Ricerca per:
ARERA: avviata la consultazione per l’individuazione dei costi efficienti nel settore rifiuti

L’Autorità per le Reti, l’Energia e l’Ambiente ha avviato lo scorso 16 maggio una consultazione per determinare i costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento. Avrà termine fra meno di un mese, il 15 giugno 2023.

L’oggetto della consultazione

ARERA ha avviato una consultazione dal titolo “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento

L’obiettivo è quello di determinare i costi efficienti e standard di qualità, della raccolta differenziata, delle attività di recupero e di smaltimento.

Ciò viene svolto con l’obiettivo strategico di individuare i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy.

Ciò avverrà tenendo conto di corretti e imprescindibili criteri di sostenibilità e di efficienza, il fondamentale principio della “Extended Producer Responsibility” (EPR), per una configurazione delle filiere più efficace, conducendo analisi ed elaborazioni volte a identificare gli opportuni indicatori di costo, quali benchmark di efficienza a cui tendere.

ARERA

Che cos’è

Si tratta di un Autorità Amministrativa indipendente, istituita nel 1995[1].

Essa ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’azione dell’Autorità, inizialmente limitata ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi.

Le competenze nel settore rifiuti

Con la c.d. “Legge Finanziaria 2018” (L. n. 205 del 27 Dicembre 2017), inoltre, sono state attribuite da essa funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Pure per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995.

Oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei settori energetici, l’azione dell’Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

I propositi dell’Autorità

Le azioni strategiche di cui al presente provvedimento coprono il quadriennio in cui l’Autorità è chiamata ad accompagnare l’applicazione della disciplina tariffaria per il settore dei rifiuti, varata nell’agosto 2021, contribuendo a creare le condizioni per il raggiungimento dei nuovi target eurounitari e nazionali.

L’Autorità valuterà l’impatto degli sviluppi tecnologici sulla configurazione delle filiere, anche alla luce degli effetti conseguenti alle novità normative introdotte dal recepimento del “Circular Economy Package” (ed in particolare del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020), in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità, per tale tipologia di utenza, di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Peraltro, con riferimento alla definizione della domanda dei servizi pubblici di raccolta, trasporto e trattamento, o, sotto un profilo giuridico diverso ma con effetti in termini economici e finanziari analoghi, con riferimento alla definizione di rifiuto, l’appartenenza o meno al perimetro delle attività regolate e, conseguentemente, soggette al relativo recupero dei costi, secondo le modalità di prelievo all’utenza finale, appare un tema di grande rilevanza, che richiede all’Autorità di individuare – in esito ad una costante analisi evidence based – le misure più idonee a graduarne gli effetti in un orizzonte temporale congruo.

Alcuni degli strumenti economici richiamati dal citato decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e delle altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, richiedono lo sviluppo di interventi ulteriori, da inquadrare in un framework di progressiva stabilità e certezza della regolazione. In particolare, nuove misure verranno attivate con riferimento alla prevenzione e al riciclaggio, ai “regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati”, nonché ai “regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e [alle] misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la governance”*.

Le linee di intervento

 

Diverse sono, a tal proposito, le linee di intervento previste, oltre a quello sopra citato:

  • Aggiornamento e integrazione del metodo tariffario rifiuti, alla luce delle evidenze riferite alla prima applicazione delle misure recate dal MTR-2 per la promozione della capacità del sistema di gestire integralmente i rifiuti. Un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’accesso agli impianti, e la possibilità di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe agli impianti medesimi, saranno elementi che l’Autorità intende mantenere, in un’ottica di sostenibilità delle condizioni economiche applicate agli utenti, anche in sede di impostazione della disciplina tariffaria per il terzo periodo regolatorio.
  • Revisione dell’attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del “pay-as-you-throw”, con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti).
  • Disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, anche definendone le relative modalità di indicazione negli avvisi di pagamento e vigilando sul corretto utilizzo delle risorse che ne derivano (in coerenza con gli esiti della discussione parlamentare in ordine alle “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»)”).

