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Delibera ARERA e Circolare CSEA: al via le agevolazioni per i Gasivori

Con la Delibera 541/22 l’ARERA ha dettato le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale ai sensi del Decreto MiTE 541 del 21/12/21. Approfondiamo il tema e l’oggetto dell’intervento.

Il tema

La Delibera, che fa seguito alle consultazioni pubbliche sul tema, disciplina le modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese gasivore, fornendo anche disposizioni alla CSEA per la messa a disposizione e l’apertura del portale per la raccolta dei dati delle imprese.

L’oggetto dell’intervento

L’Autorità interviene:

  • sulle modalità mediante le quale le società, in possesso dei requisiti, si potranno registrare come imprese a forte consumo di gas presso la CSEA stabilendo la prima apertura del Portale entro il 30 novembre 2022 con una finestra temporale indicativamente di 45 giorni per la presentazione della dichiarazione;
  • sulle agevolazioni, mediante l’applicazione da parte delle imprese di distribuzione e trasporto di aliquote differenziate delle componenti RE e RET degli oneri generali gas, da applicare a partire dal 2023, in base alla classe di appartenenza.

Come interviene ARERA sulle tariffe?

Per l’intero anno 2022, l’Autorità prevede di mantenere annullate le componenti tariffarie RE e RE

Ciò è legato alla consapevolezza problematiche emerse per il meccanismo delle agevolazioni per le imprese gasivore, evitando quindi esigenze di conguaglio per la prima applicazione delle agevolazioni nel periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre 2022.

Così facendo, le agevolazioni potranno attuarsi, a decorrere dal prossimo anno, mediante dichiarazioni complete, rese alla CSEA per il tramite di un portale on-line in grado di sfruttare le sinergie con quello già operativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

La determinazione dei prezzi di riferimento del gas naturale

I prezzi di riferimento del gas naturale[1] per l’anno 2021, da utilizzare per il calcolo degli indici[2] per le agevolazioni di competenza 2023, sono determinati:

  1. sulla base dei prezzi medi delle rilevazioni Eurostat;
  2. al netto dell’IVA;
  3. ponderati per i volumi che dovranno essere stabiliti annualmente per gli anni successivi con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling;
  4. sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale.

Il controllo dei requisiti

Viene inoltre previsto, ai fini del controllo dei requisiti[3], che la CSEA utilizzi il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento, ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori previsti dal Decreto n. 541/2021 (Allegato 1).

La modalità di calcolo del VAL

Valgono poi, le modalità di calcolo del VAL come stabilite dalla determinazione DIEU 17/2020, ivi incluse le specifiche prescrizioni, già in vigore nel sistema degli energivori elettrici, al fine di garantire l’attendibilità dei dati forniti in relazione al VAL in particolare per i casi in cui, in ragione della loro dimensione e forma societaria, le imprese che richiedono l’agevolazione non dispongano di bilanci sottoposti a revisione legale.

Acquisizione della attestazione da parte della CSEA

Ancora, è previsto che in sede di raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese gasivore, CSEA proceda ad acquisire l’attestazione che l’impresa adotta le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del Decreto 102/2014[4].

Nello specifico tutte le imprese a forte consumo di gas naturale dovranno dichiarare di essere titolari, alternativamente, di:

  1. certificazione ISO 50001 (con indicazione della data di validità e dell’organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione);
  2. una o più diagnosi energetiche[5], comunicate all’ENEA[6] e in corso di validità (con indicazione del numero di protocollo e data della ricevuta rilasciata dal portale ENEA “Audit102” per i siti produttivi selezionati con il metodo di clusterizzazione comunicato ad ENEA).

Le modalità di comunicazione di CSEA al SII

Vengono infine definite le modalità di comunicazione da parte di CSEA al Sistema Informativo Integrato (SII) e alle imprese di trasporto degli elenchi aggiornati delle imprese gasivore e dei 30 flussi informativi dal SII e dalle imprese di trasporto alle imprese distributrici, agli utenti del bilanciamento e alle controparti commerciali.

Il 25 novembre u.s. è stata pubblicata la circolare 46/2022 della CSEA con le indicazioni sull’apertura del portale gasivori[7] a partire dal 30 novembre 2022 per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2023.

Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica per le annualità dal 2013 al 2022, devono accedere al Portale con la username e password del portale ELETTRIVORI già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”. Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal giorno 30 novembre 2022 fino alle ore 23:59 del 16 gennaio 2023. Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2023 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva. Entro il 18 febbraio 2023 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2023, distinte per classi di agevolazione[8].


[1] Ex art. 5, c. 1, lett. a), della Delibera n. 541/2021.

[2] Ex art. 4, della Delibera Decreto n. 541/2021.

[3] Ex art. 3, c. 1, della Delibera n. 541/2021.

[4] Ex art. 8, cc. 1 e 2, della Delibera n. 541/2021

[5] In conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (Allegato 2).

[6] Ex art. 8, cc. 1 e 5, D.Lgs. n. 102/2014.

[7] Accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro GASIVORI o tramite il link: gasivori.csea.it.

