminare il sito. Nel caso in cui il procedimento interessi anche (o solo) la matrice acque sotterranee, la superficie amministrativa non oltrepassa il confine di proprietà, limite massimo sul quale può essere individuato il POC. Superficie tecnica C>CSC: proiezione in superficie delle sorgenti di contaminazione del suolo/sottosuolo derivanti dal modello concettuale definitivo. Ai fini del rapporto i termini sito e procedimento vengono utilizzati indistintamente con lo stesso significato.

Obiettivo del Rapporto

La raccolta dati è stata effettuata sui siti contaminati dal 2017 in avanti.

Nel 2021, essa ha registrato un punto di svolta con la messa in esercizio ed il primo popolamento di MOSAICO, il Database nazionale dei procedimenti di bonifica.

L’obiettivo è quello di raccogliere e divulgare dati affidabili, omogenei e completi a livello nazionale sui siti contaminati; in tal senso ISPRA ha promosso, sin dall’istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), la costituzione di una struttura ad hoc in ambito SNPA con il coinvolgimento delle Regioni e Province Autonome, con l’obiettivo di creare un luogo di confronto, scambio e condivisione per la realizzazione di un sistema informativo relativo ai procedimenti di bonifica sul territorio nazionale.

Oggi tutto ciò permette di avere una conoscenza sullo stato dell’arte sui siti contaminati a livello nazionale senza precedenti, rispondendo a precisi obblighi di legge (art.251 D.Lgs.152/2006 e art. 3 Legge 132/2016) e permettendo la diffusione delle informazioni all’opinione pubblica, agli organi di stampa, alla Pubblica Amministrazione, agli organi decisori.

Il percorso effettuato ha permesso di raggiungere, secondo le valutazioni dell’Istituto, con la messa in esercizio di MOSAICO, un livello di dettaglio elevato, a scala del singolo procedimento di bonifica, consentendo un notevole aumento del grado di conoscenza rispetto ai dati precedentemente raccolti.

I dati sulla contaminazione del suolo in Europa

In Europa si stima che 60-70% dei suoli sono degradati a causa delle pratiche di utilizzo da parte dell’uomo: ad esempio il 21% dei suoli ha limiti per il cadmio superiori alla soglia di pericolo per l’uomo e allo stesso modo l’83% dei suoli ha almeno un residuo di pesticidi. (EU European Missions A Soil Deal for Europe Implemetation Plan, 2020).