 

 


[1] legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”

Ok al piano di forestazione urbana del MASE

Per la Commissione Europea e la nostra Corte dei Conti l’avviso inerente il Piano di forestazione urbana varato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) può essere intrapreso. A seguito della positiva valutazione dei due organismi, prendono corpo le misure del PNRR previste dalla Missione 2.

Il processo di valutazione

In particolare la Commissione ha concluso l’iter di valutazione relativo alle attività di rendicontazione, magistratura contabile e chiede alle strutture di “proseguire e accelerare vigilanza e controllo sui soggetti beneficiari”. Pubblicato il nuovo bando per le annualità 2023 e 2024. Per il Ministero “opera strategica per compensare anni di eccessivo consumo di suolo”

Di cosa si tratta

La M2C4

La valutazione riguardava l’avviso rilasciato dal Ministero dell’ambiente, relativo alla presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nel contesto territoriale delle 14 Città metropolitane nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

In linea con le strategie nazionali e dell’Unione Europea, l’investimento prevede una serie di azioni rivolte alle 14 città metropolitane, per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini di tutti i comuni metropolitani attraverso interventi di rimboschimento che contrastino i problemi legati all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. 

Le finalità dell’investimento

L’investimento è finalizzato a: 

  • preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;
  • contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana;
  • contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell’aria;
  • recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette;  frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.

L’obiettivo finale dell’attività di forestazione

L’obiettivo è la messa a dimora di almeno 6,6 milioni di alberi entro il T4-2024 (1000 alberi per ettaro), individuando specie coerenti con la vegetazione naturale potenziale secondo il principio di utilizzare “l’albero giusto nel posto giusto” in termini ecologici, biogeografici, ecoregionali e di risposta alle diverse esigenze ambientali per ciascuna area metropolitana.

Le valutazioni operate sul piano

Le considerazioni della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha chiuso la propria iniziativa di controllo concomitante con una deliberazione del 9 maggio scorso, prendendo atto dell’attività svolta dal Ministero.

In particolare, la magistratura contabile chiede al MASE:

  • di proseguire e accelerare l’esercizio proattivo delle proprie funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti attuatori beneficiari” delle risorse PNRR per la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano nell’intervento “Rimboschimento e tutela del verde;
  • di attuare un “monitoraggio continuo del relativo stato di avanzamento così da prevenire eventuali ritardi o criticità tali da compromettere il raggiungimento del target finale.

Le considerazioni della Commissione Europea

Invece, la Commissione europea ha dato esito positivo all’attività di verifica (“sampling”) sulla misura, con la conseguente conferma della rendicontazione sulla domanda di pagamento di dicembre 2022.

Le dichiarazioni

Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato, in merito, che “il fattivo confronto con il collegio per il controllo concomitante della Corte dei Conti è servito a chiarire l’efficacia dell’azione del MASE, sostenuta da evidenze scientifiche e rivolta a una gestione delle piante nel rispetto dell’autoctonia e della biodiversità, che garantisca nel tempo la reale funzionalità degli interventi di imboschimento. Ne è conferma anche la chiusura delle procedure di verifica da parte degli uffici europei preposti. L’impegno – conclude il Ministero – è da considerarsi strategico, perché non finalizzato all’arredo urbano, ma a un’opera di vera e propria forestazione che, come dimostrano i tragici eventi di questi giorni, è necessaria per compensare anni di eccessivo consumo del suolo”.

Il PNRR prevedeva come milestone di fine 2022 la messa a dimora di un milione e 650 mila specie arboree e arbustive: un traguardo superato per tempo dal Ministero, con oltre due milioni di unità, tra piante e semi, destinate a undici città metropolitane che hanno progettato interventi di forestazione sul loro territorio. La task force di progetto composta tra gli altri da MASE, Centro Interuniversitario Biodiversità CIRBISES, Ispra e Comando biodiversità dell’Arma dei Carabinieri approfondirà ulteriormente le azioni di verifica e controllo e nel frattempo è stato pubblicato l’avviso per le annualità 2023 e 2024, nel quale sono tenuti in considerazione i suggerimenti tecnici giunti dall’ANCI e dalle Città Metropolitane.