[8] Eventuali richieste di informazioni di carattere generale potranno essere formulate al numero 06/32101397. Le richieste relative agli argomenti specifici di seguito indicati possono essere inviate ai seguenti indirizzi: energivori@pec.csea.it per l’applicazione tecnica della normativa, operazioni societarie e aspetti di carattere legale; sistemi.informatici@csea.it per aspetti di carattere informatico (es. difficoltà di accesso da IP esteri); antimafia@pec.csea.it per aspetti legati all’antimafia; amministrazione@pec.csea.it per aspetti amministrativi/contabili.

TARI per gli utenti domestici disagiati: al via il bonus

La Tassa Rifiuti (c.d. TARI) è il tributo dovuto dagli UTENTI del servizio di igiene urbana, domestici (i Cittadini, tanto per intenderci) e non (le Imprese, ed in generale chi svolge attività produttive), per l’espletamento dello stesso. Con il via libera del Consiglio di Stato vengono introdotte novità che interessano i Cittadini in stato di disagio a riguardo del pagamento della medesima. Vediamo le novità che si prospettano.

Che cos’è la TARI

Il Consiglio di Stato (Cds) ha rilascio il parere positivo (parere consultivo n. 515/2022), a riguardo dello Schema prodotto dal Consiglio dei Ministri (CdM) a riguardo della definizione di un meccanismo di regolamentazione tariffaria agevolato per particolari categorie di utenze del servizio di igiene urbana. Prima di passare in rassegna le novità, un breve inquadramento della disciplina.

Per cosa è dovuta

 

Il servizio di igiene urbana viene classificato come “essenziale”: esso rientra nell’ambito dei servizi pubblici locali di interesse economico “a rete”, caratterizzati dalla presenza di infrastrutture fisiche indispensabili all’erogazione del servizio e sottoposti alla regolazione di autorità indipendenti (nel caso in esame, l’Autorità di regolazione per energia,  reti e ambiente, ovvero ARERA).

Da chi è dovuta

La tassa rifiuti deve essere corrisposta dalle utenze domestiche (i.e.: i Cittadini) e non (i.e.: Imprese), ovvero i fruitori del SPL “igiene urbana”: questa viene legata alla tariffa associata ad ognuna delle utenze in questione, la quale viene determinata secondo opportuno metodo, fissato dall’Autorità Amministrativa indipendente competente sul punto.

Le condizioni fissate con il nuovo schema

In particolare, la Presidenza ha inteso stabilire condizioni più vantaggiose a favore degli utenti domestici, precisando principi e criteri delle tariffe agevolate qualora versino in condizioni economico-sociali disagiate.

La base normativa del provvedimento in itinere viene costituita dall’articolo 57-bis del DL n. 124/2019, recante “Disciplina  della  TARI.   Coefficienti   e   termini   per   la deliberazione  piano   economico   finanziario   e   delle   tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del  bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico”.

Proprio con il c.2 dell’articolo, si prescrive che “al fine di promuovere la  tutela  ambientale  in  un  quadro  di

sostenibilità sociale, l’Autorità di regolazione per energia,  reti e ambiente assicura agli utenti domestici del  servizio  di  gestione integrato   dei   rifiuti   urbani   e   assimilati   in   condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del  servizio  a condizioni  tariffarie  agevolate.” 

Con l’atto viene chiarito il perimetro soggettivo dei beneficiari, stabilendo che gli utenti   beneficiari   sono individuati in analogia ai criteri utilizzati  per  i  bonus  sociali relativi  agli altri servizi pubblici essenziali (energia  elettrica,  gas, servizio   idrico integrato).

Spetta ad ARERA definire, a tal proposito, con propri provvedimenti, le modalita’  attuative,  tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio  e di investimento, e ciò avviene, appunto, sulla base dei principi e  dei  criteri  individuati con DCPM[1].

L’entità del bonus

La Presidenza ha previsto un bonus (le cui modalità attuative, come sopra anticipato, dovranno essere definite da ARERA), consistente in una riduzione pari al 25% della Tari o della TARIP (la c.d. tariffa associata alla Tassa Rifiuti puntuale, ovvero quella commisurata alla reale quantità di rifiuti prodotta dall’utenza ed intercettata dal Servizio),

L’accesso al bonus

Il bonus verrà erogato esclusivamente nei confronti di nuclei familiari che avranno documento uno stato di effettivo e documentato disagio.

In tal senso farà fede il valore dell’indicatore ISEE, sulla scorta di un’esperienza già realizzata per i bonus sociali analoghi, sperimentati cioè per altri servizi pubblici essenziali quali quello elettrico, gas e idrico[2].

Le raccomandazioni del Consiglio di Stato

Nel parere espresso, il Consiglio:

invita il Governo a valutare l’opportunità di parametrare l’agevolazione alla numerosità del nucleo familiare, sottolinea la opportunità di evitare la automaticità della misura (introducendo un onere di richiesta del beneficiario) e suggerisce, visto il “sensibile ritardo rispetto ai tempi previsti dal DL n. 124 2019. di valutare l’ipotesi di prevedere l’intervento già a partire dal 2022, invece che dal 2023 come previsto dallo schema;

raccomanda almeno un anno di “monitoraggio” sull’applicazione della misura, in relazione al possibile effetto “distorcente” delle modalità di “copertura” dell’agevolazione, che passa dalla maggiorazione delle tariffe a carico degli utenti non beneficiari delle stesse.


[1] su  proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  da  adottare   entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del DL in oggetto.

[2] Esso è pari a euro 8.265, elevato a euro 20mila per i nuclei familiari con almeno quattro figli.