UE: al via la revisione del principio “chi inquina paga”

Diversi sono i principi alla base della gestione dei rifiuti: prevenzione, cooperazione, sostenibilità, ecc… Tuttavia, al grande pubblico è soprattutto noto il “polluter pays”, o altrimenti tradotto in “chi inquina paga”. La UE ha avviato una fase di consultazione, al fine di verificare l’efficacia del principio.

I principi alla base della gestione dei rifiuti

Livello comunitario

Con la Direttiva n. 98 del 2008, successivamente modificata dalla n. 851 del 2018, la Comunità europea fissa diversi principi alla base dell’attività oggetto di indagine. Fra questi si ricorda innanzitutto, quello di prevenzione e riduzione dei rifiuti, per cui occorre minimizzare la produzione, tramite pratiche pulite e sostenibili, a fine di contenere la quantità di rifiuti generati e promuovere l’efficienza delle risorse.

Poi la UE fissa un “ordine di priorità”, per cui si parte, nelle attività di gestione, dall’esperimento della prevenzione fino alla forma estrema individuata nello smaltimento.

Rilevante è il principio di responsabilità estesa del produttore (del prodotto, REP), per cui ad esso viene attribuita la responsabilità per qualsivoglia rifiuto originato, lungo l’intero ciclo di vita dello stesso, derivato dal suo utilizzo per indurre alla progettazione degli stessi secondo criteri ecologici (c.d. “ecodesign”), tali cioè da originare la minore quantità di rifiuti originati, e contenere l’impatto sull’uomo e sull’ambiente, legato ad errate forme di gestione.

Ultimo, ma non ultimo, il principio “chi inquina paga”, secondo il quale i costi della gestione dei rifiuti sono a carico di chi cagiona danni legati ad errate forme di gestione. In tal senso, e di riflesso, i produttori (imprese e individui) si assumono responsabilità finanziaria per il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti, al fine di disincentivare la produzione e la gestione irresponsabile dei rifiuti.

Livello interno

Il nostro Legislatore individua questi principi con l’art. 177 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo il quale “La  gestione  dei  rifiuti  e’  effettuata  conformemente  ai principi  di  precauzione,  di  prevenzione,  di  sostenibilità,  di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di  tutti i  soggetti  coinvolti   nella   produzione,   nella   distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza  nonché’  del  principio  chi inquina paga. A tale fine  la  gestione  dei  rifiuti  e’  effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità,  trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché’ nel rispetto  delle  norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso  alle  informazioni ambientali.”

La fase di consultazione

Sulla base dello stimolo indotto dalla relazione della Corte dei Conti Ue 12/2021, con la quale viene riscontrato come il principio sia integrato e applicato in varia misura nelle diverse politiche dell’Unione in materia ambientale, e che la sua copertura e applicazione sono incompleta, ed indetta dalla Commissione europea, la consultazione sul principio, sopra descritto, avrà luogo fino al 4 Agosto, e ha come obiettivo quello di consentire la raccolta dei contributi utili a disporre una valutazione circa l’efficace applicazione del principio Ue per consentire miglioramenti.

Il riesame

Il nuovo esame verrà legato alle diverse politiche ambientali messe a terra dalla UE[1].

Le modalità di revisione saranno guidate dal miglioramento della qualità dell’ambiente, ricercando i fattori che ne ostacolano l’effettiva applicazione e la capacità del principio di rispondere a problemi ambientali nuovi o emergenti e ai cambiamenti tecnologici.

La valutazione verificherà anche chi è responsabile dell’applicazione del principio (compreso il modo in cui la responsabilità è ripartita tra l’Unione e i suoi Stati membri).

Prossimi passaggi

La procedura prevede che, al termine della valutazione, l’insieme delle osservazioni raccolte dovrà sfociare nella produzione di una raccomandazione utile ad indicare le modalità per migliorare l’applicazione del principio

come peraltro annunciato nel Piano d’azione per l’inquinamento zero del 12 maggio 2021 proprio in seguito alle raccomandazioni della Corte dei Conti Ue.


[1] Con riferimento a cambiamenti climatici, le politiche delle acque, dell’aria e dei rifiuti.

CONAI: presentate le attività del triennio 2020-23

Sono state presentate da CONAI le attività svolte nel triennio che si sta per concludere. Presentate l’11 maggio 2023 in occasione dell’Assemblea del Consorzio, descrivono un sistema di responsabilità estesa del produttore del prodotto in crescita e protagonista dell’economia italiana del riciclo.

Le iniziative sviluppate da CONAI nel triennio

Nel corso dell’ultimo triennio CONAI:

  • ha presidiato la crescita dei sistemi di responsabilità estesa del produttore del prodotto, introducendo, tra le altre, il consorzio di filiera Biorepack;
  • ha predisposto il nuovo Statuto.

Che cos’è il CONAI

Il CONAI, acronimo di Consorzio Nazionale Imballaggi, è un’organizzazione italiana senza scopo di lucro che opera nel settore della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Il suo compito principale è quello di coordinare e promuovere la raccolta differenziata, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in Italia.

Il CONAI è stato istituito nel 1997 come risposta alle direttive europee che impongono agli Stati membri di promuovere la gestione sostenibile degli imballaggi. È composto da diverse associazioni di produttori di imballaggi, che rappresentano vari settori industriali come l’industria alimentare, la chimica, la farmaceutica e altri settori produttivi.

Le attività del CONAI includono la definizione di piani di gestione per gli imballaggi, l’organizzazione di sistemi di raccolta differenziata, il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel campo del riciclaggio degli imballaggi e la promozione di iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del riciclaggio.

Il finanziamento del CONAI proviene principalmente dai contributi pagati dagli imballaggi prodotti e messi in commercio dalle aziende associate. Questi contributi vengono utilizzati per finanziare la gestione dei rifiuti di imballaggio, compresa la raccolta, il recupero e il riciclaggio.

Che cos’è biorepack

Si tratta del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, settore che rappresenta all’interno del sistema CONAI.

Tratta della gestione a fine vita degli imballaggi in bioplastica compostabile certificati EN 13432 (e delle frazioni similari) conferiti nel circuito di raccolta differenziata e di riciclo della frazione organica dei rifiuti urbani (umido).

Istituito il 26 novembre 2018 ai sensi dell’art. 223, D.Lgs. 152/2006, il Consorzio rappresenta il primo schema EPR (Responsabilità Estesa del Produttore) a operare in Europa nel settore degli imballaggi in bioplastica compostabile. Il suo campo di operatività – la filiera dell’umido domestico – rappresenta una novità assoluta anche nell’ambito del sistema CONAI.

Ha una personalità giuridica di diritto privato e è senza scopo di lucro ed opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi dell’economia circolare e della bioeconomia.

Gli obiettivi sono quelli di raggiungere nel tempo alcuni obiettivi minimi di riciclo, in termini di peso, rispetto all’immesso sul mercato di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile:

la quota del 50% entro il 31 dicembre 2025

la quota del 55% entro il 31 dicembre 2030.

Inoltre, Biorepack persegue l’ottimizzazione della gestione del fine vita degli imballaggi in bioplastica compostabile: dalla promozione della loro etichettatura alla loro riconoscibilità, dal corretto conferimento da parte dei cittadini nella raccolta differenziata dell’umido domestico alla garanzia del raggiungimento degli obiettivi di riciclo attraverso il compostaggio, anche mediante campagne di comunicazione specifiche.

Il nuovo statuto CONAI

Esso è venuto alla luce dopo un lungo lavoro corale e condiviso con le principali associazioni nazionali delle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi.

Lo statuto CONAI è stato approvato con decreto ministeriale del 12 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022, dal Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 224 del D.lgs. 152 del 2006.

L’approvazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica conclude il percorso di adozione del nuovo statuto consortile approvato dall’Assemblea CONAI lo scorso 14 luglio 2021 e consolida il ruolo centrale del CONAI nel settore degli imballaggi volto ad operare in un sistema ancor più aperto che favorisce la collaborazione e la condivisione delle responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli imballaggi.